Art. 9
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare
lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle
misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche,
progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo
internazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del
Ministero dell'interno, ((da rappresentanti dei seguenti
amministrazioni e organismi)): Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della ricerca,
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al
Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti
degli or- dini e collegi professionali, delle associazioni di
categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
26 giugno 2015, n. 105.
6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, ((rimborsi di spese)) o
altri emolumenti comunque denominati.