Art. 11
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e
anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza
1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio ((sanitario
nazionale)), per affrontare la carenza di personale medico e
infermieristico presso i servizi di ((emergenza-urgenza)) ospedalieri
del Servizio ((sanitario nazionale)) e al fine di ridurre l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del
((contratto collettivo nazionale di lavoro)) dell'Area sanita' del 19
dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo
24, comma 6, del medesimo ((contratto collettivo nazionale di
lavoro)), in deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata fino a
100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, nonche' per il personale
infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera d), del ((contratto collettivo nazionale di
lavoro))-triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il
personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in
quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche
al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso
pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e
ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II
livello del Servizio sanitario nazionale.))
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
((dopo le parole)): «sono incrementati,» sono inserite le seguenti:
«dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro
complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70
milioni di euro per il personale del ((comparto sanita', e,».))
4. Alla copertura degli oneri di cui ((ai commi 1, 1-bis e 3)) si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 115, del CCNL
dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019:
«Art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti). - 1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente,
i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed
il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti
all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la
fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le
procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di
assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione
dei premi correlati alla performance, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi.
L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art.
15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, e' negoziato con le medesime
procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma
5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto
ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e
di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello
di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire
lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto
per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono
destinate ad attivita' non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita'
previste, la partecipazione ad attivita' didattiche, la
ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere
oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va
utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in
ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in
aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1,
lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo
titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e
non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione
dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra',
con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il
direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal
riserva e successivamente fornire idonea certificazione che
attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la
relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di
lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento
sono dimezzate.
5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del
comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti
settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale
massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per
contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per
il perseguimento di obiettivi assistenziali e di
prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi
1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o
ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove
ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare
con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle
prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2
(Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria)
in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La
misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni
e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione
dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra'
essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero
professionale relativo all'istituto delle prestazioni
aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di
attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile
solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali
negoziati.
7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni
legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su
cinque o sei giorni, con orario convenzionale
rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei
ore e venti minuti.
8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto
conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti
criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti
gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione
di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove
le esigenze del servizio richiedano la presenza del
personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della
lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari
di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema
di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto
il personale necessario in determinate fasce orarie al fine
di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle
previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003
tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle
dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche'
compatibile con la organizzazione del lavoro delle
strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in
attivita' di volontariato in base alle disposizioni di
legge vigenti.
9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi
ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari
servizi del territorio individuati in sede aziendale nel
piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve
essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per
tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione
degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle
disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio
di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in
caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione
del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle
esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i
servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso
una turnazione per la copertura dell'intero arco delle
ventiquattro ore.
10. La presenza del dirigente veterinario nei
relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle
dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede
aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di
emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro
nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza
medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le
emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della
pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve
altre eventuali necessita' da individuare in sede
aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne
feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo
svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori
dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente
veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto
disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie
di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto
conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art.
114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria
dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla
riscossione delle tariffe previste dalla normativa
comunitaria e nazionale vigenti.
11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo
consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il
recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 15.
12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da
valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la
responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei
propri compiti istituzionali.
13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del
dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo
automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e
controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed
enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio
delle strutture interessate. In caso di mancato recupero,
si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
del trattamento economico accessorio, come determinato
dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo
quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72
(Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che
prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di
servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di
tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di
prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla
sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
14. Con riferimento all'art. 4 del decreto
legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi
previsto come periodo di riferimento per il calcolo della
durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e'
elevato a sei mesi.
15. Al fine di garantire la continuita'
assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai
servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle
cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi
territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla
partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative
di formazione obbligatoria determina la sospensione del
riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non
fruito, per il completamento delle undici ore di riposo,
deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il
servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali,
non sia possibile applicare la disciplina di cui al
precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le
ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette
giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le
ore dedicate allo svolgimento della libera professione
intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2
dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale
intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di
riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore,
purche' siano garantite almeno otto ore continuative di
riposo, al fine di garantire il recupero psicofisico. I
dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano
la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia
e responsabilita', attenendosi al principio di cui al
periodo precedente, al fine di garantire il recupero
psico-fisico.
16. Ai soli fini del computo del debito orario,
l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata
lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente
all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente
articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal
presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti.
17. Sono definibili dalle aziende ed enti le
regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel
presente articolo.
18. La programmazione oraria della turnistica deve
essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese
precedente.»
«Art. 115 (Tipologie di attivita' libero
professionale intramuraria). - 1. L'esercizio
dell'attivita' libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle seguenti
forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata
dalla scelta diretta -da parte dell'utente - del singolo
professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi
dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero professionale
intramuraria dei dirigenti);
b) attivita' libero professionale a pagamento, ai
sensi dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero
professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in equipe
all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla
richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o
associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita'
orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attivita'
professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra
azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attivita'
professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti
singoli, associati, aziende o enti) all'azienda o ente
anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di
attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le equipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di
cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni
richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell'attivita' istituzionale, dalle aziende o enti ai
propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o
di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in
presenza di carenza di organico ed impossibilita' anche
momentanea di coprire i relativi posti con personale in
possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes
interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e
regionali in materia.
2-bis. Qualora tra i servizi istituzionali da
assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui
all'art. 24 comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) -
rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del
comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operativita' ivi
previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di
indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle
guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
a) sia razionalizzata la rete dei servizi
ospedalieri interni dell'azienda o ente per
l'ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita'
assistenziale;
b) siano le aziende a richiedere al dirigente le
prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di
altri strumenti retributivi contrattuali;
c) sia definito un tetto massimo delle guardie
retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12%
delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda o
ente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo
disponibile;
d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna e'
fissata in euro 480,00 lordi.
3. La presente disciplina e' soggetta a verifiche e
monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di
indirizzo regionale.
4. L'attivita' libero professionale e' prestata con
le modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.
L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di
esercizio di attivita' professionali svolte in qualita' di
specialista in medicina del lavoro o medico competente
nell'ambito delle attivita' previste dal decreto
legislativo n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che
versino in condizioni di incompatibilita' in quanto
direttamente addetti alle attivita' di prevenzione di cui
all'art. 118 (Attivita' professionale dei dirigenti dei
dipartimenti di prevenzione).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del CCNL
dell'Area sanita' triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022:
«Art. 7 (Confronto regionale). - 1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, previo confronto con le organizzazioni
sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo per lo svolgimento della
contrattazione integrativa, nelle seguenti materie
relative:
a. all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali
di cui all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita'
e condizioni di lavoro) e, in particolare, a quelle
destinate all'istituto della premialita' che dovra' essere
sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli
obiettivi aziendali e regionali;
b. alle metodologie di utilizzo da parte delle
aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale;
c. alla modalita' di incremento dei fondi in caso
di aumento della dotazione organica del personale o dei
servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa;
d. alle linee di indirizzo in materia di
prestazioni aggiuntive del personale;
e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai
fondi del PNRR;
f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del
territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma
293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che
prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di
confronto di cui al presente articolo trattera' le seguenti
materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei
casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di
mobilita' e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c)
rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni
contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui
agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche
e indennita' professionali) e 103 (Fondo premialita' e
condizioni di lavoro), nonche' le modalita' di incremento
ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto
in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse
implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche
connesse al lavoro precario e ai processi di
stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuita'
nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce
l'art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio
2018.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 525. Omissis
526. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza
medica e dal personale del comparto sanita', dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di
spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione
della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati,
dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di
euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la
dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del
comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di
complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di
euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il
personale del comparto sanita'.
Omissis.»