Art. 16 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 
  2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro della salute, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
          Note all'art. 16: 
              Note al Comma 2 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                "Art. 12 (Fondo sanitario nazionale) 
                1. Il Fondo sanitario nazionale di parte  corrente  e
          in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti
          a carico del bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'
          annualmente determinato  dalla  legge  finanziaria  tenendo
          conto,  limitatamente  alla  parte  corrente,  dell'importo
          complessivo presunto dei contributi di malattia  attribuiti
          direttamente alle regioni. 
                2.  Una  quota  pari  all'1%  del   Fondo   sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del  tesoro
          e del Ministero del bilancio per  le  parti  di  rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
                  a) attivita'  di  ricerca  corrente  e  finalizzata
          svolta da: 
                    1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
          di sua competenza; 
                    2) Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
                    3)  Istituti  di  ricovero  e  cura  di   diritto
          pubblico  e  privato  il  cui  carattere  scientifico   sia
          riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 
                    4) Istituti zooprofilattici sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
                  b) iniziative previste da  leggi  nazionali  o  dal
          Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
                  c) rimborsi alle unita' sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
                  A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. 
                3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
          con riferimento ai seguenti elementi: 
                  a) popolazione residente; 
                  b)   mobilita'   sanitaria   per    tipologia    di
          prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla  base
          di contabilita' analitiche per singolo caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
                  c)  consistenza  e  stato  di  conservazione  delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali. 
                4. Il Fondo sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
                5. Il Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente
          assicura  altresi',  nel  corso  del  primo   triennio   di
          applicazione del presente decreto, quote  di  finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i  cittadini
          rapportati agli standard di riferimento. 
                6. Le quote del Fondo sanitario  nazionale  di  parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono in sede regionale  nel  Fondo  comune  di  cui
          all'articolo 8 della legge 16 maggio  1970,  n.  281,  come
          parte  indistinta,  ma  non  concorrono   ai   fini   della
          determinazione del tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali
          quote  sono  utilizzate   esclusivamente   per   finanziare
          attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
          province autonome le rispettive quote  confluiscono  in  un
          apposito capitolo di bilancio."