Art. 8 
 
           Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento 
 
  1. Ai ((soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)  ))
obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un  contributo
per  l'adeguamento  da  effettuarsi  nell'anno  2023,   per   effetto
dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
degli  strumenti  utilizzati  per  la   predetta   memorizzazione   e
trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della
spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento  e,  in
ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.
Il contributo e' concesso sotto forma di credito  d'imposta  di  pari
importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al  credito  d'imposta  di
cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  i  limiti   di   cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  il  suo
utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui  e'  stata
registrata  la  fattura  relativa  all'adeguamento  degli   strumenti
mediante i quali effettuare la memorizzazione e la  trasmissione  dei
dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile,
il  relativo   corrispettivo.   Con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definiti  le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del  credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il  rispetto
del limite di spesa previsto. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni ((di  euro))
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo  5  agosto  2015,  n.127  recante  Trasmissione
          telematica  delle  operazioni  IVA  e  di  controllo  delle
          cessioni  di  beni   effettuate   attraverso   distributori
          automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
          d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23: 
              «Art.  2  (Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono  gli  obblighi  di   registrazione   di   cui
          all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto  n.  633
          del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti  si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
          volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per  il  periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. La  memorizzazione  elettronica
          di cui ai commi 1 e  2  e,  a  richiesta  del  cliente,  la
          consegna dei documenti di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
          effettuata   non   oltre   il   momento    dell'ultimazione
          dell'operazione. 
              5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          che adottano sistemi evoluti di incasso,  attraverso  carte
          di  debito  e  di  credito  e  altre  forme  di   pagamento
          elettronico, dei corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1  e
          2 del presente articolo. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
              6. 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          «nell'anno» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  riscossi,
          dal 1º gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri  di
          cui al comma 1 sono trasmessi  telematicamente  all'Agenzia
          delle  entrate  entro  dodici   giorni   dall'effettuazione
          dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  Restano  fermi   gli   obblighi   di   memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo  semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per  gli
          altri soggetti, le  sanzioni  previste  dagli  articoli  6,
          comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12,  commi
          2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,
          non si applicano in caso  di  trasmissione  telematica  dei
          dati relativi ai corrispettivi giornalieri  entro  il  mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
              6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i  soggetti  di
          cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al  comma
          1 esclusivamente mediante la memorizzazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  dati  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri  al  Sistema  tessera  sanitaria,
          attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 
              6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Al credito d'imposta di cui al presente comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo  e'
          consentito a decorrere dalla prima  liquidazione  periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in  cui
          e' stata registrata  la  fattura  relativa  all'acquisto  o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,  n.  79  recante
          ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 
              «Art. 18  (Disposizioni  riguardanti  le  sanzioni  per
          mancata  accettazione   dei   pagamenti   elettronici,   la
          fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici). -  01.
          All'articolo 15, comma  4,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  in   materia   di   obbligo   di
          accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di
          pagamento, relativamente ad almeno una carta  di  debito  e
          una carta  di  credito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "carte di pagamento, relativamente ad almeno una  carta  di
          debito e una carta di credito e alle carte prepagate". 
              1. All'articolo 15, comma 4-bis, del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni  per
          mancata accettazione dei pagamenti elettronici,  le  parole
          "dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "dal
          30 giugno 2022". 
              2. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica
          e trasmissione telematica  delle  fatture  o  dei  relativi
          dati,  le  parole  da  "Sono   esonerati   dalle   predette
          disposizioni"  fino  a  "o  committente  soggetto   passivo
          d'imposta." sono soppresse. 
              3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  a
          partire dal 1° luglio 2022 per  i  soggetti  che  nell'anno
          precedente  abbiano  conseguito  ricavi  ovvero   percepito
          compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,  e
          a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.  Per
          il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le  sanzioni
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai
          quali l'obbligo di fatturazione  elettronica  e'  esteso  a
          decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica  e'
          emessa entro il mese successivo a quello  di  effettuazione
          dell'operazione. 
              4.  All'articolo  22,  comma  5,  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,  in
          materia di trasmissione dei dati relativi  alle  operazioni
          giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici,  le
          parole "di cui al comma 1-ter" sono soppresse. 
              4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
          232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 540 e' sostituito dal seguente: 
                  "540. A decorrere dal 1° gennaio  2021  le  persone
          fisiche maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato
          che effettuano,  esclusivamente  attraverso  strumenti  che
          consentano il pagamento elettronico,  acquisti  di  beni  o
          servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
          o   professione,   presso   esercenti    che    trasmettono
          telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo  2,
          comma 1, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,
          possono  partecipare  all'estrazione  a  sorte   di   premi
          attribuiti  nel  quadro  di  una  lotteria  nazionale.  Per
          partecipare all'estrazione e'  necessario  che  le  persone
          fisiche maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato
          procedano all'acquisto con metodi di pagamento  elettronico
          di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri
          rapporti  di  credito  o  debito  bancari  o  su   rapporti
          intestati  a  componenti  del  proprio   nucleo   familiare
          certificato dal proprio  stato  di  famiglia  e  costituito
          antecedentemente alla data di estrazione del premio  ovvero
          che operino  in  forza  di  una  rappresentanza  rilasciata
          antecedentemente  alla  partecipazione,  e   che   associno
          all'acquisto   medesimo   il   proprio   codice   lotteria,
          individuato dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, d'intesa con  l'Agenzia  delle
          entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente
          trasmetta all'Agenzia delle entrate i  dati  della  singola
          cessione o prestazione, secondo  le  modalita'  di  cui  ai
          commi 3 e 4  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127. A decorrere dal  1°  marzo  2021,  nel
          caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di
          acquisire  il  codice  lotteria,  la  persona  fisica  puo'
          segnalare  tale  circostanza  nella  sezione  dedicata  del
          portale  Lotteria  del  sito  internet  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli. Tali  segnalazioni  sono  utilizzate
          dall'Agenzia delle entrate e dal  Corpo  della  guardia  di
          finanza nell'ambito delle attivita' di analisi del  rischio
          di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il
          reddito del percipiente per l'intero ammontare  corrisposto
          nel periodo d'imposta e  non  sono  assoggettati  ad  alcun
          prelievo erariale"; 
                b) al comma 544, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  d'intesa  con
          l'Agenzia delle entrate,  sono  disciplinate  le  modalita'
          tecniche  di  tutte  le  lotterie  degli   scontrini,   sia
          istantanee  sia  differite,  relative  alle  operazioni  di
          estrazione,  l'entita'  e  il  numero  dei  premi  messi  a
          disposizione, nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
          per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie". 
              4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  dopo  le  parole:  "presente
          disposizione"  sono  inserite  le  seguenti:  ".  Per   gli
          acquirenti delle unita' immobiliari che alla  data  del  30
          giugno 2022 abbiano sottoscritto un  contratto  preliminare
          di  vendita  dell'immobile  regolarmente  registrato,   che
          abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto
          in fattura e maturato il relativo  credito  d'imposta,  che
          abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022".». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
          491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
          avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
              2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Il riferimento al testo dell'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.244  e  dell'articolo  34
          della legge  23  dicembre  2000,  n.388  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.