Art. 20
Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative
di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di
residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano
necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi
sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo
3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione
delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario
2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese
sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi
concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese
di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del
personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione
di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di
pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario
2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a
riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del
bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati
dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del
monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto
previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso,
costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro
affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il
triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto- legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e
servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «
Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine
di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2022. E' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2022.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra
programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento
Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze
della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del
perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e'
autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale
dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre
amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,
programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato
programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione
europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati
a titolo di contribuzione alle spese di promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le
risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi
decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno
finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in
favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi
capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri
interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le
spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi
internazionali iscritte nel programma « Politica economica e
finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione «
L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con
l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico,
anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della
missione « Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza
sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.
30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso
gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei
rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi
spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno
finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023,
e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta
dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa
iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le
risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o
forniture da parte della struttura ministeriale che opera come
stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che
ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto
articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Note all'art. 20:
Note al Comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1
del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva disciplina il
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con
le modalita' previste dal presente decreto (340). Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza (340). Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale,
i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater .
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195(Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2 Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
Note al Comma 6
Il riferimento al testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 e' riportato nelle note al comma 369
dell'articolo 1.
Note al Comma 7
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
e' acquisito il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere
espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
La legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Note al Comma 8
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62.
Note al Comma 9
Si riporta il testo dell'articolo 70 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido)
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione delle bambine
e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni
ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge (205). L'onere complessivo non potra'
superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento
previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa
depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai
fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale
acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'
fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni
di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno
2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni."
Note al Comma 10
Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato al comma
4 dell'articolo 15.
Note al Comma 11
Il riferimento al testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riportato nelle note al comma 485 dell'articolo 1.
Note al Comma 12
Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza
attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni
centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i
relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni
pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o,
nel caso di spese a carattere permanente, di quelli
autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del
bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a
valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di
mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento
e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si
intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il
contributo direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario
secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero
competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle
opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in
formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente
all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11."
Note al Comma 13
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario:
"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti
territoriali
Omissis.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in
modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di
ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno,
ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo
dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. - 12-octies. Omissis"
Note al Comma 14
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 40, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1.-39. Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis."
Note al Comma 15
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281 e 282,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005):
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE."
Note al Comma 16
Sui riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 46 Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica
1. - 5. Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (157), in ambiti
di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con
Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento
all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con
riferimento agli anni 2015 e seguenti. Per gli anni
2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario,
di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni
di euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato.
Omissis."
Note al Comma 17
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2 Disposizioni diverse
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo
periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015,
predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri
quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
di parte di essi, anche in condivisione con altre
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta'
degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in
locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento
ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per
cento in termini di spesa per locazioni passive e non
inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati
negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione
della disposizione di cui al primo periodo i presidi
territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al
soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio."
Note al Comma 18
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
"Art. 3.
Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili
esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978,
un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente
comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti."
Note al Comma 20
Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' riportato al comma
4 dell'articolo 15.
Si riporta il testo dell'articolo 43, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 43 Trattamento economico.
Il trattamento economico del personale della Polizia
di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di
accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per
legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36,
le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni
di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente
di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore
di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo
direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi
svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del
loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione
delle indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e
di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici
dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di
pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre
amministrazioni dello Stato che presta servizio
nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale
non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta
per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita'
speciale non compete al personale che beneficia
dell'indennita' di cui al terzo comma del presente
articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa."
Note al Comma 21
Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191e' riportato al comma 4
dell'articolo 15.
Note al Comma 23
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e
nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4,
sono realizzati attraverso le misure del presente articolo
interventi sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3
per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma
2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di
cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale
di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le
Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio
interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano
il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti
incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o
pregiudizievole alla loro conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma
2, sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al
fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento
dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure
organizzative e comportamentali degli occupanti volte a
ridurre il consumo energetico, che le pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed
applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1
e qualora le risorse dedicate ad assicurare il
conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il
finanziamento di interventi di miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli immobili
ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali
programmi consentono la cumulabilita' delle relative
risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri
strumenti di promozione, fino alla copertura integrale
della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di
efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al
presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e
GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le
modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il
monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto
previsto dal comma 6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino
a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del
Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali."
Note al Comma 24
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213.
Note al Comma 25
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124, (deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione
del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato
per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali»."
Note al Comma 27
I decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94
(disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244) e n. 95 (disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
Note al Comma 31
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di
euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432
milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro
per l'anno 2024."
Note al Comma 32
Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (codice dei contratti
pubblici):
"Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture."