Art. 9 
 
                       Procedure di selezione 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  3  sono  assegnate  all'esito  di
procedure di selezione  nell'ambito  del  biennio  2023-2024  e  sono
ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2. 
  2. Le procedure di selezione si svolgono in  forma  telematica  nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della  piu'  ampia
partecipazione e della  tutela  della  concorrenza,  nonche'  secondo
modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15. 
  3. I soggetti beneficiari indicano nell'istanza  di  ammissione  al
beneficio di cui al presente decreto: 
    a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma  1,  che  intendono  richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%; 
    b)  il  numero  di  infrastrutture  di  ricarica  che   intendono
realizzare,  comunque  non  inferiore  ai  valori   minimi   indicati
nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto. 
  4. I soggetti beneficiari presentano  l'istanza  di  ammissione  al
beneficio di cui  al  presente  decreto  nei  termini  e  secondo  le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.