Art. 10 
 
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto  Giustizia  -
                Missione 1, ((componente 1,)) Asse 2 
 
  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
alla Missione 1, ((componente 1,)) Asse 2 «Giustizia»  del  PNRR,  in
deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  8,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione  ai  concorsi
per magistrato ordinario  banditi  con  decreti  del  Ministro  della
giustizia del 1° dicembre 2021 e  del  18  ottobre  2022,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale,  rispettivamente,  n.  98
del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il  Ministro  della
giustizia puo' chiedere al Consiglio superiore della magistratura  di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del
decimo di quelli messi a concorso. 
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti  all'ufficio  per  il
processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il
primo scaglione e di due anni per il secondo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500
unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima  di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
a)»; 
    b) al  terzo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un
contingente massimo di 326  unita'  di  addetti  all'ufficio  per  il
processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima  di  due  anni  e  sei  mesi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'assunzione  di  un  contingente
massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con
contratto di lavoro  a  tempo  determinato,  non  rinnovabile,  della
durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo  di  cui
al comma 7, lettera b)». 
  ((2-bis. All'articolo 13, comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo
determinato» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabile,».)) 
  3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  382,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro  836.169  per
l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.