Art. 14
Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre
2018, n. 145
1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((al primo periodo, le parole)): «fino al 31 dicembre 2025»
sono soppresse;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contratto non
puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo
periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo'
essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica.».
((b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «I
suddetti accordi con le universita' sono adottati entro novanta
giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In
mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui
all'ottavo periodo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 548-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 548. Omissis
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma
547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al
possesso del titolo di formazione specialistica. Per le
strutture private accreditate di cui al primo periodo, la
facolta' assunzionale e' limitata agli specializzandi che
svolgono l'attivita' formativa presso le medesime
strutture. Il contratto non puo' avere durata superiore
alla durata residua del corso di formazione specialistica,
fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di
sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo
periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di
formazione specialistica. L'interruzione definitiva del
percorso di formazione specialistica comporta la
risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i
medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti
ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato
alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle
attivita' assistenziali svolte, si applicano, per quanto
riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e,
per quanto riguarda le strutture sanitarie private
accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi
svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di
competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all'ordinamento didattico di corso, alle attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito
e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi,
per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,
restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e la formazione specialistica e' a tempo
parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22
della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005. I suddetti accordi con le
universita' sono adottati entro novanta giorni dalla
richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In
mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione
specialistica a tempo parziale sono definite sulla base
dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo. Con
specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»