Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 105.000 milioni di euro per
l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000
milioni di euro per l'anno 2025.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per
l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente
articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'anno finanziario 2023, in
150.000 milioni di euro.
6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere
e' fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di
garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove
garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi
di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920
milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno
finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi
da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno
finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a
indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede,
a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del
Titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con
decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre
1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione
delle violazioni di natura economico- finanziaria », nell'ambito
della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e
tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese»,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno
2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria
deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo
1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno
finanziario 2023, destinate alla costituzione di unita' tecniche di
supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere
generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni
medesime.
16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio
decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate
derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi,
monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di
bilancio », nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e
2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di
mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica
Fiamme Gialle».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni
compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle
somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non
utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita'
e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella
categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie - Azioni
e altre partecipazioni ».
Note all'art. 3:
Note al Comma 3
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1.-8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
Omissis."
Note al Comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies, comma
4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale:
"Art. 11-quinquies. Sostegno
all'internazionalizzazione dell'economia italiana
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «ad
eccezione di una quota» fino al termine del comma sono
soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni
altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio
di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di
mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il
50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a
250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al
comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti."
Note al Comma 5
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1.-9. Omissis
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis."
Note al Comma 6
Il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 100,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle
note al comma 393 dell'articolo 1.
Note al Comma 7
Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella
parte corrente, un «fondo di riserva per le spese
obbligatorie» la cui dotazione e' determinata, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio."
"Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti,
nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa in conto capitale eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui
dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla
legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento."
Note al Comma 8
Il riferimento al testo dell'articolo 26 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma 7.
Note al Comma 9
Il riferimento al testo dell'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n.196 e' riportato nelle note al comma 7.
Note al Comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e
in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti
a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e'
annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo
complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario
nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata
svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza
3) Istituti di ricovero e cura di diritto
pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal
Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di
prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio."
Note al Comma 13
Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, recante disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza:
"Art. 9
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e'
iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al
triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per
l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire
170 miliardi per l'anno 1988.
2. La progettazione delle opere e dei lavori deve
tener conto, in sede di previsione dei costi di
realizzazione, dello sviluppo temporale del programma,
anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far
fronte alla revisione dei prezzi.
3. All'onere di cui al comma 1, derivante
dall'applicazione della presente legge negli anni 1986,
1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi
straordinari per le infrastrutture della Guardia di
finanza».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono
effettuati con decreti del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella
allegata tabella A e la dotazione del Fondo stesso e'
fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le
riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
Note al Comma 14
Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria."
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata
e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio
di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."
Note al Comma 15
Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali:
"Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui
al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al
presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi
agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali."