Art. 12
Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA
1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, ((da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,)) previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ((ivi
compresi)) le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita' ((e la
riservatezza)) dei dati personali, nonche' le modalita' per
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del
Portale. ((In relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo
periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le
amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali.)) La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli
interessati ai sensi dell'articolo 46 del ((testo unico di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 del ((medesimo testo unico di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
di cui al comma 2.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ((nel testo vigente prima della data)) di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
indicato nel primo periodo del presente comma, le modalita' di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.