((Art. 9 bis Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «1. - 172. Omissis 173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387): «Art. 6 (Tariffe incentivanti e periodo di diritto). - 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni. Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni. 3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010. 4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi: a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita' che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni; b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica; c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat. 5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4. 6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica." Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare): «Art. 19 (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente decreto. 2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonche' agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 20 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007). - 1. La dizione «impianto con moduli ubicati al suolo» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e' da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri. 2. La dizione «pergole» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unita' a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali. 3. La dizione «pensiline» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. 4. La dizione «tettoie» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi. 5. Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile. 6. Gli impianti ad inseguimento, ovvero quegli impianti i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. 7. La dizione «frangisole» di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e' da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non puo' superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti. 8. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unita' immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica.». 9. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e' sostituito dal seguente: «8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori e' attestato da certificazione energetica.». 10. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e' aggiunto infine il seguente comma: «9. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al premio di cui al presente articolo e' quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata.». 11. La decurtazione percentuale della tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevista per l'anno 2010, non si applica agli impianti ubicati nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, cosi' come individuati con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai medesimi impianti si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici): «Art. 25 (Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 244/2007). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del presente decreto. 2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 recante Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia): «Art. 17 (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto. 2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti di potenza fino a 200 kW.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.».