Art. 9 bis Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale 1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «all'articolo 10-ter» sono inserite le seguenti: «o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».