Art. 6 
 
      Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 
 
  1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore,  deve
essere riportato, per ogni garanzia  e  bene  assicurato,  il  valore
assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia  di
danno, la  franchigia  e  la  presenza  di  polizze  integrative  non
agevolate. Non sono ammissibili  al  sostegno  pubblico  i  contratti
assicurativi  per  assunzioni  di  rischi  non  conformi  alle  norme
previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze  integrative  non
agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del
produttore,  richiamate  all'art.  14  del  decreto  ministeriale  12
gennaio 2015, n.  162,  hanno  lo  stesso  oggetto  assicurato  della
polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e  quantita'
non agevolabili. 
  2. I beneficiari  per  le  polizze  individuali,  o  gli  organismi
collettivi di  difesa  per  le  polizze  collettive,  trasmettono  al
Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative  non
agevolate, di cui al comma 1. 
  3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate  non  segnalata
nel contratto assicurativo agevolato di cui al  comma  1,  ovvero  la
mancata trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  2,  e'  motivo  di
decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla  segnalazione  del  fatto
alle autorita' competenti. 
  4. Ai fini dei controlli  l'organismo  pagatore  e'  autorizzato  a
chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie  di
assicurazione che hanno preso in carico i rischi.  Per  agevolare  le
procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere
preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione. 
  5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui  all'allegato  B,
lettera b), del decreto ministeriale 12  gennaio  2015,  univocamente
individuato  nel  Sistema  informativo  agricolo  nazionale   (SIAN),
costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza  per
le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma  2,  lettera  c),
del medesimo decreto e dovra' riportare, in sostituzione  delle  voci
relative alla resa media individuale nonche'  alla  produzione  media
annua per le colture e alla quantita'  massima  assicurabile  per  la
zootecnia, il valore della produzione media annua.