Art. 9 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del   Ministero   dell'interno,   per   l'anno
finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati,  destinate  alle  spese  relative   all'educazione   fisica,
all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,  al  completamento   e
all'adattamento  di  infrastrutture  sportive  concernenti  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a  disposizione  per  la
Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1  della  legge  12  dicembre
1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine,  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della  missione
« Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2023,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze  di  polizia  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario e  assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2023,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto  ferroviario,  con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e  con  l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e  trafori,  il  Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  previo
assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  occorrenti  variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte  nel  capitolo  2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine  e
della sicurezza  pubblica  »  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022. 
  10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma  767,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui. 
 
          Note all'art. 9: 
              Note al Comma 3 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  12
          dicembre  1969,  n.   1001(Istituzione   nello   stato   di
          previsione della spesa del  Ministero  dell'interno  di  un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali   deficienze   di   alcuni   capitoli    relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
                "Art. 1 
                Nello stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione per sopperire alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli dello stato di previsione  medesimo,  indicati  in
          apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio. 
                I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con  la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
                Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
                  Capitolo 1446 . . . . . . L. 400.000.000 
                        »     1452 . . . . . . . » 300.000.000 
                        »     1459 . . . . . . . » 500.000.000 
                        »     1469 . . . . . . . » 300.000.000 
                I  capitoli  a  favore  dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella." 
              Note al Comma 4 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  562,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
                "562.  Al  fine  della  progressiva  estensione   dei
          benefici  gia'  previsti  in  favore  delle  vittime  della
          criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
          individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la
          spesa annua nel limite massimo di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2006." 
              Si riporta il testo dell'articolo 34 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  (interventi  urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale): 
                "Art. 34  Estensione  dei  benefici  riconosciuti  in
          favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
          agosto 2004, n. 206, alle vittime del  dovere  a  causa  di
          azioni  criminose  e  alle   vittime   della   criminalita'
          organizzata,  nonche'   ai   loro   familiari   superstiti.
          Ulteriori  disposizioni  a   favore   delle   vittime   del
          terrorismo 
                1. Alle vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e  564,  della
          legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  ed  alle  vittime  della
          criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
          20 ottobre 1990, n. 302, ed ai  loro  familiari  superstiti
          sono corrisposte le  elargizioni  di  cui  all'articolo  5,
          commi 1 e  5,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206.  Ai
          beneficiari  vanno  compensate  le  somme  gia'  percepite.
          L'onere recato  dal  presente  comma  e'  valutato  in  173
          milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009. 
                2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali
          decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
          2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al  primo  periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
                2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti  o  non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
                2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma  2-bis  e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
                2-quater.  Al  fine  di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
                2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla  vedova
          o ai figli in caso di decesso del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
                2-sexies. Le domande e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
                2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
                  a) le caratteristiche  della  medaglia  di  cui  al
          comma 2-bis; 
                  b)  le  condizioni  previste  per  il  conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
                3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: «Ai fini della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
                  b) all'articolo 2,  comma  1,  le  parole  da:  «si
          applica» fino alla fine del  comma  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «la retribuzione  pensionabile  va  rideterminata
          incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
                  c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e'  inserito  il
          seguente:  «1-bis.  Ai  lavoratori  autonomi  e  ai  liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione». 
                3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al  comma  3
          e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e
          3 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
                3-ter. L'onere derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
                3-quater. Gli enti previdenziali privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004." 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  106,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                "106.  Alla  legge  3  agosto  2004,  n.  206,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, comma 2, le  parole:  «calcolata
          in base  all'ultima  retribuzione»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
                  b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente  periodo:  «Ai  figli  maggiorenni  superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'articolo 2 della legge  23  novembre
          1998, n. 407, e successive modificazioni»; 
                  c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: «Ai medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
          n. 203»; 
                  d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge
          si applicano anche agli eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
                  e)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  le  parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15,  comma
          2, secondo periodo»." 
              Note al Comma 5 
              Si riporta il testo  degli  articoli  5  e  14-bis  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
                "Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo  1998,
          n. 40, art. 5) 
                1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso della  proroga
          del visto ai sensi dell'articolo 4-ter  o  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
                1-bis. Nei casi di cui all'articolo  38-bis,  possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza. 
                2. Il permesso di soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
                2-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
                2-ter. La richiesta di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e  del  permesso   di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25. 
                3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                  a) superiore a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                  b); 
                  c)  inferiore  al  periodo  di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 39-bis.1; 
                  d); 
                  e)   superiore   alle   necessita'   specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
                3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro
          e' rilasciato a seguito  della  stipula  del  contratto  di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                  a) in relazione ad uno o piu' contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                  b)  in  relazione  ad  un   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; 
                  c)  in  relazione  ad  un   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
                3-ter. Allo straniero che dimostri di  essere  venuto
          in Italia almeno una volta nei cinque anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
          ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 
                3-quater. Possono inoltre soggiornare nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
                3-quinquies.   La   rappresentanza   diplomatica    o
          consolare italiana che rilascia il visto  di  ingresso  per
          motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
          ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,  ai  sensi
          del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in
          via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
                3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
                4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
                4-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
                5. Il permesso di soggiorno o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
                5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
                5-ter.  Il  permesso  di  soggiorno  e'  rifiutato  o
          revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
                6. Il rifiuto o la revoca del permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
          rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
          dello Stato italiano. 
                7. Gli stranieri muniti del permesso di  soggiorno  o
          di  altra  autorizzazione  che  conferisce  il  diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
                7-bis. Allo straniero di cui al comma 7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
                7-ter. Nei confronti dello straniero che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
                7-quater.  E'   autorizzata   la   riammissione   nel
          territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
          membro dell'Unione europea, in possesso di un  permesso  di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
                8. Il permesso di soggiorno e la carta  di  soggiorno
          di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                8.1.  Nel  permesso  di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». 
                8.2. La disposizione di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                  a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                  b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
                  c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
                  d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                  e) agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di
          protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il permesso di soggiorno a  tale  titolo  e
          sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
                  f) agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                  g) agli stranieri che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione; 
                  g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis. 
                8-bis. Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di
          ingresso o reingresso, una proroga del visto,  un  permesso
          di soggiorno, un contratto di  soggiorno  o  una  carta  di
          soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine  di
          determinare il rilascio  di  un  visto  di  ingresso  o  di
          reingresso, della proroga del  visto,  di  un  permesso  di
          soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una  carta  di
          soggiorno   oppure   utilizza   uno   di   tali   documenti
          contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno
          a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte  di  un
          atto che faccia fede fino a querela di falso la  reclusione
          e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
          commesso da un pubblico ufficiale. 
                9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato,  rinnovato
          o convertito entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  e'
          stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
                9-bis. In attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                  a) che la richiesta del rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
                  b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio
          la  ricevuta  attestante  l'avvenuta  presentazione   della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
                "Art. 14-bis (Fondo rimpatri) 
                1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
          Fondo rimpatri finalizzato a finanziare  le  spese  per  il
          rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di  origine  ovvero
          di provenienza. 
                2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno." 
              Note al Comma 6 
              Si riporta il testo dell'articolo  14-ter  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
                "Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito) 
                1.  Il  Ministero  dell'interno,  nei  limiti   delle
          risorse di cui al comma 7, attua, anche  in  collaborazione
          con le  organizzazioni  internazionali  o  intergovernative
          esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          definite le linee guida per la realizzazione dei  programmi
          di rimpatrio volontario ed assistito, fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, nonche' i criteri per  l'individuazione  delle
          organizzazioni, degli enti e delle associazioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
                3.  Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente
          presente  nel  territorio  e'  ammesso  ai   programmi   di
          rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura  del  luogo  ove
          egli si trova ne da'  comunicazione,  senza  ritardo,  alla
          competente questura, anche in via telematica.  Fatto  salvo
          quanto previsto al comma 6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
          provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10,  comma  2,
          13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
          misure eventualmente adottate dal questore ai  sensi  degli
          articoli 13, comma 5.2, e 14,  comma  1-bis.  La  questura,
          dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la  comunicazione,
          anche in  via  telematica,  dell'avvenuto  rimpatrio  dello
          straniero, avvisa l'autorita'  giudiziaria  competente  per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 
                4. Nei confronti dello straniero che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri che: 
                  a) hanno gia' beneficiato dei programmi di  cui  al
          comma 1; 
                  b) si trovano nelle condizioni di cui  all'articolo
          13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di
          cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
                  c)  siano  destinatari  di  un   provvedimento   di
          espulsione come sanzione penale o come conseguenza  di  una
          sanzione penale ovvero di un provvedimento di  estradizione
          o di un mandato di arresto  europeo  o  di  un  mandato  di
          arresto da parte della Corte penale intenazionale. 
                6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di  permanenza  per  i
          rimpatri rimangono  nel  Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
                7.  Al  finanziamento  dei  programmi  di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
                  a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
          cui  all'articolo  14-bis,  individuate   annualmente   con
          decreto del Ministro dell'interno; 
                  b) delle  risorse  disponibili  dei  fondi  europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione." 
              Note al Comma 7 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-ter,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
          di competitivita' economica: 
                "Art. 7 Soppressione ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti 
                1.-31-bis. Omissis 
                31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo. 
                Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  recante  disposizioni
          urgenti in materia di finanza e  funzionamento  degli  enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio 2012: 
                "Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali 
                1. 
                2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione  e  la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
                3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto  a  tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
                4. Per garantire la continuita' delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
                5. La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,  comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
                6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
                7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                  a)   definisce   le   modalita'    procedurali    e
          organizzative per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,
          nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                  b)  definisce  e  approva  gli  indirizzi  per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                  c) provvede alla ripartizione dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                  d)  definisce  le  modalita'  di  gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                8.  La  partecipazione  alle  sedute  del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
                9. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica." 
              Note al Comma 9 
              Si riporta il testo dell'articolo  43  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
                "Art. 43. Trattamento economico 
                Il trattamento economico del personale della  Polizia
          di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla  base  di
          accordi di cui all'articolo 95, con decreto del  Presidente
          della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, ferma restando la necessita' di approvazione  per
          legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. 
                Gli accordi sono triennali. 
                Il trattamento economico del  personale  che  espleta
          funzioni di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata in base alle funzioni attribuite, ai  contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio. 
                Alle trattative per la determinazione del trattamento
          economico  di  cui  al  comma  precedente   partecipano   i
          sindacati di  polizia  nei  modi  e  nelle  forme  previsti
          dall'articolo 95. 
                Vanno previsti, oltre all'iniziale,  piu'  classi  di
          stipendio, in maniera che  la  progressione  economica  sia
          sganciata dalla progressione di carriera. 
                L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
          personale di funzione previsto  dall'articolo  143,  L.  11
          luglio 1980, n. 312. 
                Ai fini degli inquadramenti di cui  all'articolo  36,
          le qualifiche dei ruoli del personale che espleta  funzioni
          di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di  cui
          alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli  corrispondenti
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,  come
          segue: 
                  a) IV livello: agente,  agente  seconda  qualifica,
          assistente di prima, assistente di seconda; 
                  b) V livello: assistente di  terza,  sovrintendente
          di prima,  sovrintendente  di  seconda,  sovrintendente  di
          terza; 
                  c) VI livello: sovrintendente di quarta,  ispettore
          di prima, ispettore di seconda; 
                  d) VI livello-bis:  ispettore  di  terza;  a  detta
          qualifica  del  ruolo  degli  ispettori  e'  attribuito  il
          livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
          per cento dell'incremento previsto per il VII livello; 
                  e) VII livello:  ispettore  di  quarta;  prime  due
          qualifiche del ruolo direttivo; 
                  f)  VIII  livello:  terza   qualifica   del   ruolo
          direttivo; 
                  g) VIII livello-bis: qualifica  apicale  del  ruolo
          direttivo;  a  detta  qualifica  del  ruolo  direttivo   e'
          attribuito il livello di  stipendio  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312 (45). 
                Nella qualifica  apicale  del  ruolo  direttivo  sono
          inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
          di anzianita' di qualifica. 
                Ai marescialli maggiori carica  speciale  della  Arma
          dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di  finanza  e'
          attribuito  il  trattamento  economico  previsto   per   il
          personale di cui al VI livello-bis. 
                Al personale civile di pubblica  sicurezza,  che  per
          effetto  della  promozione  ai  sensi   dell'ultimo   comma
          dell'art. 155, L.  11  luglio  1980,  n.  312,  riveste  la
          qualifica di vice questore  del  ruolo  ad  esaurimento  e'
          attribuito il trattamento economico  fissato  dall'articolo
          133, secondo comma della citata legge n. 312. 
                Nella prima  applicazione  della  presente  legge  e'
          concesso al personale della Polizia di Stato un assegno  ad
          personam    pensionabile,    come     anticipazione     del
          riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate  nelle
          carriere di provenienza,  da  effettuarsi  con  gradualita'
          entro tre fasi. La  misura  di  tale  assegno  deve  essere
          determinata  in  relazione  alla  anzianita'  di   servizio
          maturata al 1° gennaio 1978. 
                Al personale della Polizia di Stato cui, per  effetto
          del passaggio di ruolo di  provenienza  nei  ruoli  di  cui
          all'articolo 36, spetta uno stipendio  inferiore  a  quello
          che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o  qualifica  di
          provenienza, viene attribuito nel livello  retributivo  del
          nuovo  ruolo,  anche  mediante   attribuzione   di   scatti
          convenzionali, lo stipendio di classe o scatto  di  importo
          pari a quello percepito nel livello di provenienza. 
                Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
                Le indennita' per la presenza e per i  servizi  fuori
          sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario  vanno
          determinati  in  misura  proporzionale  alla   retribuzione
          mensile. 
                La durata degli anni di permanenza in una  classe  di
          stipendio  puo'  essere  ridotta  per  meriti   eccezionali
          acquisiti  durante  il  servizio,  secondo   le   modalita'
          prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale. 
                Il trattamento economico previsto  per  il  personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo  e  secondo  dell'articolo
          16. 
                L'equiparazione degli appartenenti  alla  Polizia  di
          Stato con quelli delle altre forze di  polizia  di  cui  ai
          commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene  sulla  base
          della tabella allegata alla presente legge. 
                Le indennita'  speciali  vanno  determinate  per  chi
          svolge particolari attivita', limitatamente  al  tempo  del
          loro effettivo esercizio, con divieto  di  generalizzazione
          delle  indennita'  stesse  per  effetto  del  possesso   di
          qualificazioni o specializzazioni. 
                Il trattamento economico del  personale  appartenente
          alle  qualifiche  dirigenziali  dei  ruoli  indicati  nella
          presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla  L.
          10  dicembre  1973,  n.  804,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, e dalle norme della presente legge. 
                Ai commissari del Governo delle province di Trento  e
          di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
          Ministero spetta l'indennita' di cui  al  terzo  comma  del
          presente articolo salvo per il periodo in  cui  si  trovano
          nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
          L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
          cento  ove  sia  percepita  per  un   periodo   complessivo
          inferiore a cinque anni. 
                Per il personale indicato  al  comma  precedente,  in
          servizio alla data del  25  aprile  1981,  l'indennita'  e'
          pensionabile solo nella misura del  50  per  cento  ove  la
          stessa sia stata percepita o  le  suddette  funzioni  siano
          state esercitate per un  periodo  complessivo  inferiore  a
          cinque anni. 
                Al     personale      appartenente      ai      ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso
          il dipartimento della pubblica  sicurezza  o  negli  uffici
          dipendenti  dalle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
          pubblica  sicurezza,  nonche'   al   personale   di   altre
          amministrazioni   dello   Stato   che    presta    servizio
          nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          forze di polizia, spetta una  indennita'  mensile  speciale
          non pensionabile di importo complessivo pari  al  cinquanta
          per cento di quella di cui  al  terzo  comma.  L'indennita'
          speciale   non   compete   al   personale   che   beneficia
          dell'indennita'  di  cui  al  terzo  comma   del   presente
          articolo. 
                Al personale di cui al  comma  precedente  spetta  il
          compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
          le misure previste per le corrispondenti  qualifiche  degli
          appartenenti alla Polizia di Stato. 
                Fino a quando non sara'  determinato  il  trattamento
          economico mediante gli  accordi  di  cui  all'articolo  95,
          l'indennita'  pensionabile  prevista  dal  comma  terzo  e'
          costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui  alla
          L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e  successive  modificazioni,
          ed e' corrisposta con le modalita' prescritte  dalla  legge
          stessa." 
              Note al Comma 10 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  767,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                "767.  Il  Ministero  dell'interno  pone  in   essere
          processi di revisione e razionalizzazione della  spesa  per
          la gestione dei centri per  l'immigrazione  in  conseguenza
          della  contrazione   del   fenomeno   migratorio,   nonche'
          interventi per  la  riduzione  del  costo  giornaliero  per
          l'accoglienza dei migranti, dai  quali,  previa  estinzione
          dei debiti pregressi,  devono  derivare  risparmi  connessi
          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di
          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno
          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
          anno, confluiscono nel finanziamento  di  cui  all'articolo
          18, comma 2, lettera c), della legge  11  agosto  2014,  n.
          125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
          2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio."