Art. 4
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario
2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del
made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del
decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del
1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci
« Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate
extratributarie » e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri
crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza
e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli
appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione
del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo
per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la
crescita sostenibile.
Note all'art. 4:
Note al Comma 2
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
"Art. 1
1. La Societa' di promozione industriale (SPI),
previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."