Art. 13 
 
Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie   di   cui
  all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 
 
  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli  operatori  delle  professioni
sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n.  43,
appartenenti  al  personale  del  comparto  sanita',  al   di   fuori
dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita'  di  cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  ((Il
Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque  ogni  due
anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione  di  cui  al
primo periodo».)) 
  ((1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24  febbraio  2023,  n.  14,  le  parole:  «e  amministrativo»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,   amministrativo,    tecnico    e
professionale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3-quater  del
          decreto-legge 21 settembre 2021, n.  127,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 (Misure
          urgenti per assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del
          lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
          applicativo  della  certificazione  verde  COVID-19  e   il
          rafforzamento del sistema di  screening),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  3-quater  (Misure  urgenti   in   materia   di
          personale sanitario). - 1. Fino al 31 dicembre  2025,  agli
          operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1
          della legge  1°  febbraio  2006,  n.  43,  appartenenti  al
          personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario  di
          servizio non si applicano le incompatibilita' di  cui  all'
          articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,
          e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165. Ministero  della  salute  effettua  periodicamente,  e
          comunque ogni due  anni,  un  monitoraggio  sull'attuazione
          della disposizione di cui al primo periodo. 
                2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1,  per
          i quali non trovano applicazione gli articoli  15-quater  e
          15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, sono previamente autorizzati,  al  fine  di  garantire
          prioritariamente le  esigenze  organizzative  del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della
          normativa    sull'orario    di    lavoro,    dal    vertice
          dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta  che
          la  predetta  autorizzazione  non  pregiudica   l'obiettivo
          aziendale relativo allo smaltimento delle liste di  attesa,
          nel rispetto della disciplina nazionale di  recupero  delle
          predette liste di attesa  anche  conseguenti  all'emergenza
          pandemica.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 29  dicembre  2022,  n.  198,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
          1 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute).  -
          1. - 9-sexiesdecies. Omissis 
                9-septiesdecies. Le disposizioni di cui  all'articolo
          1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021,  n.
          234,  si  applicano,  previo   espletamento   di   apposita
          procedura selettiva e in coerenza con  il  piano  triennale
          dei fabbisogni di personale, al  personale  dirigenziale  e
          non      dirigenziale      sanitario,      socio-sanitario,
          amministrativo, tecnico  e  professionale  reclutato  dagli
          enti del Servizio sanitario nazionale, anche con  contratti
          di lavoro flessibile, anche qualora non piu'  in  servizio,
          nei limiti di spesa di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
                Omissis.»