Art. 13
Disposizioni per assicurare la funzionalita'
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla concorrenza»,
del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione
della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla
luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi
pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta
organica dell'Autorita' e' aumentata in misura di otto unita' di
ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo nella
carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per
l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per
l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per
l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per
l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si
provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui
all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le
assunzioni.