Art. 13
Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,
appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori
dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita' di cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((Il
Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due
anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al
primo periodo».))
((1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e amministrativo» sono
sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e
professionale».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 (Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di
personale sanitario). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli
operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al
personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di
servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all'
articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Ministero della salute effettua periodicamente, e
comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione
della disposizione di cui al primo periodo.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per
i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire
prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio
sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della
normativa sull'orario di lavoro, dal vertice
dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che
la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo
aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa,
nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle
predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza
pandemica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
1 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1. - 9-sexiesdecies. Omissis
9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, si applicano, previo espletamento di apposita
procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e
non dirigenziale sanitario, socio-sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti
di lavoro flessibile, anche qualora non piu' in servizio,
nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Omissis.»