Art. 8 
 
Stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario  2023,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del  merito,  per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per
realizzare azioni  educative  di  prevenzione  dell'uso  di  sostanze
stupefacenti in eta' scolare.