Art. 9 ter 
 
Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 9, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera  d),  e'  rilevante
ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di  origine,  ove  non
giustificato  da  gravi  e  comprovati  motivi  e  per   il   periodo
strettamente necessario»; 
  b) all'articolo 15, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche
di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da  gravi
e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario».