Art. 9 
 
      Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per
quelle sostenute nell'anno 2023»; 
      2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,  terzo
periodo, il reddito di riferimento e' calcolato  dividendo  la  somma
dei redditi complessivi posseduti,  nell'anno  precedente  quello  di
sostenimento  della  spesa,  dal  contribuente,   dal   coniuge   del
contribuente, dal soggetto legato da unione civile  o  convivente  se
presente nel suo nucleo  familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di  cui  all'articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  presenti  nel
suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento
della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato  secondo  la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»; 
    c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»; 
    d) ((soppressa)). 
  ((1-bis. Dopo la tabella 1  allegata  al  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' inserita la  tabella  1-bis  di  cui  all'allegato  1
annesso al presente decreto.)) 
  2. ((Soppresso)). 
  3. Al fine di procedere alla corresponsione  di  un  contributo  in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, ((come modificato dal comma 1 del presente articolo, per
gli interventi di cui  al  suddetto  comma  8-bis,))  primo  e  terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno  2023  di  20  milioni  di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato  dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita'  determinati  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non  concorre   alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 
  4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti
dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora
utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari  importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater((, della legge  31
dicembre 2009, n. 196)). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione
di cui al presente comma. 
  ((4-bis.  All'articolo  121,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la  parola:  «due»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre». 
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche  ai
crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione  di  cessione
del credito o dello  sconto  in  fattura  inviate  all'Agenzia  delle
entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le garanzie di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.   91,   alle
condizioni, secondo le procedure  e  nei  termini  ivi  previsti,  in
favore  di   banche,   di   istituzioni   finanziarie   nazionali   e
internazionali e degli altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  per  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con
sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici
ATECO 41 e  43  e  che  realizzano  interventi  in  edilizia  di  cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  I  crediti
d'imposta  eventualmente  maturati  dall'impresa  alla  data  del  25
novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  possono  essere  considerati  dalla  banca  o
istituzione finanziatrice quale parametro ai fini  della  valutazione
del merito di credito dell'impresa  richiedente  il  finanziamento  e
della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.)) 
  5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di  euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro ((per l'anno 2034 e)) pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  ai  sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: 
                a) interventi di isolamento termico  delle  superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
          sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                c) interventi  sugli  edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
          comma  1  rientrano  anche  quelle  relative   alle   sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
              1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
              1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              1-quater. Sono compresi fra gli  edifici  che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
              2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
          articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
          efficienza  energetica   di   cui   all'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
              3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
          rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
          al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro   complesso,   devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
              3-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
          giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo. 
              4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
          delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
          abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
          dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
          acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
          maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
          ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
              4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
          presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
              4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
              4-quater. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
              5. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
              5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
          pregiudizio all'esercizio delle  azioni  di  controllo  non
          comportano  la   decadenza   delle   agevolazioni   fiscali
          limitatamente alla irregolarita' od omissione  riscontrata.
          Nel caso in cui le violazioni riscontrate  nell'ambito  dei
          controlli  da  parte  delle  autorita'   competenti   siano
          rilevanti  ai  fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  la
          decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
          intervento oggetto di irregolarita' od omissione. 
              6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
              7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
              8. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
              8-bis. Per gli  interventi  effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
          cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
          per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
          quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
          effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
          cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
          spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023,
          a condizione che alla data  del  30  settembre  2022  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  30  per   cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
              8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,
          terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
          dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
          nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
          dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
          soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
          nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
          coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
          all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
          che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
          si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
          medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
          secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 
              8-ter. Per gli interventi  effettuati  nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
          emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
          ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in  tutti  i  casi
          disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  10-bis,   per   gli
          interventi ivi contemplati la detrazione spetta  anche  per
          le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025  nella  misura
          del 110 per cento. 
              8-quater.   La   detrazione   spetta    nella    misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
          8-bis. 
              9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          con riferimento agli interventi su edifici composti da  due
          a quattro  unita'  immobiliari  distintamente  accatastate,
          anche  se  posseduti  da  un  unico   proprietario   o   in
          comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                b) dalle persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio
          di attivita' di impresa,  arti  e  professioni,  su  unita'
          immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                c)  dagli  istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                d)  dalle  cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
          iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge  11
          agosto 1991, n. 266, e  dalle  associazioni  di  promozione
          sociale iscritte nel  registro  nazionale  e  nei  registri
          regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
          previsti dall'articolo 7 della legge 7  dicembre  2000,  n.
          383; 
                e)   dalle   associazioni   e    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
              9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea  del  condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
              9-ter. L'imposta sul valore  aggiunto  non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
              10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)  e
          b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
          1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero  massimo  di
          due unita' immobiliari, fermo  restando  il  riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
              10-bis. Il limite di spesa ammesso alle  detrazioni  di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a)  svolgano  attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                b) siano in possesso  di  immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti  ad
          uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)  e
          c), il termine per  stabilire  la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
              10-quater.  Al  primo  periodo  del   comma   1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
              11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
              12.  I  dati  relativi  all'opzione   sono   comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2  e  3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                b) per gli interventi di cui al comma 4,  l'efficacia
          degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
          asseverata    dai    professionisti    incaricati     della
          progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
          strutture e del collaudo  statico,  secondo  le  rispettive
          competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
          professionali di appartenenza, in  base  alle  disposizioni
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti n. 58 del  28  febbraio  2017.  I  professionisti
          incaricati attestano altresi' la corrispondente  congruita'
          delle  spese  sostenute  in   relazione   agli   interventi
          agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
          di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
          e  delle   attestazioni   rilasciate   dai   professionisti
          incaricati. 
              13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
          e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
              13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
          di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera
          b),  espone  informazioni  false  o  omette   di   riferire
          informazioni rilevanti sui requisiti tecnici  del  progetto
          di intervento o sulla effettiva realizzazione dello  stesso
          ovvero attesta falsamente la  congruita'  delle  spese,  e'
          punito con la reclusione da due a  cinque  anni  e  con  la
          multa da 50.000  euro  a  100.000  euro.  Se  il  fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata. 
              13-ter. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                a) mancata presentazione della CILA; 
                b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                c) assenza  dell'attestazione  dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai
          sensi del comma 14. 
              13-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
              13-quinquies. In caso di opere gia'  classificate  come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
          ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
          attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
              14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
          nel cartello esposto presso il cantiere, in  un  luogo  ben
          visibile e  accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la
          seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
          per  interventi  di  efficienza  energetica  o   interventi
          antisismici". 
              15.  Rientrano  tra  le  spese   detraibili   per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
              15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
              16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
          materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
          1 sono soppressi; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2.1. La detrazione di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
              16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
          di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
          enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
          alle  configurazioni  di  cui   all'articolo   42-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
              16-ter.  Le  disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
              16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo  sconto  in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
          per gli interventi elencati al comma 2 possono  optare,  in
          luogo dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
          alternativamente: 
                a) per un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  tre  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; alle banche,  ovvero  alle  societa'
          appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385, e'  sempre  consentita  la  cessione  a  favore  di
          soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come  definiti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, che abbiano stipulato un contratto di  conto  corrente
          con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza
          facolta' di ulteriore cessione; 
                b) per la cessione di un credito  d'imposta  di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  tre
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
          decreto, per ogni cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  ovvero
          alle societa' appartenenti ad un gruppo  bancario  iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione. 
              1-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
              1-ter. Per le spese relative agli  interventi  elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                a) il contribuente richiede il visto  di  conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
          spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,
          comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per  gli
          interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per  il
          rilascio del visto di  conformita',  delle  attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
              1-quater.  I  crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 
              2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter,  2-sexies  e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                a)  recupero   del   patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                b) efficienza energetica di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                c)   adozione   di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (429) 
                e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                f) installazione di colonnine  per  la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                f-bis)  superamento  ed  eliminazione   di   barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
              3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
          utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
          rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
          e' usufruito con la stessa ripartizione  in  quote  annuali
          con la quale sarebbe stata  utilizzata  la  detrazione.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli anni  successivi,  e  non  puo'
          essere richiesta a rimborso. Non si applicano i  limiti  di
          cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Ai fini del controllo, si applicano,  nei  confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,  anche
          parziale, dei requisiti che danno diritto  alla  detrazione
          d'imposta, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero
          dell'importo corrispondente alla detrazione  non  spettante
          nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo  di
          cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi  di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle  sanzioni  di
          cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              6. Il recupero  dell'importo  di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione con dolo o colpa grave,  oltre  all'applicazione
          dell'articolo  9,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita'  in  solido
          del fornitore che ha applicato lo sconto e  dei  cessionari
          per il pagamento dell'importo di  cui  al  comma  5  e  dei
          relativi interessi. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 3 (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. 
              2. Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
              2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno   una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'articolo 43-ter, quarto  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei  commi
          2  e  2-bis,  non  obbligati   alla   presentazione   delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
                a)   gli   iscritti   negli    albi    dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; 
                b) i soggetti iscritti alla  data  del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                c)  le  associazioni  sindacali  di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                d) i centri di assistenza fiscale per  le  imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                e) gli altri incaricati individuati con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. I soggetti di cui al comma 3,  incaricati  della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
              3-ter. 
              4. I soggetti di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'
          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o
          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi
          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a
          trasmettere di cui al comma 6-bis. 
              5. Salvo quanto previsto dal comma  2  per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
              6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche  se
          non   richiesta,   ricevuta    di    presentazione    della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
              6-bis. Se il  contribuente  o  il  sostituto  d'imposta
          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'
          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto
          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.
          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico
          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi
          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali
          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per
          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato
          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo
          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva
          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto
          d'imposta. 
              7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono  in
          via telematica le dichiarazioni all'Agenzia  delle  entrate
          entro quattro mesi dalla data di scadenza  del  termine  di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale  termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data   di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
              7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,
          presentano in via telematica le dichiarazioni per le  quali
          non e' previsto un apposito termine  entro  un  mese  dalla
          scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  alle
          banche e agli uffici postali. 
              7-ter.  Le   dichiarazioni   consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
              8. La dichiarazione si considera presentata nel  giorno
          in  cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca   o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
              9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta   che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
              9-bis. I soggetti incaricati della  trasmissione  delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data  dalla  comunicazione   dell'Agenzia   delle   entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
              11.  Le  modalita'  tecniche  di   trasmissione   delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si  applica  l'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e per le convenzioni e i decreti  ivi  previsti  si
          intendono,   rispettivamente,   le    convenzioni    e    i
          provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -  1.  In
          attuazione  dell'articolo  81  della  Costituzione,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo  21  della  presente
          legge, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori  oneri
          indica  espressamente,  per  ciascun  anno   e   per   ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
          finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
          Nel caso si verifichino nuove  o  maggiori  spese  rispetto
          alle previsioni, alla compensazione  dei  relativi  effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
                a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali; 
                a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
          che  regolano  l'evoluzione  della  spesa  previsti   dalla
          normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; 
                b) mediante riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                c) mediante modificazioni legislative che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1.1. In ogni caso, per la copertura  finanziaria  delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   che   risultino
          effettivamente  utilizzate  sulla  base  delle  scelte  dei
          contribuenti. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              6-bis. Per le disposizioni  corredate  di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              8-bis.  Le  relazioni  tecniche  di  cui  al   presente
          articolo  sono   trasmesse   al   Parlamento   in   formato
          elettronico elaborabile. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art.  15  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese tramite  garanzie  prestate  dalla
          societa' SACE S.p.A.). - 1.  Al  fine  di  consentire  alle
          imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
          soggetti  autorizzati   all'esercizio   del   credito,   di
          sopperire alle esigenze di  liquidita'  riconducibili  alle
          conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
          militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
          imposte dall'Unione europea e  dai  partner  internazionali
          nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
          Bielorussia e dalle  eventuali  misure  ritorsive  adottate
          dalla Federazione russa, la societa' SACE  S.p.A.  concede,
          fino al 31 dicembre 2023,  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto
          dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti  dal  presente
          articolo, in favore di banche, di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
          all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi  inclusa
          l'apertura di credito documentaria finalizzata a  sostenere
          le importazioni verso l'Italia di materie prime  o  fattori
          di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
          interrotta o abbia subito rincari per effetto  della  crisi
          attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa  deve
          dimostrare  che  la  crisi   in   atto   comporta   dirette
          ripercussioni economiche negative sull'attivita'  d'impresa
          dovute a perturbazioni nelle catene  di  approvvigionamento
          dei fattori produttivi,  in  particolare  materie  prime  e
          semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
          dovute a cancellazione di contratti con controparti  aventi
          sede legale nella Federazione russa,  nella  Repubblica  di
          Bielorussia  o  nella  Repubblica   ucraina,   ovvero   che
          l'attivita'  d'impresa  e'  limitata  o  interrotta   quale
          conseguenza immediata e diretta dei rincari dei  costi  per
          energia e gas riconducibili alla crisi in  atto  e  che  le
          esigenze   di   liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
          circostanze.  Sono  altresi'  ricomprese  le  esigenze   di
          liquidita' delle imprese relative agli obblighi di  fornire
          collaterali per  le  attivita'  di  commercio  sul  mercato
          dell'energia. 
              2. La garanzia copre il capitale, gli interessi  e  gli
          oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
          prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e  conforme  ai
          requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
          ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              3. Possono accedere alla garanzia le imprese  che  alla
          data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione  di
          difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
          Commissione, del 17 giugno 2014, del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 della  Commissione,  del  25  giugno  2014  e  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione,  del  16
          dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e),  numero  1,
          del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel  calcolo
          del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
          esigibili, maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  somministrazioni,
          forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9,  comma
          3-ter,   lettera   b),   ultimo   periodo,   del   medesimo
          decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
          il  pagamento,  emesse  mediante   l'apposita   piattaforma
          elettronica. Sono, in ogni caso,  escluse  le  imprese  che
          alla data  della  presentazione  della  domanda  presentano
          esposizioni classificate come  sofferenze  ai  sensi  della
          vigente  disciplina  di  regolamentazione   strutturale   e
          prudenziale. Sono ammesse le imprese  in  difficolta'  alla
          data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse  alla
          procedura del concordato con continuita' aziendale  di  cui
          all'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, o abbiano stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei
          debiti ai sensi  dell'articolo  182-bis  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato  un  piano  ai
          sensi  dell'articolo  67  del  medesimo  regio  decreto,  a
          condizione che alla data di presentazione della domanda  le
          loro esposizioni non siano classificabili come  esposizioni
          deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il
          soggetto  finanziatore,  sulla  base   dell'analisi   della
          situazione finanziaria del debitore, possa  ragionevolmente
          presumere  il  rimborso  integrale  dell'esposizione   alla
          scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
          comma, lettere a) e c), del regolamento  (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              4. Dalle garanzie di cui al presente articolo  sono  in
          ogni  caso  escluse  le  imprese  soggette  alle   sanzioni
          adottate    dall'Unione    europea,     comprese     quelle
          specificamente elencate  nei  provvedimenti  che  comminano
          tali sanzioni, quelle possedute o controllate  da  persone,
          entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
          dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
          industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione
          europea, nella misura in cui  il  rilascio  della  garanzia
          pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
          altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  una  societa'  residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che  sono
          controllate,  direttamente  o  indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo 2359  del  codice  civile,  da  una  societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a  fini
          fiscali   si   intendono   le   giurisdizioni   individuate
          nell'allegato I  alla  lista  UE  delle  giurisdizioni  non
          cooperative a fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del
          Consiglio dell'Unione europea. 
              5.  Le  garanzie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse alle seguenti condizioni: 
                a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre
          2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi; 
                b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
          l'importo  del  prestito  assistito  da  garanzia  non   e'
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                  1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
          degli ultimi tre  esercizi  conclusi  come  risultante  dai
          relativi bilanci o  dalle  dichiarazioni  fiscali;  qualora
          l'impresa   abbia    iniziato    la    propria    attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2019, si fa  riferimento  al
          fatturato annuo totale medio degli esercizi  effettivamente
          conclusi; 
                  2) il 50 per cento dei costi  sostenuti  per  fonti
          energetiche  nei  dodici  mesi  precedenti  il  mese  della
          richiesta    di    finanziamento    inviata    dall'impresa
          beneficiaria al soggetto finanziatore; 
                c)   la   garanzia,   in   concorso   paritetico    e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                  1) 90 per cento dell'importo del finanziamento  per
          imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e  valore
          del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese  ad
          alto  consumo  energetico   che   gestiscono   stabilimenti
          industriali  di  interesse   strategico   nazionale,   come
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  sensi  dell'articolo   10,   comma   1,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
                  2) 80 per cento dell'importo del finanziamento  per
          imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
          fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti  in
          Italia; 
                  3) 70 per cento  per  le  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                d)  il  premio  annuale  corrisposto  a  fronte   del
          rilascio delle garanzie e' determinato come segue: 
                  1) per i finanziamenti di piccole e  medie  imprese
          aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
          all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
          50 punti base durante il secondo e terzo  anno,  100  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  2) per i finanziamenti  di  imprese  diverse  dalle
          piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni  sono
          corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,  50  punti
          base durante il primo  anno,  100  punti  base  durante  il
          secondo e terzo anno, 200 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                e) la durata dei  finanziamenti  puo'  essere  estesa
          fino a otto anni. Il premio e la  percentuale  di  garanzia
          sono  determinati  in  conformita'  alla  decisione   della
          Commissione  europea  di  compatibilita'  con  il   mercato
          interno dello schema di garanzia disciplinato dal  presente
          articolo; 
                f)  il  finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
                g) ai fini dell'individuazione del limite di  importo
          garantito indicato dalla  lettera  b),  numero  1),  si  fa
          riferimento al valore del  fatturato  in  Italia  da  parte
          dell'impresa ovvero su base consolidata  qualora  l'impresa
          appartenga ad un gruppo. Ai  fini  dell'individuazione  del
          limite di importo  garantito  indicato  dalla  lettera  b),
          numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti  in  Italia
          ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su  base
          consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta  a  comunicare
          alla banca finanziatrice tale valore; 
                h) il costo dei finanziamenti coperti dalla  garanzia
          deve essere inferiore al costo che sarebbe stato  richiesto
          dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
          medesime caratteristiche  ma  prive  della  garanzia,  come
          documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale  dei
          suddetti soggetti eroganti. Tale minor  costo  deve  essere
          almeno uguale alla differenza  tra  il  costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale  dei  suddetti  soggetti  eroganti,  ed   il   costo
          effettivamente applicato all'impresa. 
              6. Qualora la  medesima  impresa,  ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di  cui  al  presente  articolo,  gli  importi   di   detti
          finanziamenti  si  cumulano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b).  Per  lo
          stesso finanziamento, le  garanzie  concesse  a  norma  del
          presente articolo non possono  essere  cumulate  con  altre
          misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
          prestito agevolato,  ai  sensi  della  normativa  nazionale
          emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
          della Commissione europea 2022/C131  I/01  recante  «Quadro
          temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro l'Ucraina», ne'  con  le  misure  di  supporto  alla
          liquidita' concesse sotto  forma  di  garanzia  o  prestito
          agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a  norma  del
          presente articolo possono  essere  cumulate  con  eventuali
          misure di cui l'impresa  abbia  beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno  2014  ovvero  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014,  nonche'  del
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013. 
              7.  Per  la  determinazione,  nei   casi   di   imprese
          beneficiarie  appartenenti  a  gruppi  di  imprese,   della
          percentuale di garanzia applicabile ai sensi del  comma  5,
          lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
          allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata  al  rilascio
          della garanzia, incluso  quanto  disposto  in  merito  alle
          operazioni di cessione del credito con o senza garanzia  di
          solvenza,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020,  n.  40.  Ai  fini  dell'accesso  alle
          garanzie previste dal presente articolo,  la  dichiarazione
          di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  a)   del
          decreto-legge   n.   23   del   2020,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  attesta  la
          sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
          articolo. La procedura e la documentazione  necessaria  per
          il rilascio della garanzia sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
              8.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti  in  favore  di  imprese  con  un  numero  di
          dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore  del
          fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei  dati
          risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in
          caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito  non
          ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di  cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del  2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. 
              9. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o
          l'importo massimo garantito  del  finanziamento  ecceda  la
          soglia ivi  indicata,  l'efficacia  della  garanzia  e  del
          corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione  di
          un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
          sulla base dell'istruttoria trasmessa  dalla  SACE  S.p.A.,
          con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
          statutariamente competenti della  SACE  S.p.A.,  in  merito
          alla concessione della garanzia, tenendo in  considerazione
          il ruolo che l'impresa beneficiaria  svolge  rispetto  alle
          seguenti aree e profili in Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
                e)  peso  specifico  nell'ambito   di   una   filiera
          produttiva strategica. 
              10. Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui operativita' sara' registrata  dalla  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
          recupero degli impegni connessi alle garanzie. 
              11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  le   attivita'   relative
          all'escussione della garanzia e al  recupero  dei  crediti,
          che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
          La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
          Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          possono essere impartiti alla SACE S.p.A.  indirizzi  sulla
          gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e  sulla
          verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia  dello
          Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri  e
          condizioni previsti dal presente articolo. 
              12. I soggetti finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la  cadenza  e
          le  modalita'  da  quest'ultima  indicati,   al   fine   di
          riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati  e
          degli stessi soggetti finanziatori degli  impegni  e  delle
          condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
          S.p.A.   ne   riferisce   periodicamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              13. La  SACE  S.p.A.  assume  gli  impegni  di  cui  al
          presente   articolo   a   valere   sulle   risorse    nella
          disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  14,
          del  decreto-legge  n.  23  del   2020,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro  l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge  n.  23
          del 2020. 
              13-bis. In considerazione delle eccezionali  criticita'
          riguardanti    le    condizioni    di    approvvigionamento
          verificatesi presso  la  ISAB  s.r.l.  di  Priolo  Gargallo
          (Siracusa)   e   del   rilevante   impatto   produttivo   e
          occupazionale delle aree industriali e portuali  collegate,
          anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e  medie
          imprese insediate al loro interno, e' istituito  presso  il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   un   Tavolo   di   coordinamento
          finalizzato  a  individuare  adeguate  soluzioni   per   la
          prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando  i
          livelli occupazionali e il mantenimento  della  produzione.
          Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il  Ministro
          dello sviluppo economico,  il  Ministro  della  transizione
          ecologica e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          nonche' i rappresentanti  dell'azienda.  La  partecipazione
          alle   riunioni   del   Tavolo   non   da'   diritto   alla
          corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
          o altri  emolumenti  comunque  denominati.  Dall'attuazione
          della disposizione di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              14. L'efficacia del presente  articolo  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. Sono a carico della  SACE  S.p.A.  gli
          obblighi di  registrazione  nel  Registro  nazionale  degli
          aiuti di Stato previsti dall'articolo  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio  2017,  n.
          115, relativamente alle misure di cui al presente articolo. 
              14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, le  parole:  "ai  sensi  delle
          disposizioni, in quanto compatibili, e"  sono  soppresse  e
          dopo le parole: "nei limiti delle  risorse  disponibili  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  alle  condizioni
          previste  dai  vigenti  quadri  temporanei  adottati  dalla
          Commissione europea e dalla  normativa  nazionale  ad  essi
          conforme".».