Art. 20 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3.  In  relazione  ai  provvedimenti  di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, adottati su proposta dei Ministri  competenti  e  comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni  compensative
di bilancio, anche tra diversi stati di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi,  che  si  rendano
necessarie  in  relazione   all'accorpamento   di   funzioni   o   al
trasferimento di competenze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027  «  Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
personale delle amministrazioni statali, ivi  compreso  il  personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  5.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2023,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni statali  interessate,  per  l'anno  finanziario
2023, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese
sostenute dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
7 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti  legislativi
concernenti il conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della medesima legge n. 59 del 1997. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2023,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata a titolo di  contribuzione  alle  spese  di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione  alle  spese
di gestione di servizi e  iniziative  finalizzati  al  benessere  del
personale. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2023,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema denominato «  cedolino  unico  »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  12. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2023, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  14.  Il  Ragioniere  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   a
riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2022,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico. 
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di  previsione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento  del
monte premi delle corse, in caso  di  mancata  adozione  del  decreto
previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  o,  comunque,  nelle   more   dell'emanazione   dello   stesso,
costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita  in  denaro
affidati in concessione  allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2023-2025 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto- legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, da attribuire  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili  esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «
Fondi da ripartire », programma «  Fondi  da  assegnare  »,  capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con  l'apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  nei  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2022. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2022. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato  «  cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2023,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »,  programma  «  Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e programma  «  Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia  »,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della   Direzione   investigativa   antimafia.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal  decreto  adottato  ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022. 
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  il  Ragioniere  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a riassegnare allo  stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2023,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse e  accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli  stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza  »,
programma  «  Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza  pubblica  »,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  23. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  relativi  all'attuazione   del   citato
programma di  interventi  e  i  correlati  capitoli  degli  stati  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla  riassegnazione  agli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione
europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati
a  titolo  di  contribuzione   alle   spese   di   promozione   della
conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire tra gli stati di previsione dei  Ministeri  interessati  le
risorse del  capitolo  «  Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio  sono  conservate  in  bilancio  per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dai  relativi
decreti correttivi. 
  28. Con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  per  l'anno
finanziario 2023, le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per effetto di donazioni  effettuate  da  soggetti  privati  in
favore  di  amministrazioni  centrali  e  periferiche   dello   Stato
puntualmente  individuate  possono  essere  riassegnate  ad  appositi
capitoli  di  spesa  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
interessati. 
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2023,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana  a  banche,  fondi  e  organismi
internazionali  iscritte  nel  programma  «  Politica   economica   e
finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione  «
L'Italia in Europa e nel  mondo  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  e  le  spese  connesse  con
l'intervento  diretto   di   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle  finanze  all'interno  del  sistema  economico,
anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della
missione « Politiche economico- finanziarie e di  bilancio  e  tutela
della finanza pubblica », programma «  Regolamentazione  e  vigilanza
sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione. 
  30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla  riassegnazione  agli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese  di  missione  presso
gli organismi dell'Unione  europea  nei  riguardi  del  personale  in
servizio presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione. 
  31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni  centrali  cui  compete  la  gestione  dei  programmi
spaziali nazionali  e  in  cooperazione  internazionale,  per  l'anno
finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n.  160,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  32. Al fine di dare attuazione,  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario  2023,
e'  autorizzato  a  riassegnare,  con  propri  decreti,  su  proposta
dell'amministrazione competente,  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa
iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione  le
somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  riguardanti  le
risorse  accantonate  per  ciascun  appalto  di  lavori,  servizi   o
forniture da  parte  della  struttura  ministeriale  che  opera  come
stazione appaltante, ferma restando l'adozione  del  regolamento  che
ciascuna amministrazione deve  adottare  per  la  ripartizione  degli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi del  comma  3  del  predetto
articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
          Note all'art. 20: 
              Note al Comma 4 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
                "Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
          (Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi  dall'art.  1
          del d.lgs. n. 396 del  1997  e  successivamente  modificato
          dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) 
                1.  La  contrattazione   collettiva   disciplina   il
          rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con
          le modalita' previste dal  presente  decreto  (340).  Nelle
          materie   relative   alle   sanzioni   disciplinari,   alla
          valutazione delle prestazioni ai fini della  corresponsione
          del   trattamento   accessorio,   della    mobilita',    la
          contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
          dalle norme di legge.  Sono  escluse  dalla  contrattazione
          collettiva le materie  attinenti  all'organizzazione  degli
          uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
          dell'articolo  9,   quelle   afferenti   alle   prerogative
          dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16  e  17,
          la materia del conferimento e della revoca degli  incarichi
          dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
                2.  Tramite  appositi  accordi  tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza (340). Una apposita  area  o  sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'. 
                3.  La  contrattazione  collettiva   disciplina,   in
          coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale,
          i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
                3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e  la  qualita'  della  performance,
          destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli  obiettivi
          organizzativi ed individuali, una  quota  prevalente  delle
          risorse  finalizzate  ai  trattamenti  economici  accessori
          comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3.  La
          predetta  quota  e'  collegata   alle   risorse   variabili
          determinate per l'anno di  riferimento.  La  contrattazione
          collettiva integrativa  si  svolge  sulle  materie,  con  i
          vincoli e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
          collettivi nazionali definiscono il termine delle  sessioni
          negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine  le
          parti riassumono le rispettive prerogative  e  liberta'  di
          iniziativa e decisione. 
                3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
          la stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,
          qualora  il  protrarsi  delle   trattative   determini   un
          pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
          nel rispetto dei principi di correttezza e buona  fede  fra
          le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
          via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato  accordo
          fino  alla  successiva   sottoscrizione   e   prosegue   le
          trattative al  fine  di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
          conclusione    dell'accordo.     Agli     atti     adottati
          unilateralmente si applicano le procedure di  controllo  di
          compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
          40-bis.   I   contratti   collettivi   nazionali    possono
          individuare un termine  minimo  di  durata  delle  sessioni
          negoziali   in   sede   decentrata,   decorso   il    quale
          l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
          in via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato
          accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  un  osservatorio  a
          composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
          e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta  gli
          atti di  cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
          altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
          ordine alla sussistenza del pregiudizio alla  funzionalita'
          dell'azione  amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese comunque denominati. 
                3-quater . 
                3-quinquies. La contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di
          finanza pubblica e di analoghi strumenti  del  contenimento
          della spesa. Lo stanziamento delle risorse  aggiuntive  per
          la contrattazione integrativa  e'  correlato  all'effettivo
          rispetto  dei   principi   in   materia   di   misurazione,
          valutazione e trasparenza della performance e in materia di
          merito e premi applicabili alle regioni e agli enti  locali
          secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del  decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni  non  possono
          in ogni caso sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti
          collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e  con  i
          limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o  che
          disciplinano materie  non  espressamente  delegate  a  tale
          livello negoziale ovvero che comportano oneri non  previsti
          negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di
          ciascuna  amministrazione.  Nei  casi  di  violazione   dei
          vincoli  e  dei  limiti   di   competenza   imposti   dalla
          contrattazione  nazionale  o  dalle  norme  di  legge,   le
          clausole sono nulle, non possono essere  applicate  e  sono
          sostituite ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo
          comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
          finanziari accertato da parte delle  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei  conti,  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica o del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' fatto altresi' obbligo di  recupero  nell'ambito
          della sessione negoziale successiva, con  quote  annuali  e
          per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
          in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.  Al
          fine   di   non   pregiudicare   l'ordinata    prosecuzione
          dell'attivita'   amministrativa    delle    amministrazioni
          interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il  25
          per  cento  delle  risorse  destinate  alla  contrattazione
          integrativa ed il numero di annualita' di  cui  al  periodo
          precedente, previa certificazione degli organi di controllo
          di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
          incrementato. In alternativa a quanto disposto dal  periodo
          precedente, le regioni e gli enti locali possono  prorogare
          il  termine  per  procedere   al   recupero   delle   somme
          indebitamente erogate,  per  un  periodo  non  superiore  a
          cinque anni, a condizione che adottino o  abbiano  adottato
          le misure di contenimento della spesa di  cui  all'articolo
          4,  comma  1,  del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
          dimostrino l'effettivo  conseguimento  delle  riduzioni  di
          spesa  previste   dalle   predette   misure,   nonche'   il
          conseguimento di ulteriori  riduzioni  di  spesa  derivanti
          dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
          altri  settori  anche  con  riferimento   a   processi   di
          soppressione  e  fusione  di  societa',  enti   o   agenzie
          strumentali. Le regioni e gli  enti  locali  forniscono  la
          dimostrazione di cui al  periodo  precedente  con  apposita
          relazione, corredata del parere  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria,  allegata  al  conto  consuntivo  di
          ciascun  anno  in  cui  e'  effettuato  il   recupero.   Le
          disposizioni del  presente  comma  trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
                3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
                4.  Le  pubbliche  amministrazioni   adempiono   agli
          obblighi assunti con i  contratti  collettivi  nazionali  o
          integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
          assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
          ordinamenti. 
                4-bis. I contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          devono  prevedere   apposite   clausole   che   impediscono
          incrementi  della  consistenza  complessiva  delle  risorse
          destinate ai trattamenti economici accessori, nei  casi  in
          cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
          sede di contrattazione integrativa, rilevati a  consuntivo,
          evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione  in
          determinati  periodi  in  cui  e'   necessario   assicurare
          continuita'  nell'erogazione  dei  servizi  all'utenza   o,
          comunque, in continuita'  con  le  giornate  festive  e  di
          riposo settimanale, significativi  scostamenti  rispetto  a
          dati medi annuali nazionali o di settore. 
                4-ter.  Al   fine   di   semplificare   la   gestione
          amministrativa  dei  fondi  destinati  alla  contrattazione
          integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
          obiettivi di valorizzazione degli  apporti  del  personale,
          nonche'  di  miglioramento  della  produttivita'  e   della
          qualita'  dei   servizi,   la   contrattazione   collettiva
          nazionale provvede al riordino, alla  razionalizzazione  ed
          alla  semplificazione  delle  discipline  in   materia   di
          dotazione   ed   utilizzo   dei   fondi   destinati    alla
          contrattazione integrativa." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195(Attuazione  dell'art.  2
          della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): 
                "Art. 2 Provvedimenti. 
                1. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
                  A) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
                  B) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
                2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
                3. Le delegazioni delle organizzazioni  sindacali  di
          cui al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti
          di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate." 
              Note al Comma 6 
              Il riferimento al testo dell'articolo 5 della legge  16
          aprile 1987, n. 183 e' riportato nelle note  al  comma  369
          dell'articolo 1. 
              Note al Comma 7 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, (delega al Governo per  il  conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
                "Art. 7 
                1. Ai fini della attuazione dei  decreti  legislativi
          di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
          modalita'   dagli   stessi    previste,    alla    puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
                2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  1
          e'  acquisito  il   parere   della   Commissione   di   cui
          all'articolo 5, della Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano e  della  Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
          Sugli  schemi,  inoltre,   sono   sentiti   gli   organismi
          rappresentativi  degli  enti  locali   funzionali   ed   e'
          assicurata la consultazione delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative.  I  pareri   devono   essere
          espressi  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          inutilmente tale termine i decreti possono comunque  essere
          emanati. 
                3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
                3-bis. Il Governo e' delegato a emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449." 
              La legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              Note al Comma 8 
              Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante
          disposizioni in materia di  federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62. 
              Note al Comma 9 
              Si riporta il testo dell'articolo  70  della  legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
                "Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido) 
                1.  E'  istituito  un  Fondo  per  gli   asili   nido
          nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                2.  Gli  asili  nido,  quali  strutture   dirette   a
          garantire la formazione e la socializzazione delle  bambine
          e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni
          ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra  le
          competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e  degli
          enti locali. 
                3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede   con
          proprio decreto a ripartire tra le regioni le  risorse  del
          Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                4. Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie  risorse
          ordinarie di bilancio e di  quelle  aggiuntive  di  cui  al
          comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie  tra
          i comuni, singoli o associati, che ne fanno  richiesta  per
          la costruzione e la gestione degli asili  nido  nonche'  di
          micro-nidi nei luoghi di lavoro. 
                5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
                6. Le  spese  di  partecipazione  alla  gestione  dei
          micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono  deducibili
          dall'imposta sul reddito  dei  genitori  e  dei  datori  di
          lavoro nella misura che verra' determinata con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  (205).  L'onere  complessivo  non   potra'
          superare rispettivamente 6, 20 e 25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 
                7.  Anche  in  deroga  al  limite  di   indebitamento
          previsto dall'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la  Cassa
          depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari  ai
          fini  del   finanziamento   delle   opere   relative   alla
          costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale
          acquisto dell'area da parte  del  comune,  corredata  dalla
          certificazione della regione  circa  la  regolarita'  degli
          atti dovuti. 
                8. La dotazione del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100  milioni
          di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di  euro  per  l'anno
          2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni." 
              Note al Comma 10 
              Il riferimento al testo  dell'articolo  2,  comma  197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato al  comma
          4 dell'articolo 15. 
           Note al Comma 11 
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riportato nelle note al comma 485 dell'articolo 1. 
          Note al Comma 12 
              Si riporta il testo dell'articolo 30,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                "Art. 30 Leggi di spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
                1. Le leggi pluriennali di spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva e le quote di  competenza
          attribuite a ciascun anno interessato.  Le  amministrazioni
          centrali dello Stato possono assumere  impegni  nei  limiti
          dell'intera somma indicata dalle predette  leggi  mentre  i
          relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle
          autorizzazioni annuali di bilancio. 
                2. Con la seconda sezione del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano
          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel
          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti rimodulazioni: 
                  a) la rimodulazione,  ai  sensi  dell'articolo  23,
          comma  1-ter,  delle  quote  annuali  delle  autorizzazioni
          pluriennali   di   spesa,   fermo   restando    l'ammontare
          complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla  legge  o,
          nel  caso  di  spese  a  carattere  permanente,  di  quelli
          autorizzati dalla legge nel  triennio  di  riferimento  del
          bilancio di previsione; 
                  b) la reiscrizione nella competenza degli  esercizi
          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura
          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
          capitale a carattere non permanente. 
                2-bis. In apposito allegato al disegno  di  legge  di
          bilancio sono  evidenziate  le  rimodulazioni  disposte  ai
          sensi del comma 2. 
                3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
                  a)  autorizzazione  concessa  al  beneficiario,   a
          valere sul contributo stesso,  a  stipulare  operazioni  di
          mutui con istituti di credito il cui onere di  ammortamento
          e' posto a carico dello Stato. In tal  caso  il  debito  si
          intende  assunto  dallo  Stato  che  provvede,   attraverso
          specifica delega del beneficiario medesimo, ad  erogare  il
          contributo direttamente all'istituto di credito; 
                  b)  spesa  ripartita  da  erogare  al  beneficiario
          secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
                4. Nel caso si proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
                5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
          a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
                6.  Le  leggi  di  spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
                7. 
                8.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
                9. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  8  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) introduzione della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
                  b)   predisposizione   da   parte   del   Ministero
          competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
          la valutazione degli investimenti; 
                  c) garanzia di indipendenza e professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                  d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                  e) separazione del finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al «fondo progetti»  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  «fondo
          opere»  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                  f)  adozione   di   regole   trasparenti   per   le
          informazioni relative al finanziamento  e  ai  costi  delle
          opere;  previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali   in
          formato telematico alle Camere e procedure di  monitoraggio
          sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  e  dei  singoli
          interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
          sostenuti   e   ai   risultati    ottenuti    relativamente
          all'effettivo stato di realizzazione delle opere; 
                  g)  previsione  di  un  sistema  di  verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
                10. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari  entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere comunque adottati. 
                11." 
              Note al Comma 13 
              Si riporta il testo  dell'articolo  16,  comma  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario: 
                "Art.   16   Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali 
                Omissis. 
                2. Gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni a statuto  ordinario  sono  rideterminati  in
          modo tale da assicurare l'importo di 700  milioni  di  euro
          per l'anno 2012 e di 2.000 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
          ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  entro  il  31  gennaio  di
          ciascun  anno.  In  caso  di  mancata  deliberazione  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          comunque emanato entro il  15  febbraio  di  ciascun  anno,
          ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono individuate le  risorse  a  qualunque  titolo
          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale
          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
          ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in  misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
                3. - 12-octies. Omissis" 
              Note al Comma 14 
              Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  40,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                "Art. 12 Soppressione di enti e societa' 
                1.-39. Omissis 
                40.   In   relazione   alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
                Omissis." 
              Note al Comma 15 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281  e  282,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005): 
                "281. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse. 
                282. Le modalita' operative di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE." 
              Note al Comma 16 
              Sui riporta il testo del comma 6 dell'articolo  46  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                "Art. 46 Concorso  delle  regioni  e  delle  province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica 
                1. - 5. Omissis 
                6. Le regioni a  statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo  117,  comma  secondo,  della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (157),  in  ambiti
          di   spesa   e   per   importi   proposti   in   sede    di
          autocoordinamento dalle regioni medesime, da  recepire  con
          Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano,  entro  il  31  maggio  2014,  con  riferimento
          all'anno  2014  ed  entro  il  30   settembre   2014,   con
          riferimento  agli  anni  2015  e  seguenti.  Per  gli  anni
          2015-2020 il contributo delle regioni a statuto  ordinario,
          di cui al primo periodo, e' incrementato di  3.452  milioni
          di  euro  annui  in  ambiti  di   spesa   e   per   importi
          complessivamente  proposti,  nel   rispetto   dei   livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. 
                Omissis." 
              Note al Comma 17 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  222-quater,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010): 
                "Art. 2 Disposizioni diverse 
                222-quater.  Le  amministrazioni  di  cui  al   primo
          periodo  del  comma  222-bis,  entro  il  30  giugno  2015,
          predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
          per assicurare,  oltre  al  rispetto  del  parametro  metri
          quadrati  per  addetto  di  cui  al   comma   222-bis,   un
          complessivo efficientamento  della  presenza  territoriale,
          attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
          di  parte  di  essi,  anche  in  condivisione   con   altre
          amministrazioni pubbliche, compresi  quelli  di  proprieta'
          degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in
          locazione  passiva  in  modo  da  garantire  per   ciascuna
          amministrazione, dal 2016, una riduzione,  con  riferimento
          ai valori registrati nel 2014,  non  inferiore  al  50  per
          cento in termini di  spesa  per  locazioni  passive  e  non
          inferiore al 30 per cento in termini  di  spazi  utilizzati
          negli immobili dello Stato. Sono esclusi  dall'applicazione
          della disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i  presidi
          territoriali di pubblica sicurezza e  quelli  destinati  al
          soccorso pubblico e gli edifici penitenziari.  I  piani  di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio." 
              Note al Comma 18 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  22
          luglio 1978,  n.  385  (Adeguamento  della  disciplina  dei
          compensi  per  lavoro  straordinario  ai  dipendenti  dello
          Stato): 
                "Art. 3. 
                Per corrispondere  alle  eccezionali  indilazionabili
          esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  luglio  1977,  n.  422,  e'
          istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978,
          un  apposito  fondo  la  cui  dotazione  sara'  annualmente
          determinata con la legge di bilancio. 
                Alla ripartizione del  fondo  di  cui  al  precedente
          comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti." 
              Note al Comma 20 
              Il riferimento al testo  dell'articolo  2,  comma  197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato al  comma
          4 dell'articolo 15. 
              Si riporta il testo dell'articolo 43,  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
                "Art. 43 Trattamento economico. 
                Il trattamento economico del personale della  Polizia
          di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla  base  di
          accordi di cui all'articolo 95, con decreto del  Presidente
          della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, ferma restando la necessita' di approvazione  per
          legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. 
                Gli accordi sono triennali. 
                Il trattamento economico del  personale  che  espleta
          funzioni di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata in base alle funzioni attribuite, ai  contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio. 
                Alle trattative per la determinazione del trattamento
          economico  di  cui  al  comma  precedente   partecipano   i
          sindacati di  polizia  nei  modi  e  nelle  forme  previsti
          dall'articolo 95. 
                Vanno previsti, oltre all'iniziale,  piu'  classi  di
          stipendio, in maniera che  la  progressione  economica  sia
          sganciata dalla progressione di carriera. 
                L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
          personale di funzione previsto  dall'articolo  143,  L.  11
          luglio 1980, n. 312. 
                Ai fini degli inquadramenti di cui  all'articolo  36,
          le qualifiche dei ruoli del personale che espleta  funzioni
          di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di  cui
          alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli  corrispondenti
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,  come
          segue: 
                  a) IV livello: agente,  agente  seconda  qualifica,
          assistente di prima, assistente di seconda; 
                  b) V livello: assistente di  terza,  sovrintendente
          di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di 
                  c) VI livello: sovrintendente di quarta,  ispettore
          di prima, ispettore di seconda; 
                  d) VI livello-bis:  ispettore  di  terza;  a  detta
          qualifica  del  ruolo  degli  ispettori  e'  attribuito  il
          livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
          per cento dell'incremento previsto per il VII livello; 
                  e) VII livello:  ispettore  di  quarta;  prime  due
          qualifiche del ruolo direttivo; 
                  f)  VIII  livello:  terza   qualifica   del   ruolo
          direttivo; 
                  g) VIII livello-bis: qualifica  apicale  del  ruolo
          direttivo;  a  detta  qualifica  del  ruolo  direttivo   e'
          attribuito il livello di  stipendio  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
                Nella qualifica  apicale  del  ruolo  direttivo  sono
          inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
          di anzianita' di qualifica. 
                Ai marescialli maggiori carica  speciale  della  Arma
          dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di  finanza  e'
          attribuito  il  trattamento  economico  previsto   per   il
          personale di cui al VI livello-bis. 
                Al personale civile di pubblica  sicurezza,  che  per
          effetto  della  promozione  ai  sensi   dell'ultimo   comma
          dell'art. 155, L.  11  luglio  1980,  n.  312,  riveste  la
          qualifica di vice questore  del  ruolo  ad  esaurimento  e'
          attribuito il trattamento economico  fissato  dall'articolo
          133, secondo comma della citata legge n. 312. 
                Nella prima  applicazione  della  presente  legge  e'
          concesso al personale della Polizia di Stato un assegno  ad
          personam    pensionabile,    come     anticipazione     del
          riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate  nelle
          carriere di provenienza,  da  effettuarsi  con  gradualita'
          entro tre fasi. La  misura  di  tale  assegno  deve  essere
          determinata  in  relazione  alla  anzianita'  di   servizio
          maturata al 1° gennaio 1978. 
                Al personale della Polizia di Stato cui, per  effetto
          del passaggio di ruolo di  provenienza  nei  ruoli  di  cui
          all'articolo 36, spetta uno stipendio  inferiore  a  quello
          che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o  qualifica  di
          provenienza, viene attribuito nel livello  retributivo  del
          nuovo  ruolo,  anche  mediante   attribuzione   di   scatti
          convenzionali, lo stipendio di classe o scatto  di  importo
          pari a quello percepito nel livello di provenienza. 
                Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
                Le indennita' per la presenza e per i  servizi  fuori
          sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario  vanno
          determinati  in  misura  proporzionale  alla   retribuzione
          mensile. 
                La durata degli anni di permanenza in una  classe  di
          stipendio  puo'  essere  ridotta  per  meriti   eccezionali
          acquisiti  durante  il  servizio,  secondo   le   modalita'
          prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. 
                Il trattamento economico previsto  per  il  personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo  e  secondo  dell'articolo
          16. 
                L'equiparazione degli appartenenti  alla  Polizia  di
          Stato con quelli delle altre forze di  polizia  di  cui  ai
          commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene  sulla  base
          della tabella allegata alla presente legge. 
                Le indennita'  speciali  vanno  determinate  per  chi
          svolge particolari attivita', limitatamente  al  tempo  del
          loro effettivo esercizio, con divieto  di  generalizzazione
          delle  indennita'  stesse  per  effetto  del  possesso   di
          qualificazioni o specializzazioni. 
                Il trattamento economico del  personale  appartenente
          alle  qualifiche  dirigenziali  dei  ruoli  indicati  nella
          presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla  L.
          10  dicembre  1973,  n.  804,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, e dalle norme della presente legge. 
                Ai commissari del Governo delle province di Trento  e
          di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
          Ministero spetta l'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo salvo per il periodo in  cui  si  trovano
          nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento  ove  sia  percepita  per  un   periodo   complessivo
          inferiore a cinque anni. 
                Per il personale indicato  al  comma  precedente,  in
          servizio alla data del  25  aprile  1981,  l'indennita'  e'
          pensionabile solo nella misura del  50  per  cento  ove  la
          stessa sia stata percepita o  le  suddette  funzioni  siano
          state esercitate per un  periodo  complessivo  inferiore  a
          cinque anni. 
                Al     personale      appartenente      ai      ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
          il dipartimento della pubblica  sicurezza  o  negli  uffici
          dipendenti  dalle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
          pubblica  sicurezza,  nonche'   al   personale   di   altre
          amministrazioni   dello   Stato   che    presta    servizio
          nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          forze di polizia, spetta una  indennita'  mensile  speciale
          non pensionabile di importo complessivo pari  al  cinquanta
          per cento di quella di cui  al  terzo  comma.  L'indennita'
          speciale   non   compete   al   personale   che   beneficia
          dell'indennita'  di  cui  al  terzo  comma   del   presente
          articolo. 
                Al personale di cui al  comma  precedente  spetta  il
          compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
          le misure previste per le corrispondenti  qualifiche  degli
          appartenenti alla Polizia di Stato. 
                Fino a quando non sara'  determinato  il  trattamento
          economico mediante gli  accordi  di  cui  all'articolo  95,
          l'indennita'  pensionabile  prevista  dal  comma  terzo  e'
          costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui  alla
          L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive  modificazioni,
          ed e' corrisposta con le modalita' prescritte  dalla  legge
          stessa." 
              Note al Comma 21 
              Il riferimento al testo  dell'articolo  2,  comma  197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191e' riportato al comma 4
          dell'articolo 15. 
              Note al Comma 23 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
                "Art. 5. Miglioramento della  prestazione  energetica
          degli immobili della Pubblica Amministrazione 
                1. A  partire  dall'anno  2014  e  fino  al  2030,  e
          nell'ambito della cabina di regia di  cui  all'articolo  4,
          sono realizzati attraverso le misure del presente  articolo
          interventi sugli immobili  della  pubblica  amministrazione
          centrale, inclusi gli  immobili  periferici,  in  grado  di
          conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al  3
          per   cento   annuo   della   superficie   coperta    utile
          climatizzata. 
                2. Il Ministero dello sviluppo economico di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con  la  percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuove,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
          successive  modificazioni,  contenente  informazioni  sulle
          superfici e sui consumi  energetici  degli  immobili  della
          pubblica amministrazione centrale,  dei  dati  sui  consumi
          energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer
          gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze  delle
          diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui  al  comma
          10. 
                3. Al fine di elaborare il programma di cui al  comma
          2, le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali,  entro  il  30
          settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno successivo, predispongono, anche in  forma  congiunta,
          proposte di intervento per la  riqualificazione  energetica
          dei immobili dalle stesse occupati, anche  avvalendosi  dei
          Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
          delle infrastrutture e trasporti, ovvero  dell'Agenzia  del
          demanio, attraverso la Struttura per  la  progettazione  di
          beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma  162,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  le  trasmettono,
          entro i quindici  giorni  successivi,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. Tali proposte devono  essere  formulate
          sulla base  di  appropriate  diagnosi  energetiche  o  fare
          riferimento agli  interventi  di  miglioramento  energetico
          previsti dall'Attestato di prestazione  energetica  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192. 
                3-bis. La gestione delle proposte  di  intervento  di
          cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e  degli
          adempimenti ad esse  inerenti,  e'  assicurata  tramite  un
          apposito portale informatico istituito presso il  Ministero
          dello sviluppo economico e da esso gestito. 
                3-ter. Per le spese per la realizzazione del  portale
          di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021,  si
          provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai
          sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018,  n.  145,  destinate  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico   per   il   potenziamento   del   programma   di
          riqualificazione energetica degli immobili  della  pubblica
          amministrazione centrale. 
                4.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  3,  le
          Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al  proprio
          interno, il responsabile del procedimento e  ne  comunicano
          il nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 
                5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
          al comma 2 sono definite con  decreto  del  Ministro  dello
          Sviluppo Economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  trasporti  e  il  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
                  a) gli immobili con superficie coperta utile totale
          inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
          e' rimodulata a 250 m2; 
                  b)   gli   immobili   tutelati   ai   sensi   delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,  nella  misura  in  cui  il  rispetto  di   determinati
          requisiti  minimi   di   prestazione   energetica   risulti
          incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto,  o
          pregiudizievole alla loro conservazione; 
                  c)  gli  immobili  destinati  a  scopi  di   difesa
          nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
          servizio o ad uffici per le forze armate e altro  personale
          dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; 
                  d) gli immobili adibiti a luoghi di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
                7. Per la definizione del programma di cui  al  comma
          2,  sono  applicati  criteri  di  individuazione  tra  piu'
          interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
          dell'investimento, anche con riferimento agli  edifici  con
          peggiore indice di  prestazione  energetica;  minori  tempi
          previsti per l'avvio e  il  completamento  dell'intervento;
          entita'  di  eventuali  forme  di   cofinanziamento   anche
          mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
                8. La realizzazione  degli  interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dai
          Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili,   dalle    amministrazioni    interessate    e
          dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
          di  intervento  e  delle   eventuali   diverse   forme   di
          finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
          promuovere forme di razionalizzazione  e  di  coordinamento
          tra  gli  interventi,  anche  tra   piu'   amministrazioni,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei costi. I Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili realizzano gli interventi  ricompresi
          nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo  le
          modalita' piu'  innovative,  efficienti  ed  economicamente
          piu' vantaggiose, nonche' utilizzando  metodi  e  strumenti
          elettronici   di   modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture.   Su   richiesta   del   Ministero    della
          transizione ecologica, d'intesa con le strutture  operative
          dei Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,
          l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione  degli
          interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
          strutture   operative   nell'ambito   dell'attuazione   dei
          programmi   predisposti   ai   sensi   del   comma   2.   I
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          l'Agenzia del demanio e il Ministero  della  difesa  o  gli
          organi  del  genio  del  medesimo  Ministero  possono  fare
          ricorso  agli  strumenti   di   acquisto   e   negoziazione
          telematici,  ivi  inclusi  il  mercato  elettronico   della
          pubblica amministrazione (MEPA) e il  sistema  dinamico  di
          acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). 
                8-bis. In deroga a quanto disposto dal  comma  8,  al
          fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
          esigenze  di  riservatezza,  flessibilita'  e   continuita'
          operativa, la realizzazione degli interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli  immobili  in
          uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
          del genio del medesimo Ministero,  che  li  esegue  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
          convenzioni tra  il  Ministero  competente  ad  erogare  il
          finanziamento e il Ministero della difesa. 
                9.    Concorrono    altresi'    al     raggiungimento
          dell'obiettivo  annuo  di  cui  al  comma  1,   le   misure
          organizzative e comportamentali  degli  occupanti  volte  a
          ridurre   il   consumo   energetico,   che   le   pubbliche
          amministrazioni centrali  sono  chiamate  a  promuovere  ed
          applicare con le  modalita'  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 
                10. Le pubbliche amministrazioni  centrali,  comprese
          quelle che hanno nella propria disponibilita' gli  immobili
          di cui al comma 6,  che  procedono  alla  realizzazione  di
          interventi di efficienza  energetica  sul  loro  patrimonio
          edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
          al di fuori del programma di cui al presente  articolo,  ne
          danno comunicazione ai soggetti  di  cui  al  comma  2.  Le
          stesse pubbliche amministrazioni comunicano,  altresi',  le
          misure  in  corso  o  programmate  per  il  recupero  e  la
          valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
                11. Per la realizzazione degli interventi  rientranti
          nel  programma  di   cui   al   comma   2,   le   pubbliche
          amministrazioni centrali di cui al comma 3  favoriscono  il
          ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
          contratti di rendimento energetico e possono agire  tramite
          l'intervento di una o piu' ESCO. 
                11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma  1
          e  qualora   le   risorse   dedicate   ad   assicurare   il
          conseguimento dello  stesso  lo  consentano,  il  Ministero
          dello sviluppo economico e  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono
          predisporre   programmi,   anche    congiunti,    per    il
          finanziamento  di   interventi   di   miglioramento   della
          prestazione  energetica  degli  immobili   della   pubblica
          amministrazione, con particolare riferimento agli  immobili
          ospedalieri,  scolastici  e  universitari,  agli   impianti
          sportivi  e  all'edilizia   residenziale   pubblica.   Tali
          programmi  consentono  la  cumulabilita'   delle   relative
          risorse finanziarie con quelle rese  disponibili  da  altri
          strumenti di  promozione,  fino  alla  copertura  integrale
          della   spesa   complessivamente   sostenuta    da    parte
          dell'Amministrazione  proponente  per  gli  interventi   di
          efficientamento energetico. Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
          disponibili  annualmente,  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, avvalendosi del supporto di  ENEA  e
          GSE, possono emanare bandi pubblici, anche  congiunti,  che
          definiscono  il  perimetro,  le  risorse  disponibili,   le
          modalita'  di  attuazione  dei  programmi  suddetti  e   il
          monitoraggio dei risultati  ottenuti.  Resta  fermo  quanto
          previsto dal comma 6, lettera b). 
                12. Le risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico  nei  medesimi  esercizi  per  l'attuazione   del
          programma di interventi di cui al comma 2. A tal  fine,  la
          Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014  ed  entro  il  31  marzo  per  il  2015.  Lo   stesso
          stanziamento puo' essere integrato: 
                  a) fino a 25 milioni di euro annui per  il  periodo
          2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo  le  modalita'  di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da  versare  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
                  b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
          a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e  fino
          a 50 milioni di euro  annui  per  il  periodo  2021-2030  a
          valere sulla quota dei  proventi  annui  delle  aste  delle
          quote di emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinata  ai
          progetti energetico ambientali,  con  le  modalita'  e  nei
          limiti di cui ai commi 3 e  6  dello  stesso  articolo  19,
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente e nella misura del 50 per cento  a  carico  del
          Ministero dello sviluppo economico e del  restante  50  per
          cento a carico del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del  mare.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 
                13. Le risorse di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 
                14. Le pubbliche amministrazioni centrali di  cui  al
          comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
          31  dicembre  di  ogni   anno   a   decorrere   dal   2015,
          predispongono e comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, al Ministero  delle
          infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del  demanio  e  al
          Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo  stato
          di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
                15. L'Acquirente Unico -  Au  S.p.A.,  anche  tramite
          l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi  annuali,
          suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
          cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi
          all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
          al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
          di cui al presente  comma  confluiscono  nel  sistema  IPer
          gestito dall'Agenzia del Demanio e  nel  Portale  nazionale
          per  l'efficienza   energetica   degli   edifici   di   cui
          all'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
          raccolti dalle regioni nel catasto degli  impianti  termici
          ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
                16. Le Regioni e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei
          rispettivi  strumenti  di  programmazione  energetica,   in
          maniera   coordinata,    concorrono    al    raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma  1  e
          alla  riduzione  della  poverta'   energetica,   attraverso
          l'approvazione: 
                  a) di obiettivi e  azioni  specifici  di  risparmio
          energetico e  di  efficienza  energetica,  nell'intento  di
          conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
          dello Stato di cui al presente articolo; 
                  b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
          di  un  sistema  di  gestione  dell'energia,  comprese   le
          diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e  ai  contratti
          di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
          energetiche  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   e
          migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 
                17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
          per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
          su specifica richiesta della Regione o  Provincia  autonoma
          interessata, comunicano alla  stessa,  i  consumi  annuali,
          suddivisi per  vettore  energetico,  delle  utenze  oggetto
          della  richiesta.  La   suddetta   richiesta   contiene   i
          riferimenti delle utenze e i relativi codici di  fornitura.
          Le Regioni e le Province Autonome, rendono  disponibili  le
          informazioni di cui  al  presente  comma  sui  propri  siti
          istituzionali." 
              Note al Comma 24 
              Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177  recante
          disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
          di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,
          ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge
          7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
          amministrazioni pubbliche,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213. 
              Note al Comma 25 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, (deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
                "Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 
                1. Le amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          adottano misure organizzative  volte  a  fissare  obiettivi
          annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
          Entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  le  amministrazioni
          pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
          Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale  sezione
          del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. 
                2. Le amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          procedono, al fine di conciliare  i  tempi  di  vita  e  di
          lavoro dei dipendenti, a stipulare  convenzioni  con  asili
          nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a   organizzare,   anche
          attraverso accordi  con  altre  amministrazioni  pubbliche,
          servizi di supporto alla genitorialita', aperti  durante  i
          periodi di chiusura scolastica. 
                3.  Con  decreto  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, possono essere definiti,  anche  tenendo  conto  degli
          esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nei
          confronti  delle  pubbliche  amministrazioni;  ulteriori  e
          specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1  e  2  del
          presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81,  per
          quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni,  nonche'
          regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
          promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro dei dipendenti. 
                3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio   nazionale   del   lavoro    agile    nelle
          amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti la composizione, le  competenze
          e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. La  partecipazione  all'Osservatorio  non
          comporta  la  corresponsione   di   emolumenti,   compensi,
          indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 
                4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della  loro
          autonomia,  possono  definire  modalita'  e   criteri   per
          l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
          ai commi 1, 2 e 3. 
                5.  All'articolo  596  del  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e'  finanziato
          per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
          2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
                  b) al comma 3, le parole: «anche da minori che  non
          siano  figli  di  dipendenti   dell'Amministrazione   della
          difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «oltre  che  da
          minori  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione   della
          difesa,  anche  da  minori  figli   di   dipendenti   delle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
          da minori figli di dipendenti delle amministrazioni  locali
          e da minori che non trovano  collocazione  nelle  strutture
          pubbliche comunali,». 
                6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
                  «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale». 
                7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o  esigenze
          eccezionali»." 
              Note al Comma 27 
              I  decreti  legislativi   29   maggio   2017,   n.   94
          (disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e  delle
          carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244) e n. 95 (disposizioni in materia  di
          revisione dei  ruoli  delle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche, sono pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O. 
              Note al Comma 31 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  253,  della
          legge 27 dicembre 2019, n.  160,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                "253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
          dei   programmi   spaziali   nazionali,   in   cooperazione
          internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
          assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
          bilancio in materia, le somme  assegnate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno  2019,
          adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 452 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 377 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  432
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 409  milioni  di  euro
          per l'anno 2024." 
              Note al Comma 32 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  113  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  (codice  dei  contratti
          pubblici): 
                "Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche 
                1.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   alla
          direzione dei lavori ovvero al  direttore  dell'esecuzione,
          alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
          alle verifiche di conformita', al  collaudo  statico,  agli
          studi e alle  ricerche  connessi,  alla  progettazione  dei
          piani di sicurezza e di coordinamento  e  al  coordinamento
          della sicurezza in fase di esecuzione  quando  previsti  ai
          sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008  n.  81,  alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
                2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
                3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
                4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
                5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
                5-bis. Gli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
          fanno capo al medesimo capitolo di  spesa  previsto  per  i
          singoli lavori, servizi e forniture."