Art. 8 
 
                          Requisiti minimi 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  18,  paragrafo  1,  secondo  comma,   del
regolamento (UE) n. 2021/2115, i pagamenti diretti non  sono  erogati
se l'importo complessivo da corrispondere  e'  inferiore  a  trecento
euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.