Art. 10 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art.  15,  il  soggetto
gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui  all'allegato
2, secondo i criteri di selezione di cui  al  comma  2.  In  caso  di
parita' di punteggio, si applica il criterio cronologico  della  data
di presentazione della domanda. 
  2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma
la graduatoria di ciascun ambito di cui all'allegato 2 attribuendo un
punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato  secondo
i seguenti criteri: 
    a)  fino  a  70  punti  sulla  base  dell'offerta  di   riduzione
percentuale del contributo massimo concedibile per  il  progetto,  da
assegnare sulla base della seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
      1)  Roff:  e'  la  percentuale  di  riduzione  del   contributo
concedibile offerta dall'impresa richiedente; 
      2) Rmax: e' la percentuale di riduzione massima registrata  nel
bando relativo all'ambito di riferimento; 
    b)  fino   a   30   punti   sulla   base   della   localizzazione
dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
      1) Src e' il numero di stazioni di ricarica  realizzate  presso
stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali; 
      2) Spe: e' il numero di stazioni di ricarica realizzate  presso
parcheggi esistenti; 
      3) Stot: e' il numero totale di stazioni di  ricarica  previste
per l'ambito in riferimento al quale e' presentato il progetto. 
  3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite  di  cui
all'art. 8,  comma  2,  il  soggetto  gestore  comunica  ai  soggetti
beneficiari il superamento del limite ivi  previsto,  invitandoli  ad
indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.
15, l'ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui
intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite. 
  4. Entro i termini stabiliti ai sensi  dell'art.  15,  il  soggetto
gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari  per
ciascun ambito al Ministero, il quale entro trenta giorni la  approva
e la pubblica sul proprio sito istituzionale. 
  5. Entro i  termini  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  15,  comunque
successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma  4,  il
Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi  e  alla
sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari. 
  6. Il contributo e' concesso ai soli soggetti beneficiari risultati
primi nelle graduatorie di cui al comma 4.