Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 1, comma  548-bis,  della  legge  30  dicembre
                            2018, n. 145 
 
  1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ((al primo periodo, le parole)): «fino al  31  dicembre  2025»
sono soppresse; 
    b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contratto non
puo'  avere  durata  superiore  alla  durata  residua  del  corso  di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,  primo
periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e  puo'
essere prorogato fino  al  conseguimento  del  titolo  di  formazione
specialistica.». 
  ((b-bis)  dopo  l'ottavo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «I
suddetti accordi con  le  universita'  sono  adottati  entro  novanta
giorni dalla richiesta dei soggetti  di  cui  al  primo  periodo.  In
mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di  cui
all'ottavo periodo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 548-bis,  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 548. Omissis 
                548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale,   nonche'   le   strutture   sanitarie   private
          accreditate, appartenenti alla rete formativa,  nei  limiti
          delle proprie disponibilita' di bilancio e  nei  limiti  di
          spesa per il personale previsti dalla  disciplina  vigente,
          possono procedere all'assunzione con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
          in  ragione  delle  esigenze  formative,  disciplinato  dal
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
          sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al  comma
          547, fermo  restando  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti
          dall'ordinamento  dell'Unione  europea   relativamente   al
          possesso del titolo di  formazione  specialistica.  Per  le
          strutture private accreditate di cui al primo  periodo,  la
          facolta' assunzionale e' limitata agli  specializzandi  che
          svolgono   l'attivita'   formativa   presso   le   medesime
          strutture. Il contratto non  puo'  avere  durata  superiore
          alla durata residua del corso di formazione  specialistica,
          fatti salvi, per i  medici  specializzandi,  i  periodi  di
          sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e  6,  primo
          periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e
          puo' essere prorogato fino al conseguimento del  titolo  di
          formazione  specialistica.  L'interruzione  definitiva  del
          percorso   di   formazione   specialistica   comporta    la
          risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i
          medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
          farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti
          ai sensi del presente comma sono inquadrati  con  qualifica
          dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato
          alla  prestazione  lavorativa  resa  e   commisurato   alle
          attivita' assistenziali svolte, si  applicano,  per  quanto
          riguarda le aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  le  disposizioni   del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro del personale della  dirigenza  medica,
          veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e,
          per  quanto  riguarda  le   strutture   sanitarie   private
          accreditate,  le  disposizioni  dei  rispettivi   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  della  dirigenza.   Essi
          svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di
          competenze   e   di   autonomia   raggiunto   e   correlato
          all'ordinamento  didattico   di   corso,   alle   attivita'
          professionalizzanti nonche' al programma formativo  seguito
          e all'anno di corso di studi superato. Gli  specializzandi,
          per la durata del rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
          restano   iscritti   alla   scuola   di    specializzazione
          universitaria e la  formazione  specialistica  e'  a  tempo
          parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo  22
          della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005. I suddetti accordi con  le
          universita'  sono  adottati  entro  novanta  giorni   dalla
          richiesta  dei  soggetti  di  cui  al  primo  periodo.   In
          mancanza, le  modalita'  di  svolgimento  della  formazione
          specialistica a tempo parziale  sono  definite  sulla  base
          dell'accordo  quadro  di  cui   all'ottavo   periodo.   Con
          specifici accordi tra le regioni, le Province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  le  universita'  interessate  sono
          definite,  sulla  base  dell'accordo  quadro  adottato  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
          concerto con il Ministro della  salute,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
          a tempo parziale e delle  attivita'  formative  teoriche  e
          pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
          della  scuola   di   specializzazione   universitaria.   La
          formazione teorica compete alle universita'. La  formazione
          pratica e'  svolta  presso  l'azienda  sanitaria  o  l'ente
          d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
          43 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  ovvero  presso
          gli istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico.
          Nel suddetto periodo gli specializzandi  medici  non  hanno
          diritto al cumulo del trattamento economico previsto per  i
          predetti specializzandi medici dal contratto di  formazione
          specialistica di  cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che  il
          trattamento  economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio
          esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
          se inferiore  a  quello  gia'  previsto  dal  contratto  di
          formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
          quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento  del
          relativo titolo di  formazione  specialistica,  coloro  che
          sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati  a
          tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli  della  dirigenza
          del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»