((Art. 5 bis 
 
Esercizio del potere sostitutivo in  caso  di  mancata  adozione  del
                 piano comunale di protezione civile 
 
  1. Al fine di prevenire  pericoli  gravi  per  l'incolumita'  e  la
sicurezza pubblica, nei  confronti  dei  comuni  ubicati  in  aree  a
rischio  elevato  e  molto  elevato  per  frane  e  alluvioni,   come
individuati dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il  relativo  piano
comunale di protezione civile, in  caso  di  accertata  e  perdurante
inerzia, si applica il potere sostitutivo  previsto  dall'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno   2003,   n.   131,   recante:   «Disposizioni   per
          l'adeguamento dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  L.
          Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»: 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
                2. Qualora  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  si
          renda necessario al fine di porre rimedio  alla  violazione
          della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
          cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
                3. Fatte salve le competenze delle Regioni a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
                4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
                5.  I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.»