((Art. 8 - bis 
 
              Fondo per l'avvio di opere indifferibili 
 
  1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento. 
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2  si  provvede,  nei  limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  gli  interventi
finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli  obblighi
e le condizionalita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
  5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento  relativo
all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola  della  Linea  1
della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa  di  1.200.000
euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 56 e' sostituito dal  seguente:  «56.  L'ente  locale
beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad  assumere
l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla  stipula  del
contratto di affidamento dell'incarico di progettazione  oggetto  del
contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 53. Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'
definite  le  modalita'  di  monitoraggio   e   di   verifica   delle
informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto  di
affidamento   dell'incarico   di   progettazione   e   dell'effettiva
conclusione dell'attivita' di progettazione. Ai fini  dell'erogazione
del  contributo  di  cui  al  presente  comma,  e'  sempre  richiesta
l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I
contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli  enti  beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa
verifica  dell'avvenuta  stipula   del   contratto   di   affidamento
dell'incarico di progettazione e,  per  il  restante  20  per  cento,
previa  verifica   dell'effettiva   conclusione   dell'attivita'   di
progettazione   e   comunque   fino   a   concorrenza   della   spesa
effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine  di
cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A  decorrere
dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei
contributi relativi al biennio precedente possono presentare  istanza
di  finanziamento  delle  spese  di  progettazione,  solo  dopo  aver
dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57,  di
aver completato le relative attivita'  di  progettazione  oggetto  di
contributo nel biennio precedente»; 
    b) al comma 57, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».))