Art. 9 Procedure di selezione 1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2. 2. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15. 3. I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto: a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%; b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto. 4. I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.