Art. 9 Contributo agli strumenti di gestione del rischio 1. Ai sensi dell'art. 19, del regolamento (UE) n. 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, e' assegnata all'intervento «Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali» attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione. 2. Il prelievo di cui al comma 1 e' operato dagli organismi pagatori competenti ed e' eseguito, in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento. 3. Il prelievo e' eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilita' e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.