((Art. 8 - bis
Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come
importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello
attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi
del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al
periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) gli interventi
finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi
e le condizionalita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo
all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1
della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di 1.200.000
euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 e' sostituito dal seguente: «56. L'ente locale
beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad assumere
l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del
contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del
contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresi'
definite le modalita' di monitoraggio e di verifica delle
informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di
affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva
conclusione dell'attivita' di progettazione. Ai fini dell'erogazione
del contributo di cui al presente comma, e' sempre richiesta
l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I
contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero
dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa
verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento
dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento,
previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attivita' di
progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa
effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di
cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere
dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei
contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza
di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver
dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di
aver completato le relative attivita' di progettazione oggetto di
contributo nel biennio precedente»;
b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la
conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».))