Art. 3 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 105.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e  in  95.000
milioni di euro per l'anno 2025. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  40.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2023, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'anno  finanziario  2023,  in
150.000 milioni di euro. 
  6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che  il  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  assumere
e' fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione  di
garanzie in essere al 31  dicembre  2022  e  all'ammontare  di  nuove
garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «  Fondi
di riserva e speciali  »,  nell'ambito  della  missione  «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2023,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920
milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco  n.  1  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della spesa sanitaria  »,  nell'ambito  della  missione  «  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «  Fondi
da assegnare », nell'ambito della missione «  Fondi  da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,  a  premi,  a
indennita' e competenze varie spettanti  alle  Forze  di  polizia,  a
trasferte  e  trasporto  delle  Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di  schede,
a  manutenzione  e  acquisto  di  materiale  elettorale,  a  servizio
automobilistico e  ad  altre  esigenze  derivanti  dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2023,  ai  capitoli  del
Titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito della  missione  «  Debito  pubblico  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  13. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le quali si possono effettuare,  per  l'anno  finanziario  2023,  con
decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre
1986, n. 831, iscritto nel  programma  «  Prevenzione  e  repressione
delle violazioni di  natura  economico-  finanziaria  »,  nell'ambito
della missione « Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio  e
tutela della finanza pubblica  »,  nonche'  nel  programma  «Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese»,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione. 
  14. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  con  propria
deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo
1,  comma  7,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  l'anno
finanziario 2023, destinate alla costituzione di unita'  tecniche  di
supporto alla programmazione,  alla  valutazione  e  al  monitoraggio
degli investimenti pubblici, sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, agli stati di previsione delle  amministrazioni
medesime. 
  16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto,  delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce   «Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2023,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «  Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio    »,    nell'ambito    della    missione    «     Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali  e  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma  «  Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici  tesserati  con  la  «Sezione  paralimpica
Fiamme Gialle». 
  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere   apportate,   per   l'anno   finanziario   2023,   variazioni
compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento  alle
somme di parte  capitale  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nell'anno   2021,   non
utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita'
e sviluppo delle imprese» e  «Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio e  tutela  della  finanza  pubblica  »,  classificate  nella
categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie -  Azioni
e altre partecipazioni ». 
 
          Note all'art. 3: 
              Note al Comma 3 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  9,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
          la correzione dell'andamento dei conti pubblici: 
                "Art. 6 Trasformazione della  SACE  in  societa'  per
          azioni 
                1.-8. Omissis 
                9.  La  SACE  S.p.A.  svolge  le  funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
          l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
          privilegiando  gli  impegni  nei  settori  strategici   per
          l'economia italiana in termini di livelli  occupazionali  e
          ricadute per il sistema economico del  Paese,  nonche'  gli
          impegni per operazioni destinate  a  Paesi  strategici  per
          l'Italia.  Ai  fini  dell'internazionalizzazione  sono   da
          considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
          i settori del turismo e  dell'agroalimentare  italiano,  il
          settore tessile, della moda e degli accessori, lo  sviluppo
          di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
          in Italy, le camere di commercio  italiane  all'estero,  le
          fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti  a
          sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
          in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
          della cinematografia, della musica, della moda, del  design
          e  dell'agroalimentare.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare da emanare di concerto con il Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
                Omissis." 
              Note al Comma 4 
              Si riporta il testo dell'articolo  11-quinquies,  comma
          4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  recante
          disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
          sviluppo economico, sociale e territoriale: 
                "Art.             11-quinquies.              Sostegno
          all'internazionalizzazione dell'economia italiana 
                1. All'articolo 6, comma  18,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  le  parole  da:  «ad
          eccezione di una quota» fino  al  termine  del  comma  sono
          soppresse. 
                2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   per   la   parte   relativa   alla
          internazionalizzazione    dell'economia    italiana,     si
          interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma  restando  ogni
          altra disposizione prevista dal decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,   e'   autorizzata   altresi'   a
          rilasciare, nel rispetto della  disciplina  comunitaria  in
          materia, garanzie e coperture assicurative per  il  rischio
          di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
          obbligazionari,  titoli  di  debito  ed   altri   strumenti
          finanziari,  ivi  inclusi  quelli  emessi  nell'ambito   di
          operazioni di cartolarizzazione, connessi  al  processo  di
          internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
          requisiti di cui al  comma  3,  operanti  anche  attraverso
          societa' di diritto estero  a  loro  collegate  o  da  loro
          controllate. 
                3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
          di cui al comma 2 e' svolta  annualmente  a  condizioni  di
          mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno  il
          50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
          definizione comunitaria e,  per  la  parte  rimanente,  nei
          confronti di imprese con fatturato annuo  non  superiore  a
          250 milioni di euro. 
                4. Le garanzie e coperture  assicurative  di  cui  al
          comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato  nei  limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati. 
                5. SACE S.p.a. fornisce informazioni  dettagliate  in
          merito all'operativita' di cui  al  presente  articolo  nel
          proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
          in riferimento all'attivita' di  cui  al  comma  2  e  alla
          garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  4,  le  risorse
          impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
          conseguiti." 
              Note al Comma 5 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  9-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
          la correzione dell'andamento dei conti pubblici: 
                "Art. 6 Trasformazione della  SACE  in  societa'  per
          azioni 
                1.-9. Omissis 
                9-bis.  SACE  S.p.A.  assume  gli  impegni  derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
                Omissis." 
              Note al Comma 6 
              Il riferimento al testo  dell'articolo  2,  comma  100,
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662  e'  riportato  nelle
          note al comma 393 dell'articolo 1. 
              Note al Comma 7 
              Si riporta il testo degli articoli  26,  27,  28  e  29
          della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   (legge   di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                "Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
                1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella
          parte  corrente,  un  «fondo  di  riserva  per   le   spese
          obbligatorie» la cui dotazione e' determinata, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 
                2. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia di cassa  delle  competenti
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione, le somme  necessarie  per  aumentare
          gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
                3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  delle
          unita' elementari  di  bilancio  di  cui  al  comma  2,  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio." 
                "Art.  27  Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale 
                1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  istituiti,
          nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto  capitale,
          rispettivamente, un «fondo speciale per  la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati
          negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»  e
          un  «fondo  speciale  per  la  riassegnazione  dei  residui
          passivi della  spesa  in  conto  capitale  eliminati  negli
          esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le  cui
          dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,  dalla
          legge del bilancio. 
                2. Il trasferimento di somme  dai  fondi  di  cui  al
          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate." 
                "Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste 
                1.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26 e che, comunque, non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
                2. Il trasferimento di somme  dal  fondo  di  cui  al
          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di bilancio hanno luogo  mediante  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  registrare
          alla Corte dei conti, e  riguardano  sia  le  dotazioni  di
          competenza sia quelle di cassa delle unita'  elementari  di
          bilancio interessate. 
                3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
                4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo." 
                "Art. 29 Fondo di riserva per  le  autorizzazioni  di
          cassa 
                1.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento." 
              Note al Comma 8 
              Il riferimento al testo dell'articolo 26 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma 7. 
              Note al Comma 9 
              Il riferimento al testo dell'articolo 28 della legge 31
          dicembre 2009, n.196 e' riportato nelle note al comma 7. 
              Note al Comma 10 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                "Art. 12 (Fondo sanitario nazionale) 
                1. Il Fondo sanitario nazionale di parte  corrente  e
          in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti
          a carico del bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'
          annualmente determinato  dalla  legge  finanziaria  tenendo
          conto,  limitatamente  alla  parte  corrente,  dell'importo
          complessivo presunto dei contributi di malattia  attribuiti
          direttamente alle regioni. 
                2.  Una  quota  pari  all'1%  del   Fondo   sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del  tesoro
          e del Ministero del bilancio per  le  parti  di  rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
                  a) attivita'  di  ricerca  corrente  e  finalizzata
          svolta da: 
                    1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
          di sua competenza; 
                    2) Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza 
                    3)  Istituti  di  ricovero  e  cura  di   diritto
          pubblico  e  privato  il  cui  carattere  scientifico   sia
          riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 
                    4) Istituti zooprofilattici sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
                  b) iniziative previste da  leggi  nazionali  o  dal
          Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
                  c) rimborsi alle unita' sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
                A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. 
                3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
          con riferimento ai seguenti elementi: 
                  a) popolazione residente; 
                  b)   mobilita'   sanitaria   per    tipologia    di
          prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla  base
          di contabilita' analitiche per singolo caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
                  c)  consistenza  e  stato  di  conservazione  delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali. 
                4. Il Fondo sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
                5. Il Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente
          assicura  altresi',  nel  corso  del  primo   triennio   di
          applicazione del presente decreto, quote  di  finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i  cittadini
          rapportati agli standard di riferimento. 
                6. Le quote del Fondo sanitario  nazionale  di  parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono in sede regionale  nel  Fondo  comune  di  cui
          all'articolo 8 della legge 16 maggio  1970,  n.  281,  come
          parte  indistinta,  ma  non  concorrono   ai   fini   della
          determinazione del tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali
          quote  sono  utilizzate   esclusivamente   per   finanziare
          attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
          province autonome le rispettive quote  confluiscono  in  un
          apposito capitolo di bilancio." 
              Note al Comma 13 
              Si riporta il testo dell'articolo  9,  della  legge  1°
          dicembre  1986,  n.  831,  recante  disposizioni   per   la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza: 
                "Art. 9 
                1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e'
          iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori
          pubblici  nel  periodo  1986-1991.  Le  quote  relative  al
          triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per
          l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire
          170 miliardi per l'anno 1988. 
                2. La progettazione delle opere  e  dei  lavori  deve
          tener  conto,  in  sede  di   previsione   dei   costi   di
          realizzazione,  dello  sviluppo  temporale  del  programma,
          anche ai fini degli accantonamenti da preordinare  per  far
          fronte alla revisione dei prezzi. 
                3.  All'onere  di   cui   al   comma   1,   derivante
          dall'applicazione della presente  legge  negli  anni  1986,
          1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986,  all'uopo
          utilizzando   lo   specifico   accantonamento   «Interventi
          straordinari  per  le  infrastrutture  della   Guardia   di
          finanza». 
                4. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio. 
                5. I prelevamenti di somme  da  tale  fondo,  con  la
          conseguente  iscrizione   nei   capitoli   suddetti,   sono
          effettuati  con  decreti  del  Ministro   del   tesoro   da
          registrarsi alla Corte dei conti. 
                6. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge,  i  capitoli  a  favore  dei  quali  possono   farsi
          prelevamenti  dal  predetto  fondo  sono   indicati   nella
          allegata tabella A e  la  dotazione  del  Fondo  stesso  e'
          fissata  in  lire  6  miliardi  e  costituita  mediante  le
          riduzioni degli stanziamenti dei capitoli  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero   delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B. 
                7.  Il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio." 
              Note al Comma 14 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  803  e  937  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (codice
          dell'ordinamento militare): 
                "Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio 
                1.  E'  determinato  annualmente  con  la  legge   di
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato: 
                  a) il numero massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
                  b) la consistenza organica degli allievi  ufficiali
          delle accademie delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri; 
                  b-bis) la consistenza organica degli allievi  delle
          scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
          carabinieri; 
                  b-ter) la consistenza organica degli allievi  delle
          scuole militari; 
                  b-quater) un eventuale  contingente  aggiuntivo  di
          personale  appartenente  alla  categoria  dei  militari  di
          truppa  in  ferma  prefissata,  da  reclutare  in  caso  di
          specifiche esigenze funzionali delle Forze armate  connesse
          alle  emergenze  operative  derivanti   da   attivita'   di
          concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale  e
          all'estero, specificamente nelle aree di crisi  a  garanzia
          della pace e  della  sicurezza,  ovvero  al  controllo  dei
          flussi migratori e al contrasto alla pirateria." 
                "Art. 937 Ufficiali ausiliari 
                1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza  armata
          e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
          sessi reclutati in qualita' di: 
                  a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio
          di 1^ nomina; 
                  b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
                  c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                  d) ufficiali delle forze di completamento. 
                2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
                3. Gli ufficiali delle forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo." 
              Note al Comma 15 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  della  legge  17
          maggio  1999,  n.  144,  recante  misure  in   materia   di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali: 
                "Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici. 
                1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita'  ed
          efficienza al processo di programmazione delle politiche di
          sviluppo, le amministrazioni centrali e  regionali,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, istituiscono e  rendono  operativi,  entro  il  31
          ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti pubblici che, in raccordo fra loro  e  con  il
          Nucleo  di  valutazione  e  verifica   degli   investimenti
          pubblici del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, garantiscono il supporto  tecnico
          nelle fasi di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
          verifica di piani,  programmi  e  politiche  di  intervento
          promossi e attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E'
          assicurata  l'integrazione  dei  nuclei  di  valutazione  e
          verifica  degli  investimenti  pubblici  con   il   Sistema
          statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
          6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
          1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                  a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi
          di programmazione, formulazione e valutazione di  documenti
          di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                  b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui
          al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                  c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
                3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
                4. Entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono   indicate   le
          caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di  cui  al
          presente articolo, ivi compresa la  spettanza  di  compensi
          agli   eventuali   componenti   estranei   alla    pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
                5. E' istituito presso il Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                6. Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  5  settembre  1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
                7. Per le finalita' di cui al presente articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. Una quota del fondo pari  a  900.000  euro  annui,  a
          decorrere dall'anno 2021,  e'  assegnata  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 5. 
                8. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                9. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  CIPE,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  previo  parere  delle  competenti   Commissioni
          parlamentari permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
          quali dovranno attenersi le regioni e le province  autonome
          al fine di suddividere il rispettivo territorio in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali."