Art. 9 bis 
 
Disposizioni in materia  di  delitti  commessi  nei  centri  o  nelle
         strutture per richiedenti protezione internazionale 
 
  1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  le  parole:  «all'articolo
10-ter» sono inserite le seguenti: «o in uno dei centri di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
ovvero in una  delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».