Art. 8 Requisiti minimi 1. Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 2021/2115, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere e' inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.