Art. 9 
 
          Contributo agli strumenti di gestione del rischio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 19, del  regolamento  (UE)  n.  2021/2115,  a
partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei  pagamenti  diretti,
da corrispondere agli agricoltori per ciascun  anno  di  domanda,  e'
assegnata  all'intervento  «Fondo  mutualizzazione  nazionale  eventi
catastrofali» attivato nell'ambito degli strumenti  di  gestione  del
rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti
diretti per l'anno di domanda in questione. 
  2. Il prelievo di  cui  al  comma  1  e'  operato  dagli  organismi
pagatori competenti ed e' eseguito, in relazione a tutte  le  domande
uniche che presentano almeno  un  intervento  ammissibile  all'aiuto,
nella misura del 3% di ciascun pagamento. 
  3. Il prelievo e' eseguito sugli  importi  accertati  al  netto  di
riduzioni e sanzioni di ammissibilita' e prima di qualsiasi  recupero
di somme da eseguire nei  confronti  del  beneficiario,  compresa  la
compensazione di eventuali debiti  iscritti  nel  Registro  nazionale
debitori.