Art. 16
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della
missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del
Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Note all'art. 16:
Note al Comma 2
Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e
in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti
a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e'
annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo
complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata
svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto
pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal
Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio."