Art. 11
Attuazione delle misure PNRR di titolarita'
del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e
di assistenza tecnica per l'attuazione, ((il monitoraggio e il
controllo)) delle misure di competenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy e' istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero, con una dotazione complessiva di ((500.000)) euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il «Fondo per l'attuazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a ((500.000)) euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello ((stanziamento del fondo speciale)) di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in
Italy.
((2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di controllo
e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1,
«Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione,
competitivita', cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione,
innovazione e competitivita' nel sistema produttivo», il Ministero
delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a stipulare, a
titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine
di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalita' per la messa a
disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della
documentazione rilevanti per le attivita' di controllo,
l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli
nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonche' le
modalita' e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del
made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei
controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia
delle entrate nell'ambito delle attivita' istruttorie. Nell'ambito di
tale convenzione deve essere indicato il numero delle attivita' di
controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve
essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la
rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello
svolgimento delle predette attivita' e' assicurato il rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.))