Art. 10 bis 
 
Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei
                centri di permanenza per il rimpatrio 
 
  1. All'articolo 14, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al quinto periodo, le  parole:  «prorogabile  per  altri  trenta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prorogabile  per  altri
quarantacinque giorni»; 
  b) al sesto periodo,  le  parole:  «prorogabile  per  altri  trenta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prorogabile  per  altri
quarantacinque giorni».