Art. 12 
 
      Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico,  che  alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, con contratti di convenzione o altre  forme  di  lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto  un  documentato  numero  di  ore  di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio  del  personale
medico del ((Servizio sanitario nazionale)) a tempo pieno, anche  non
continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a partecipare  ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del ((Servizio sanitario
nazionale)) nella  disciplina  di  ((Medicina  d'emergenza-urgenza)),
ancorche' non in possesso di alcun diploma  di  specializzazione.  Il
servizio prestato ai sensi del  presente  comma  e'  certificato,  su
istanza dell'interessato, dalla struttura presso la  quale  e'  stato
svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. 
  2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,  in  deroga  alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  368  ed  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fermo
rimanendo  quanto   previsto   dall'articolo   11,   comma   1,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60,  i  medici   in   formazione
specialistica  regolarmente  iscritti  al  relativo  corso  di  studi
possono assumere, su  base  volontaria  e  al  di  fuori  dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi  libero-professionali,  anche  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  presso  i  servizi   di
emergenza-urgenza ospedalieri del ((Servizio  sanitario  nazionale)),
per un massimo di 8 ore settimanali. 
  ((2-bis. Fino all'adozione del regolamento  previsto  dall'articolo
19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, in  via  sperimentale,  il  personale  medico  in
formazione puo'  prestare  la  propria  collaborazione  volontaria  e
occasionale, con contratto libero-professionale,  agli  enti  e  alle
associazioni  che,  senza  scopo  di  lucro,  svolgono  attivita'  di
raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attivita' e' prestata al di
fuori dell'orario dedicato  alla  formazione  specialistica  e  fermo
restando l'assolvimento degli obblighi formativi.)) 
  3. L'attivita' libero-professionale  che  i  medici  in  formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e'  coerente  con
((il livello di competenze  e  di  autonomia  raggiunto  e  correlato
all'ordinamento    didattico     di     corso,     alle     attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno
di corso di studi superato.)) Per ((tale attivita'))  e'  corrisposto
un compenso orario, che integra  la  remunerazione  prevista  per  la
formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi  di  tutti
gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere  eventualmente
previsto  a  carico  dell'azienda  o  dell'ente  che   ha   conferito
l'incarico. 
  4.  L'attivita'  svolta  ai  sensi  del  comma  3   e'   valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  5.  Fino  al  31  dicembre  2025   il   personale,   dipendente   e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza  degli  enti
del Servizio sanitario ((nazionale, in possesso)) dei  requisiti  per
il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento  vigente,  puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da  impegno  orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga  ai  contingenti
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  fino  al  raggiungimento  del
limite di eta' previsto  dall'ordinamento  vigente,  fermi  rimanendo
l'autorizzazione  degli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale
competenti  e  il  riconoscimento   del   trattamento   pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al personale sanitario  per  cui  il  primo  accredito
contributivo  decorre  successivamente  al  1°   gennaio   1996,   e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e  alla
pensione  anticipata,   l'incremento   dell'eta'   anagrafica   ((per
l'applicazione  del))   coefficiente   di   trasformazione   previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  pari  a
due mesi per ogni anno di attivita' effettivamente svolta nei servizi
di urgenza ed emergenza presso ((le aziende e gli enti)) del Servizio
sanitario nazionale, nel limite  massimo  di  ventiquattro  mesi.  La
disposizione di cui al primo periodo  si  applica  esclusivamente  ai
pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo  periodo
fino al 30 giugno 2032. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in  60.000  euro  per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,  400.000  euro  per  il  2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000  euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il  2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE): 
                «Art. 40. 
                1. Per la durata della formazione a  tempo  pieno  al
          medico    e'    inibito    l'esercizio     di     attivita'
          libero-professionale    all'esterno     delle     strutture
          assistenziali in cui si  effettua  la  formazione  ed  ogni
          rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
          nazionale  o  enti  e  istituzioni  pubbliche  e   private.
          L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
          a quello previsto per  il  personale  medico  del  Servizio
          sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la  facolta'
          dell'esercizio della libera professione intramuraria. 
                2.  Il  medico  in  formazione   specialistica,   ove
          sussista un rapporto di  pubblico  impiego,  e'  collocato,
          compatibilmente con le esigenze di servizio,  in  posizione
          di  aspettativa  senza  assegni,  secondo  le  disposizioni
          legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
          e' utile ai fini  della  progressione  di  carriera  e  del
          trattamento di quiescenza e di previdenza. 
                3. Gli impedimenti temporanei superiori  ai  quaranta
          giorni  lavorativi  consecutivi  per   servizio   militare,
          gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
          fermo restando che l'intera sua durata  non  e'  ridotta  a
          causa  delle  suddette  sospensioni.   Restano   ferme   le
          disposizioni in materia di tutela della gravidanza  di  cui
          alla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e   successive
          modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
          militare di cui alla legge 24  dicembre  1986,  n.  958,  e
          successive modificazioni. 
                4. Non determinano interruzione della  formazione,  e
          non  devono  essere  recuperate,  le  assenze  per   motivi
          personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza
          maggiore,  che  non  superino  trenta  giorni   complessivi
          nell'anno accademico e non pregiudichino il  raggiungimento
          degli  obiettivi  formativi.  In  tali  casi  non   vi   e'
          sospensione del trattamento economico di  cui  all'articolo
          39, comma 3. 
                5. Durante i periodi di sospensione della  formazione
          di  cui  al  comma  3,  al  medico  in  formazione  compete
          esclusivamente la parte  fissa  del  trattamento  economico
          limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
          un anno oltre  quelli  previsti  dalla  durata  legale  del
          corso. 
                6.  Nell'ambito  dei   rapporti   di   collaborazione
          didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
          universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
          puo' svolgersi anche in strutture  sanitarie  dei  predetti
          Paesi, in conformita' al programma formativo personale  del
          medico e su indicazione del consiglio della  scuola,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 12 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.» 
              - Il  testo  dell'articolo  11,  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 giugno 2019, n. 60, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
                «Art. 19 (Assunzioni di personale). - 1.  Per  l'anno
          2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
          autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici  non  economici,
          alle universita', limitatamente  al  personale  tecnico  ed
          amministrativo, agli enti di ricerca ed alle  province,  ai
          comuni, alle comunita'  montane  ed  ai  consorzi  di  enti
          locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto
          di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
          i singoli enti locali in caso di assunzione  del  personale
          devono  autocertificare  il  rispetto  delle   disposizioni
          relative al patto di stabilita' interno  per  l'anno  2001.
          Alla copertura dei posti  disponibili  si  puo'  provvedere
          mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
          disposizioni  legislative  e  contrattuali,  tenendo  conto
          degli attuali processi di riordino e di accorpamento  delle
          strutture nonche' di trasferimento  di  funzioni.  Si  puo'
          ricorrere alle procedure di mobilita' fuori  dalla  regione
          di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi  in  cui
          il     comune     ricevente     abbia      un      rapporto
          dipendenti-popolazione   inferiore   a   quello    previsto
          dall'articolo 119, comma  3,  del  decreto  legislativo  25
          febbraio  1995,  n.   77,   e   successive   modificazioni,
          maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le  assunzioni
          connesse al passaggio di funzioni e  competenze  agli  enti
          locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti  erariali
          compensativi della mancata  assegnazione  delle  unita'  di
          personale. Il divieto non si applica  al  comparto  scuola.
          Sono fatte salve le  assunzioni  di  personale  relative  a
          figure  professionali  non  fungibili  la  cui  consistenza
          organica  non  sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle
          relative alle  categorie  protette  e  quelle  relative  ai
          vincitori  del   secondo   corso-concorso   di   formazione
          dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della  pubblica
          amministrazione di cui al bando pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.  22.  Il
          divieto  non  si  applica  al  personale   della   carriera
          diplomatica.  Il  divieto  non  si  applica   altresi'   ai
          magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  nonche'
          agli avvocati e  procuratori  dello  Stato.  In  deroga  al
          divieto di assunzioni, il Ministero  della  giustizia,  con
          riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce
          per l'anno 2002 un programma  straordinario  di  assunzioni
          nel limite di 500 unita'  di  personale  appartenente  alle
          figure professionali strettamente necessarie ad  assicurare
          la funzionalita' dell'apparato  giudiziario.  Il  Ministero
          della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno
          2001 per i rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'
          autorizzato ad avvalersi, fino al  31  dicembre  2002,  del
          personale   assunto   a   tempo   determinato   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
          2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato  per
          l'approvazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini  di
          validita' delle graduatorie per l'assunzione  di  personale
          presso le amministrazioni pubbliche sottoposte  al  divieto
          di cui al presente comma sono  prorogati  di  un  anno.  Il
          Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
          31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
          1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18,  comma  3,
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
          partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
          al personale assunto a tempo determinato o con  convenzioni
          dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane  e  dai
          consorzi di enti locali non puo' superare  l'importo  della
          spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001,  con  un
          incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria. 
                2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per  il
          personale della magistratura,  all'articolo  18,  comma  1,
          della legge 13 febbraio 2001, n. 48,  le  parole:  "banditi
          con unico decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da
          bandire entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge". 
                3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a)
          del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, e' sostituito dal  seguente:  "Per  ciascuno  degli
          anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
          realizzare una riduzione di personale non  inferiore  all'1
          per cento rispetto a quello  in  servizio  al  31  dicembre
          2002". 
                4.  Per  il  triennio  2002-2004,  in   deroga   alla
          disciplina di cui all'articolo 39 della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
          i Corpi di polizia nonche' il Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco  predispongono  specifici  piani   annuali   con
          l'indicazione: 
                  a)  delle  iniziative  da  adottare  per  un   piu'
          razionale impiego  delle  risorse  umane,  con  particolare
          riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente
          in compiti di natura tecnico-operativa; 
                  b)  dei  compiti  strumentali  o  non  propriamente
          istituzionali il  cui  svolgimento  puo'  essere  garantito
          mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
          di altre amministrazioni pubbliche, o  il  cui  affidamento
          all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
          delle conseguenti iniziative che si intendono assumere; 
                  c) delle eventuali richieste  di  nuove  assunzioni
          che, fatte  salve  quelle  derivanti  da  provvedimenti  di
          incremento di organico per le quali sia  indicata  apposita
          copertura finanziaria, non possono, comunque,  superare  le
          cessazioni  dal  servizio  verificatesi  al   31   dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le  Forze
          armate si tiene comunque conto dei criteri  e  degli  oneri
          gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000,  n.
          331. 
                5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
          31 gennaio di ciascun anno alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  per  la  successiva
          approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni
          procedono autonomamente alle  assunzioni  di  personale  in
          attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione,  per
          la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
          quadrimestre. 
                6. Fino al conseguimento  delle  dotazioni  organiche
          indicate nella tabella "A" allegata al decreto  legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di  reclutamento  dei
          volontari in servizio  permanente  e  in  ferma  volontaria
          delle Forze armate non si  applicano  le  disposizioni  del
          presente   articolo.   Resta    fermo    quanto    previsto
          dall'articolo 29, comma 2, del citato  decreto  legislativo
          n. 215 del 2001. 
                7.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto. 
                8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
          contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,
          accertano che i documenti di programmazione del  fabbisogno
          di personale siano improntati al rispetto del principio  di
          riduzione complessiva della spesa di  cui  all'articolo  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni, e che eventuali  deroghe  a  tale  principio
          siano analiticamente motivate. 
                9. I comandi in atto del personale della societa' per
          azioni Poste italiane presso le pubbliche  amministrazioni,
          disciplinati dall'articolo 45, comma  10,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre  2006.
          I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e
          Zecca dello Stato presso le pubbliche  amministrazioni,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21
          aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2006. 
                10. I  medici  di  base  iscritti  negli  elenchi  di
          medicina generale del  Servizio  sanitario  nazionale,  con
          almeno dieci anni di servizio, in  possesso  di  titoli  di
          specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono,
          a richiesta e secondo la disponibilita' dei  posti,  essere
          inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale  e  sul
          territorio, rinunciando all'incarico di medico di base. 
                11. I laureati in  medicina  e  chirurgia  abilitati,
          anche   durante   la   loro   iscrizione   ai   corsi    di
          specializzazione o ai  corsi  di  formazione  specifica  in
          medicina generale, possono sostituire a  tempo  determinato
          medici di medicina generale convenzionati con  il  Servizio
          sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica   ma   occupati   solo   in   caso   di   carente
          disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica.  Fatte  salve  le   disposizioni   del   decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi  possono  altresi'
          prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla  formazione
          specialistica  e  fermo   restando   l'assolvimento   degli
          obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria  a
          titolo  gratuito  ed   occasionale   agli   enti   e   alle
          associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono  attivita'
          di raccolta  di  sangue  ed  emocomponenti  sulla  base  di
          convenzioni stipulate con le regioni o  con  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i  limiti  per
          la prestazione dell'attivita' di cui al precedente  periodo
          sono stabiliti mediante regolamento  adottato  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                12. Il medico che si iscrive ai corsi  di  formazione
          specifica  in  medicina  generale,  previo  svolgimento  di
          regolare concorso, puo'  partecipare  ai  concorsi  per  le
          scuole universitarie  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia   per   il   conseguimento    dei    titoli    di
          specializzazione  riconosciuti  dall'Unione   europea.   Il
          medico  che  si  iscrive  alle  scuole   universitarie   di
          specializzazione   in   medicina   e   chirurgia   per   il
          conseguimento dei titoli di  specializzazione  riconosciuti
          dall'Unione europea puo'  partecipare  ai  concorsi  per  i
          corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale.  E'
          esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi  di
          formazione specifica in medicina generale e alle scuole  di
          specializzazione universitaria di area sanitaria. 
                13. Nell'ambito delle  risorse  disponibili  e  senza
          oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello  Stato  si
          applicano al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio le disposizioni di cui all'articolo  118,  comma
          14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                14.   Le   amministrazioni    pubbliche    promuovono
          iniziative di alta formazione del proprio personale,  anche
          ai  fini  dell'accesso   alla   dirigenza,   favorendo   la
          partecipazione dei dipendenti ai  corsi  di  laurea,  anche
          triennali,  organizzati  con  l'impiego  prevalente   delle
          metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse
          alle  attribuzioni  istituzionali   delle   amministrazioni
          interessate.  A  tale  fine,  nei  limiti  delle  ordinarie
          risorse  finanziarie  destinate  all'aggiornamento  e  alla
          formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le
          relative Scuole  o  strutture  di  formazione,  sentite  le
          organizzazioni sindacali, possono anche  erogare  borse  di
          studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione  ai
          suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso. 
                15.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  recante  Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche: 
                «Art. 20 (Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                2. Fino  al  31  dicembre  2024,  le  amministrazioni
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti titolare, successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre  2024,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
                2-bis.  Anche  per   le   finalita'   connesse   alla
          stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
          e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. 
                3. Ferme restando  le  norme  di  contenimento  della
          spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,  fino  al
          31 dicembre 2022, ai soli fini di  cui  ai  commi  1  e  2,
          possono elevare  gli  ordinari  limiti  finanziari  per  le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme
          vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
          tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite   concorso
          pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per  i
          contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
                5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi  1
          e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
                6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                7. Ai  fini  del  presente  articolo  non  rileva  il
          servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
          o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
                8.   Le   amministrazioni   possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                9.  Il  presente   articolo   non   si   applica   al
          reclutamento   del   personale   docente,    educativo    e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  presso   le
          istituzioni  scolastiche   ed   educative   statali.   Fino
          all'adozione del regolamento di cui all'articolo  2,  comma
          7, lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica. I commi 5 e  6  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli enti pubblici di ricerca di cui  al  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i  predetti  enti
          pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
          di  assegni  di  ricerca  in  possesso  dei  requisiti  ivi
          previsti. Il presente articolo non si applica  altresi'  ai
          contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
          amministrazioni. 
                10. Per il personale dirigenziale e non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
                11. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al  comma
          10, nonche' al personale delle  amministrazioni  finanziate
          dal Fondo ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
          ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il  periodo  di
          tre anni di lavoro negli ultimi otto  anni  rispettivamente
          presso  diverse  amministrazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
                11-bis. Allo scopo di fronteggiare la  grave  carenza
          di  personale  e  superare  il  precariato,   nonche'   per
          garantire  la  continuita'  nell'erogazione   dei   livelli
          essenziali  di  assistenza,  per   il   personale   medico,
          tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
          del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
          commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai  fini
          del presente comma il  termine  per  il  conseguimento  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettera  c),  e  al  comma  2,
          lettera b), e' stabilito alla data del  31  dicembre  2022,
          fatta salva l'anzianita' di servizio  gia'  maturata  sulla
          base delle disposizioni vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                12. Ai fini delle assunzioni di cui al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                13. In caso di processi di riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
                14. Le assunzioni a tempo indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art. 1 (Principi generali; sistema  di  calcolo  dei
          trattamenti  pensionistici  obbligatori  e   requisiti   di
          accesso; regime dei cumuli). - 1. - 5. Omissis 
                6. L'importo della pensione annua  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  nelle   forme   sostitutive   ed
          esclusive della stessa, e' determinato secondo  il  sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi per il coefficiente  di  trasformazione  di  cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento del pensionamento. Per tener conto  delle  frazioni
          di anno rispetto all'eta' dell'assicurato  al  momento  del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato  con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra   un
          dodicesimo  della  differenza  tra   il   coefficiente   di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente dell'eta' inferiore a  quella  dell'assicurato
          ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e'  inviato,  con
          cadenza  annuale,  un  estratto  conto   che   indichi   le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo  e  le   notizie   relative   alla   posizione
          assicurativa nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente  e  delle  relative  ritenute   indicati   nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
                Omissis.»