Art. 10
Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei
servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di prestazioni
lavorative, nonche' di avvio di procedure selettive comprensive
della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta
1. Le aziende e gli enti del Servizio ((sanitario nazionale)), per
fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale
sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed
infermieristici solo in caso di necessita' e urgenza, in un'unica
occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata
impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, ((sia
dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502)), di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in
vigore ((relative all'assunzione di personale dipendente e di
avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle
graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna)),
nonche' di espletare le procedure di reclutamento del personale
medico e infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ((anche nei casi di proroga di
contratti gia' in corso di esecuzione)), ad operatori economici che
si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei
requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni vigenti
per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del
Servizio ((sanitario nazionale)) e che dimostrano il rispetto delle
disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l'economicita' dei contratti e la
trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equita'
retributiva a parita' di prestazioni lavorative, con decreto del
Ministro della salute, sentita ((l'Autorita' nazionale
anticorruzione)), da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore ((del presente decreto)), sono elaborate linee guida
recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli
standard di qualita' dei servizi medici ed infermieristici oggetto
degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella ((decisione di contrarre)), motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e'
valutata anche ai fini della responsabilita' del dirigente della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si
applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in
corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la
determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici
mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui
al presente comma non puo' in ogni caso eccedere dodici mesi dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti
in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.))
((5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano
ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della
gestione di attivita' e di servizi sanitari a operatori economici
allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o
di presidi ospedalieri pubblici.))
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il
rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica
per prestare la propria attivita' presso un operatore economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di
esternalizzazione, non puo' chiedere successivamente la
ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio ((sanitario
nazionale.))
7. Le aziende ((e gli enti)) di cui al comma 1, al fine di
reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del
personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche
attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e
socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno
sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il ((Servizio sanitario nazionale)),
si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco
automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato;
d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»