Art. 11 
 
             Attuazione delle misure PNRR di titolarita' 
           del Ministero delle imprese e del made in Italy 
 
  1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo  e
di assistenza  tecnica  per  l'attuazione,  ((il  monitoraggio  e  il
controllo)) delle misure di competenza del Ministero delle imprese  e
del made in Italy e' istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero, con una dotazione  complessiva  di  ((500.000))  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al  2025,  il  «Fondo  per  l'attuazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy, previsti  dall'articolo  9  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108». 
  2. Agli oneri di cui al  comma  1,  pari  a  ((500.000))  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello ((stanziamento del fondo speciale)) di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy. 
  ((2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di  controllo
e   rendicontazione   previste   nell'ambito   dell'Investimento   1,
«Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione,  innovazione,
competitivita', cultura e turismo», componente 2,  «Digitalizzazione,
innovazione e competitivita' nel sistema  produttivo»,  il  Ministero
delle imprese e del made in  Italy  e'  autorizzato  a  stipulare,  a
titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al  fine
di  disciplinare,  anche  in  deroga   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 68  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalita' per  la  messa  a
disposizione e lo  scambio  dei  dati,  delle  informazioni  e  della
documentazione   rilevanti   per   le   attivita'    di    controllo,
l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli
nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonche' le
modalita' e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e  del
made in Italy deve assicurare, coerentemente con le  tempistiche  dei
controlli, l'emanazione dei  pareri  tecnici  richiesti  dall'Agenzia
delle entrate nell'ambito delle attivita' istruttorie. Nell'ambito di
tale convenzione deve essere indicato il numero  delle  attivita'  di
controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve
essere limitato a quelle necessarie a garantire  il  controllo  e  la
rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello
svolgimento delle predette attivita' e' assicurato il rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.))