((Art. 9 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  produzione  di  energia  elettrica  da
                    impianti solari fotovoltaici 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2,  comma  173,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  cui
all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli  19  e  20
del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui
all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  5
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2011, e di  cui  all'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  5  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,
le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle
citate disposizioni si interpretano nel senso che  gli  enti  locali,
come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ovvero  le  regioni,  in
ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli  impianti
fotovoltaici   anche   laddove   ne   abbiano    esternalizzato    la
realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione,
compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 173, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «1. - 172. Omissis 
              173.   Nell'ambito   delle   disponibilita'   di    cui
          all'articolo 12 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  45  del  23  febbraio  2007,   e   ai   fini
          dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli
          impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti
          locali  o  regioni  sono   considerati   rientranti   nella
          tipologia dell'impianto, di cui all'articolo  2,  comma  1,
          lettera b3), del medesimo decreto. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (Criteri
          e  modalita'  per  incentivare  la  produzione  di  energia
          elettrica mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte
          solare,  in  attuazione  dell'articolo  7  del  D.Lgs.   29
          dicembre 2003, n. 387): 
              «Art. 6 (Tariffe incentivanti e periodo di diritto).  -
          1. L'energia elettrica prodotta da  impianti  fotovoltaici,
          realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in
          esercizio  nel  periodo  intercorrente  tra  la   data   di
          emanazione del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, e
          il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa  incentivante
          che, in relazione alla potenza nominale  e  alla  tipologia
          dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
          e b3), assume il valore  di  cui  alla  successiva  tabella
          (valori in euro/kWh prodotto  dall'impianto  fotovoltaico).
          La tariffa individuata sulla base della medesima tabella e'
          riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla
          data di entrata in esercizio dell'impianto ed  e'  costante
          in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2.   L'energia   elettrica   prodotta    da    impianti
          fotovoltaici, realizzati in conformita' al presente decreto
          ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del  periodo
          intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,
          ha diritto, in  relazione  alla  potenza  nominale  e  alla
          tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante  di  cui
          al comma 1, decurtata del 2% per  ciascuno  degli  anni  di
          calendario   successivi   al   2008   con    arrotondamento
          commerciale alla terza cifra decimale,  fermo  restando  il
          periodo di venti anni. Il valore della tariffa e'  costante
          in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni. 
              3. Con successivi decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata, da emanare  con  cadenza  biennale  a
          decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti
          per gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  negli  anni
          successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi
          dei prodotti energetici e dei componenti per  gli  impianti
          fotovoltaici, nonche' dei risultati delle attivita' di  cui
          agli articoli 14 e 15.  In  assenza  dei  predetti  decreti
          continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al  2010,
          le tariffe fissate dal presente decreto  per  gli  impianti
          che entrano in esercizio nell'anno 2010. 
              4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2  sono  incrementate
          del 5% con  arrotondamento  commerciale  alla  terza  cifra
          decimale nei seguenti casi: 
                a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B)
          e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i  cui
          soggetti   responsabili   impiegano   l'energia    prodotta
          dall'impianto con  modalita'  che  consentano  ai  medesimi
          soggetti di acquisire, con  riferimento  al  solo  impianto
          fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di  cui  all'art.
          2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                b) per gli impianti il cui soggetto  responsabile  e'
          una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado
          o una struttura sanitaria pubblica; 
                c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art.  2,
          comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli  involucri
          di edifici, fabbricati, strutture edilizie di  destinazione
          agricola,  in  sostituzione  di  coperture  in  eternit   o
          comunque contenenti amianto; 
                d) per gli impianti i cui soggetti responsabili  sono
          enti locali con  popolazione  residente  inferiore  a  5000
          abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat. 
              5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere
          a), b), c) e d) del comma  4  non  e'  cumulabile  con  gli
          incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4. 
              6.  Sono  fatti  salvi  gli  obblighi  previsti   dalla
          normativa fiscale  in  materia  di  produzione  di  energia
          elettrica." 
              Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  agosto   2010
          (Incentivazione  della  produzione  di  energia   elettrica
          mediante conversione fotovoltaica della fonte solare): 
              «Art.  19  (Attuazione  delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007).  -  1.
          Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e
          integrazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II
          i cui soggetti  pubblici  responsabili  sono  enti  locali,
          cosi' come definiti dall'articolo  2,  commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni,
          sono considerati rientranti nella  tipologia  dell'impianto
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  g)  del  presente
          decreto. 
              2. Al fine di rispettare le  disposizioni  generali  in
          materia di  libera  concorrenza  e  parita'  di  condizioni
          nell'accesso  al   mercato   dell'energia   elettrica,   le
          disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  impianti
          operanti in regime  di  scambio  sul  posto,  nonche'  agli
          impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che
          entrano in esercizio  entro  il  2011  e  per  i  quali  le
          procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto.». 
              «Art. 20 (Interpretazioni e modificazioni  del  decreto
          ministeriale 19 febbraio 2007). - 1. La  dizione  «impianto
          con moduli ubicati al suolo» di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettera b1), del decreto ministeriale 19  febbraio  2007
          e' da intendersi  inclusiva  degli  impianti  fotovoltaici,
          comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima
          da terra inferiore a 2 metri. 
              2. La dizione  «pergole»  di  cui  all'allegato  3  del
          decreto ministeriale 19 febbraio  2007,  e'  da  intendersi
          riferita a strutture di pertinenza di  unita'  a  carattere
          residenziale,  atta  a  consentire  il  sostegno  di  verde
          rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta
          superficie di copertura in pianta. Non rientrano in  questa
          tipologia specifica quelle  strutture  realizzate  in  ampi
          spazi aperti, anche con destinazione  agricola,  scollegati
          da edifici residenziali. 
              3. La dizione «pensiline» di  cui  all'allegato  3  del
          decreto ministeriale 19 febbraio  2007,  e'  da  intendersi
          riferita  a  strutture  accessorie  poste  a  copertura  di
          parcheggi o percorsi  pedonali.  Non  rientrano  in  questa
          tipologia specifica quelle  strutture  realizzate  in  ampi
          spazi  aperti,  anche  con   destinazione   agricola,   che
          risultano scollegate e non funzionali a  strutture  ad  uso
          pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. 
              4. La dizione  «tettoie»  di  cui  all'allegato  3  del
          decreto ministeriale 19 febbraio  2007,  e'  da  intendersi
          riferita a strutture poste a copertura di ambienti  esterni
          agli edifici formate da spioventi  che  poggiano  sul  muro
          degli edifici stessi. 
              5. Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3  del
          decreto   ministeriale   19   febbraio   2007   le    serre
          fotovoltaiche   nelle   quali   i    moduli    fotovoltaici
          costituiscono gli elementi costruttivi  della  copertura  o
          delle pareti di manufatti  adibiti,  per  tutta  la  durata
          dell'erogazione  della  tariffa   incentivante,   a   serre
          dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La
          struttura della serra, in metallo, legno o  muratura,  deve
          essere  fissa,  ancorata  al   terreno   e   con   chiusura
          eventualmente stagionalmente rimovibile. 
              6. Gli impianti ad inseguimento, ovvero quegli impianti
          i cui moduli sono montati  su  apposite  strutture  mobili,
          fissate al terreno, che, ruotando  intorno  ad  uno  o  due
          assi,  inseguono  il  percorso  del  sole  allo  scopo   di
          incrementare  la  captazione   della   radiazione   solare,
          rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2,  comma  1,
          lettera b1) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. 
              7. La dizione «frangisole» di cui  all'allegato  3  del
          decreto ministeriale 19 febbraio  2007,  e'  da  intendersi
          riferita a strutture collegate alle superfici verticali  di
          edifici, atte a produrre ombreggiamento  e  schermatura  di
          superfici  trasparenti  sottostanti.  La  lunghezza  totale
          dell'impianto non puo' superare il doppio  della  lunghezza
          totale delle aperture trasparenti. 
              8.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  7   del   decreto
          ministeriale 19 febbraio 2007 sono sostituiti dai seguenti: 
                «1. Gli impianti  fotovoltaici  di  cui  al  presente
          titolo,  operanti  in  regime  di  scambio  sul   posto   e
          realizzati sugli edifici possono beneficiare di  un  premio
          aggiuntivo rispetto  alle  tariffe  previste  dal  presente
          titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 
                2. Il diritto al premio di cui  al  comma  1  ricorre
          qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di
          certificazione energetica relativo  all'edificio  o  unita'
          immobiliare comprendente anche l'indicazione  di  possibili
          interventi  migliorativi  delle   prestazioni   energetiche
          dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e, successivamente
          alla   data   di   entrata   in   esercizio   dell'impianto
          fotovoltaico, effettui interventi  sull'involucro  edilizio
          tra  quelli  individuati  nella   medesima   certificazione
          energetica  che  conseguano,  al  netto  dei  miglioramenti
          derivanti  dall'installazione  dell'impianto  fotovoltaico,
          una riduzione di almeno il 10% di entrambi  gli  indici  di
          prestazione energetica estiva  e  invernale  dell'involucro
          edilizio relativi  all'edificio  o  all'unita'  immobiliare
          rispetto  ai  medesimi  indici   come   individuati   nella
          certificazione energetica.». 
              9. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto  ministeriale
          19 febbraio 2007 e' sostituito dal seguente: 
                «8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in  regime
          di scambio  sul  posto,  realizzati  su  edifici  di  nuova
          costruzione,  ovvero  per  cui  sia   stato   ottenuto   il
          pertinente titolo edilizio in data successiva alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al
          presente articolo consiste in  una  maggiorazione  del  30%
          della  tariffa  riconosciuta  qualora  sia  conseguita  una
          prestazione  energetica  per   il   raffrescamento   estivo
          dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori  minimi
          di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento  di
          detti valori e' attestato da certificazione energetica.». 
              10. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio
          2007 e' aggiunto infine il seguente comma: 
                «9. Per gli  edifici  parzialmente  climatizzati,  la
          produzione dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere  al
          premio di cui al presente  articolo  e'  quella  riferibile
          all'impianto  o   porzione   di   impianto   che   sottende
          l'equivalente della superficie utile climatizzata.». 
              11. La decurtazione percentuale della  tariffa  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  19
          febbraio 2007, prevista per l'anno  2010,  non  si  applica
          agli impianti ubicati  nei  comuni  abruzzesi  colpiti  dal
          sisma  del  6  aprile  2009,  cosi'  come  individuati  con
          provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.
          Ai medesimi impianti si applicano inoltre  le  disposizioni
          di cui all'articolo 4, comma 6.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto  del
          Ministro   dello   sviluppo   economico   5   maggio   2011
          (Incentivazione della produzione di  energia  elettrica  da
          impianti solari fotovoltaici): 
              «Art. 25 (Attuazione delle disposizioni di cui all'art.
          2, comma 173, della  legge  n.  244/2007).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione dell'art. 2, comma 173,  della  legge  24
          dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,  gli
          impianti fotovoltaici di cui al titolo II  i  cui  soggetti
          pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti
          dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267, ovvero regioni, sono  considerati  rientranti
          nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera g), del presente decreto. 
              2. Al fine di rispettare le  disposizioni  generali  in
          materia di  libera  concorrenza  e  parita'  di  condizioni
          nell'accesso  al   mercato   dell'energia   elettrica,   le
          disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  impianti
          operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto  ovvero   che
          effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti  i  cui
          soggetti responsabili sono  enti  locali,  che  entrano  in
          esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di  gara
          si sono concluse con l'assegnazione prima  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico  5  luglio  2012  recante
          Attuazione dell'art. 25 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, recante  incentivazione  della  produzione  di
          energia elettrica da  impianti  solari  fotovoltaici  (c.d.
          Quinto Conto Energia): 
              «Art.  17  (Attuazione  delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007).  -  1.
          Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          gli  impianti  fotovoltaici   i   cui   soggetti   pubblici
          responsabili  sono  enti  locali,   cosi'   come   definiti
          dall'articolo 2, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000,  n.  267,  ovvero  regioni,  sono  considerati
          rientranti   nella   tipologia   dell'impianto    di    cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto. 
              2. Al fine di rispettare le  disposizioni  generali  in
          materia di  libera  concorrenza  e  parita'  di  condizioni
          nell'accesso  al   mercato   dell'energia   elettrica,   le
          disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  impianti
          di potenza fino a 200 kW.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni. 
              2. Le norme sugli enti  locali  previste  dal  presente
          testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
          disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
          esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
          dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
          sociali.».