Art. 10 bis
Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei
centri di permanenza per il rimpatrio
1. All'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «prorogabile per altri trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per altri
quarantacinque giorni»;
b) al sesto periodo, le parole: «prorogabile per altri trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per altri
quarantacinque giorni».