Art. 8
Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse
del medesimo Piano ((ad essi assegnate)), fino al 31 dicembre 2026,
la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del
((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
((1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del
personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero
con contratto di somministrazione di lavoro,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti
di lavoro a tempo determinato sono inserite le seguenti: «, ovvero i
contratti di somministrazione di lavoro,».))
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e ((dei programmi
operativi complementari alle programmazioni europee)) 2014-2020 e
2021- 2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si
applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma
4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei
confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino
in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui
all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni
derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti
connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi
per la contrattazione integrativa destinata al per- sonale in
servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5
per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati
nel 2016. ((Per i segretari comunali e provinciali, la medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita', come definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali,
sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore della
retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti.))
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo «Equilibrio di
bilancio»;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto
dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti
dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalita' ((di cui ai commi 3 e 4)), per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali ((e gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale)) prevedono nei propri regolamenti e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata,
la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR,
l'incentivo di cui all'articolo 113 del ((codice dei contratti
pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si
applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101.
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
«Turismo e Cultura» del PNRR, di titolarita' del Ministero del
turismo e' costituita una direzione generale, articolata in due
uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la
dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata di una
posizione dirigenziale di livello generale e di ((due posizioni
dirigenziali di livello non generale)).
8. All'articolo 54-quater((, comma 1,)) del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «e' pari a 5».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
di 19».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica
necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR ((di
titolarita')) del Ministero del turismo, al comma 13, secondo
periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2026».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630
per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello ((stanziamento del
fondo speciale)) di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario
2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella
misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a
98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5,
comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale,
conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari ((o, qualora previsto a
legislazione vigente, previa informativa alle stesse.))
((13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui
all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.))