Art. 10
Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i
rimpatri
1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e'
effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per
l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di
cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita' di
vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera
h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.».