Art. 9 ter Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario»; b) all'articolo 15, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario».