Art. 12
Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale
medico del ((Servizio sanitario nazionale)) a tempo pieno, anche non
continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del ((Servizio sanitario
nazionale)) nella disciplina di ((Medicina d'emergenza-urgenza)),
ancorche' non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il
servizio prestato ai sensi del presente comma e' certificato, su
istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale e' stato
svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione
specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi
possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di
emergenza-urgenza ospedalieri del ((Servizio sanitario nazionale)),
per un massimo di 8 ore settimanali.
((2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo
19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in
formazione puo' prestare la propria collaborazione volontaria e
occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle
associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di
raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attivita' e' prestata al di
fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo
restando l'assolvimento degli obblighi formativi.))
3. L'attivita' libero-professionale che i medici in formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e' coerente con
((il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all'ordinamento didattico di corso, alle attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno
di corso di studi superato.)) Per ((tale attivita')) e' corrisposto
un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la
formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti
gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente
previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito
l'incarico.
4. L'attivita' svolta ai sensi del comma 3 e' valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti
del Servizio sanitario ((nazionale, in possesso)) dei requisiti per
il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti
previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del
limite di eta' previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo
l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale
competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla
pensione anticipata, l'incremento dell'eta' anagrafica ((per
l'applicazione del)) coefficiente di trasformazione previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a
due mesi per ogni anno di attivita' effettivamente svolta nei servizi
di urgenza ed emergenza presso ((le aziende e gli enti)) del Servizio
sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La
disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai
pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo
fino al 30 giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 40.
1. Per la durata della formazione a tempo pieno al
medico e' inibito l'esercizio di attivita'
libero-professionale all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta'
dell'esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica, ove
sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione
di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e
non devono essere recuperate, le assenze per motivi
personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza
maggiore, che non superino trenta giorni complessivi
nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento
degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e'
sospensione del trattamento economico di cui all'articolo
39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione
di cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico
limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del
corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti
Paesi, in conformita' al programma formativo personale del
medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
- Il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 19 (Assunzioni di personale). - 1. Per l'anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti
locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto
di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
i singoli enti locali in caso di assunzione del personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo'
ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti
locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione delle unita' di
personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle
relative alle categorie protette e quelle relative ai
vincitori del secondo corso-concorso di formazione
dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il
divieto non si applica al personale della carriera
diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al
divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con
riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce
per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle
figure professionali strettamente necessarie ad assicurare
la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero
della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno
2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di
validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il
Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi
con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu'
razionale impiego delle risorse umane, con particolare
riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente
in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni
che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di
incremento di organico per le quali sia indicata apposita
copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze
armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.
331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni
procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria
delle Forze armate non si applicano le disposizioni del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21
aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con
almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono,
a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti, essere
inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati,
anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica. Fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi'
prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica e fermo restando l'assolvimento degli
obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a
titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle
associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita'
di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di
convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per
la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo
sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare ai concorsi per le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il
medico che si iscrive alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea puo' partecipare ai concorsi per i
corsi di formazione specifica in medicina generale. E'
esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di
formazione specifica in medicina generale e alle scuole di
specializzazione universitaria di area sanitaria.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si
applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono
iniziative di alta formazione del proprio personale, anche
ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la
partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche
triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse
alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni
interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie
risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla
formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le
relative Scuole o strutture di formazione, sentite le
organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di
studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai
suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - 1. - 5. Omissis
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Omissis.»