Art. 8
Requisiti minimi
1. Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 2021/2115, i pagamenti diretti non sono erogati
se l'importo complessivo da corrispondere e' inferiore a trecento
euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.