Art. 10 Criteri di selezione 1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui all'allegato 2, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parita' di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda. 2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria di ciascun ambito di cui all'allegato 2 attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri: a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: 1) Roff: e' la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dall'impresa richiedente; 2) Rmax: e' la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento; b) fino a 30 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: 1) Src e' il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali; 2) Spe: e' il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti; 3) Stot: e' il numero totale di stazioni di ricarica previste per l'ambito in riferimento al quale e' presentato il progetto. 3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, l'ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite. 4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale. 5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari. 6. Il contributo e' concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.