Art. 12 
 
          Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA 
 
  1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,  ((da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,))  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al  medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e  quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli avvisi di  selezione  di  professionisti  ed  esperti,  ((ivi
compresi)) le comunicazioni ai candidati  e  la  pubblicazione  delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o  comunque
trattati  e  le   misure   per   assicurare   l'integrita'   ((e   la
riservatezza))  dei  dati  personali,  nonche'   le   modalita'   per
l'adeguamento  e  l'evoluzione  delle  caratteristiche  tecniche  del
Portale. ((In relazione alle  procedure  per  il  reclutamento  delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto  di  cui  al  terzo
periodo tiene conto delle specificita'  dei  rispettivi  ordinamenti.
Entro  il  medesimo  termine  di  cui  al  terzo  periodo,   per   le
amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre  2010,
n. 183, e' adottato apposito decreto del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della  giustizia,  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali.))  La   veridicita'   delle   dichiarazioni   rese   dagli
interessati ai sensi dell'articolo 46 del ((testo unico di  cui  al))
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e'
verificata  dalle  amministrazioni  che  indicono  le   selezioni   e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti  ai  sensi
dell'articolo 71 del ((medesimo testo unico di cui al))  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo  da  parte  di  Regioni  ed  enti  locali  sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
di cui al comma 2.». 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
comma  1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina   contenuta   nei
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 ((nel testo vigente prima della data)) di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata  in
vigore del decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
indicato nel primo  periodo  del  presente  comma,  le  modalita'  di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni  e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  15  settembre  2022,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.