Art. 15 
 
Disposizioni  in  materia  di  esercizio  temporaneo   di   attivita'
  lavorativa   in   deroga   al   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali sanitarie conseguite all'estero 
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al
31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e  50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  a  coloro  che   intendono
esercitare  presso   strutture   sanitarie   ((o   socio-sanitarie)),
pubbliche o private ((o  private  accreditate,  comprese  quelle  del
Terzo settore, una professione medica  o))  sanitaria  o  l'attivita'
prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006,  n.  43,  in  base  ad  una
qualifica professionale conseguita all'estero. 
  ((2. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto)), con intesa da  adottarsi
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e' definita  la
disciplina per l'esercizio temporaneo  dell'attivita'  lavorativa  di
cui al comma 1. 
  3. ((Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonche'
dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni  e  delle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano)),  si  applicano   le
disposizioni  recate  all'articolo  6-bis  ((del  decreto-legge))  23
luglio 2021, n. 105, ((convertito)), con modificazioni,  dalla  legge
16 settembre 2021, n. 126 e  all'articolo  13  del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla  legge
24 aprile 2020, n. 27. 
  4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al   personale   medico   e
infermieristico assunto  ai  sensi  del  comma  1,  presso  strutture
sanitarie ((o socio-sanitarie)), pubbliche o private, sulla base  del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,  entrambi  anche  di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili. 
  ((5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo  4-ter
del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  49  e  50  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394 (Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286): 
                «Art.   49    (Riconoscimento    titoli    abilitanti
          all'esercizio  delle  professioni).  -   1.   I   cittadini
          stranieri,  regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che
          intendono  iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed   elenchi
          speciali istituiti presso  le  amministrazioni  competenti,
          nell'ambito delle quote definite a norma  dell'articolo  3,
          comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se  in
          possesso di  un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una
          professione,  conseguito  in  un  Paese  non   appartenente
          all'Unione europea, possono richiederne  il  riconoscimento
          ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori  autonomi
          o dipendenti delle professioni corrispondenti. 
                1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo  puo'  essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
                2. Per le procedure di riconoscimento dei  titoli  di
          cui al comma 1 si applicano  le  disposizioni  dei  decreti
          legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2  maggio  1994,  n.
          319, compatibilmente con la natura, la  composizione  e  la
          durata della formazione professionale conseguita. 
                3. Ove ricorrano le condizioni previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi di cui all'articolo 12  del  decreto
          legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
                3-bis.  Nel  caso  in  cui   il   riconoscimento   e'
          subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
          richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un  visto
          d'ingresso  per   studio,   per   il   periodo   necessario
          all'espletamento della suddetta misura compensativa. 
                4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea.» 
                «Art. 50 (Disposizioni particolari per gli  esercenti
          le professioni sanitarie). - 1. Presso il  Ministero  della
          sanita' sono istituiti elenchi speciali per  gli  esercenti
          le professioni sanitarie sprovviste di  ordine  o  collegio
          professionale. 
                2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli  elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni  contenute  nel  Capo  I   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
          elenchi speciali di cui al  comma  1  nonche'  gli  elenchi
          degli stranieri che hanno ottenuto  il  riconoscimento  dei
          titoli  abilitanti   all'esercizio   di   una   professione
          sanitaria. 
                4. L'iscrizione negli  albi  professionali  e  quella
          negli elenchi speciali di cui  al  comma  1  sono  disposte
          previo accertamento della conoscenza della lingua  Italiana
          e delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
          professionale  in  Italia,  con  modalita'  stabilite   dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione, gli ordini e collegi  professionali  e  il
          Ministero  della  sanita',  con  oneri   a   carico   degli
          interessati. 
                5. 
                6. (Comma non ammesso  al  «Visto»  della  Corte  dei
          conti). 
                7.  Con  le  procedure  di  cui  ai  commi  2   e   3
          dell'articolo  49,  il  Ministero  della  sanita'  provvede
          altresi', ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello
          svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
          sanitario   nazionale,   al   riconoscimento   dei   titoli
          accademici,  di  studio  e  di  formazione   professionale,
          complementari di titoli  abilitanti  all'esercizio  di  una
          professione o arte sanitaria, conseguiti in  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea. 
                8.  La  dichiarazione  di  equipollenza  dei   titoli
          accademici   nelle   discipline    sanitarie,    conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale  degli  esami  di  profitto,  non   danno   titolo
          all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
          essere acquisito il preventivo parere del  Ministero  della
          salute; il parere negativo non consente  l'iscrizione  agli
          albi professionali o agli elenchi speciali per  l'esercizio
          delle relative professioni sul territorio nazionale  e  dei
          Paesi dell'Unione europea. 
                8-bis. Entro due anni  dalla  data  di  rilascio  del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi al relativo albo professionale,  ove  esistente.
          Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento  perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi, il  decreto  di  riconoscimento  perde  efficacia,
          qualora l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a  fini
          lavorativi, per un periodo  di  due  anni  dalla  data  del
          rilascio.». 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  1°
          febbraio  2006,  n.  43   (Disposizioni   in   materia   di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini
          professionali): 
                «Art.  1  (Definizione).  -   1.   Sono   professioni
          sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,   riabilitative,
          tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle  previste  ai
          sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  e  del  D.M.  29
          marzo 2001 del Ministro  della  sanita',  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  118  del  23  maggio  2001,  i  cui
          operatori  svolgono,  in  forza  di  un  titolo  abilitante
          rilasciato   dallo   Stato,   attivita'   di   prevenzione,
          assistenza, cura o riabilitazione. 
                2.  Resta   ferma   la   competenza   delle   regioni
          nell'individuazione e formazione dei profili  di  operatori
          di interesse sanitario non riconducibili  alle  professioni
          sanitarie come definite dal comma 1. 
                3. Le norme della presente legge  si  applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i  rispettivi
          statuti speciali e le relative norme di attuazione.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  126
          (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'
          sociali ed economiche): 
                «Art. 6-bis (Proroga  delle  deroghe  alle  norme  in
          materia di riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
          sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la  grave  carenza
          di personale sanitario e socio-sanitario che  si  riscontra
          nel territorio nazionale,  fino  al  31  dicembre  2025  e'
          consentito   l'esercizio   temporaneo,    nel    territorio
          nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
          qualifica di  operatore  socio-sanitario,  in  deroga  alle
          norme  sul   riconoscimento   delle   predette   qualifiche
          professionali, secondo le procedure di cui all'articolo  13
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Il
          professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento
          del  riconoscimento  in  deroga  da  parte  della   regione
          interessata, la denominazione della struttura  sanitaria  a
          contratto con il Servizio  sanitario  nazionale  presso  la
          quale   presta   l'attivita'   nonche'   ogni    successiva
          variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da  parte
          del   professionista   determina   la    sospensione    del
          riconoscimento  fino   alla   comunicazione   dell'avvenuta
          ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui  al  primo
          periodo,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  27   e
          27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, si  applicano  altresi'  al  personale
          medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
          pubbliche e private, con contratto libero-professionale  di
          cui all'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  ovvero  con  contratto  di   lavoro
          subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre  mesi
          e rinnovabili.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  13  (Deroga   alle   norme   in   materia   di
          riconoscimento delle qualifiche professionali  sanitarie  e
          in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
          della pubblica amministrazione). - 1. Fino al  31  dicembre
          2022, in deroga agli articoli 49 e 50  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   consentito
          l'esercizio  temporaneo  delle   qualifiche   professionali
          sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
          professionisti che intendono esercitare, in via autonoma  o
          dipendente,  nel   territorio   nazionale,   anche   presso
          strutture  sanitarie  private  o  accreditate,  interessate
          direttamente o indirettamente nell'emergenza  da  COVID-19,
          una professione sanitaria o  la  professione  di  operatore
          socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica  professionale
          conseguita  all'estero  regolata  da  specifiche  direttive
          dell'Unione europea. Gli  interessati  presentano  istanza,
          corredata di un  certificato  di  iscrizione  all'albo  del
          Paese  di  provenienza,  alle  regioni  e   alle   province
          autonome, che possono procedere al reclutamento  temporaneo
          di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter,  comma
          1, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  11  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60  del
          presente decreto. 
                2. Per  la  medesima  durata  indicata  al  comma  1,
          l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
          nonche' presso strutture sanitarie  private  autorizzate  o
          accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da  COVID-19,
          per l'esercizio di professioni sanitarie e della  qualifica
          di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in  deroga
          all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  a  tutti  i  cittadini  di  Paesi  non   appartenenti
          all'Unione europea, titolari di un  permesso  di  soggiorno
          che  consenta  di  svolgere  attivita'  lavorativa,   fermo
          restando ogni altro limite di legge.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 27 e 27-quater del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
                «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                  a) dirigenti o personale altamente specializzato di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) lettori  universitari  di  scambio  o  di  madre
          lingua; 
                  c) i professori universitari destinati  a  svolgere
          in Italia un incarico accademico; 
                  d) traduttori e interpreti; 
                  e) collaboratori familiari aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                  f)  persone  che,  autorizzate  a  soggiornare  per
          motivi  di  formazione  professionale,   svolgano   periodi
          temporanei  di  addestramento  presso  datori   di   lavoro
          italiani; 
                  g); 
                  h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                  i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                  l) lavoratori occupati presso circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                  m) personale artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                  n) ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare
          presso locali di intrattenimento; 
                  o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                  p)  stranieri  che  siano  destinati   a   svolgere
          qualsiasi  tipo  di  attivita'  sportiva   professionistica
          presso societa' sportive italiane ai sensi della  legge  23
          marzo 1981, n. 91; 
                  q)   giornalisti    corrispondenti    ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                  q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto,  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  r)  persone  che,  secondo  le  norme  di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                  r-bis)  infermieri  professionali  assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
                1-bis. Nel caso in  cui  i  lavoratori  di  cui  alla
          lettera  i)  del  comma  1  siano  dipendenti  regolarmente
          retribuiti  dai  datori  di  lavoro,  persone   fisiche   o
          giuridiche, residenti o aventi sede  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'  sostituito
          da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente,   del
          contratto in base al quale la  prestazione  di  servizi  ha
          luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
          contenente i nominativi  dei  lavoratori  da  distaccare  e
          attestante  la  regolarita'  della  loro   situazione   con
          riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro  nello
          Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede  il  datore
          di lavoro. La comunicazione e'  presentata  allo  sportello
          unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
          fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
                1-ter. Il nulla osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da  una
          comunicazione da parte del datore di lavoro della  proposta
          di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,  previsto
          dall'articolo 5-bis. La  comunicazione  e'  presentata  con
          modalita'   informatiche   allo   sportello    unico    per
          l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale  del
          Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al
          questore per la  verifica  della  insussistenza  di  motivi
          ostativi   all'ingresso   dello    straniero    ai    sensi
          dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
          le medesime  modalita'  informatiche,  alla  rappresentanza
          diplomatica o  consolare  per  il  rilascio  del  visto  di
          ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso  in  Italia  lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione, unitamente al  datore  di  lavoro,  per  la
          sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e   per   la
          richiesta del permesso di soggiorno. 
                1-quater. Le disposizioni di cui al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
                1-quinquies. I  medici  e  gli  altri  professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
                1-sexies. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera
          q-bis), sono cittadini  di  un  Paese  terzo  che  svolgono
          attivita'  lavorativa  altamente   qualificata   attraverso
          l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici  che  consentono  di
          lavorare da remoto, in via autonoma ovvero  per  un'impresa
          anche non residente nel territorio  dello  Stato  italiano.
          Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita'  in
          Italia, non e' richiesto il  nulla  osta  al  lavoro  e  il
          permesso  di  soggiorno,  previa  acquisizione  del   visto
          d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un
          anno, a condizione che il titolare abbia la  disponibilita'
          di un'assicurazione  sanitaria,  a  copertura  di  tutti  i
          rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate  le
          disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo  vigenti
          nell'ordinamento  nazionale.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
          del turismo e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti le modalita' e i requisiti  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi  comprese  le
          categorie di lavoratori altamente qualificati  che  possono
          beneficiare del permesso, i limiti minimi  di  reddito  del
          richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
          dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
                1-septies.  I  lavoratori  marittimi   chiamati   per
          l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
          appartenente  all'Unione  europea,  ormeggiate   in   porti
          italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
          bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
          per il periodo necessario allo svolgimento  della  medesima
          attivita' lavorativa e comunque non superiore ad  un  anno.
          Ai  fini  dell'acquisizione  del  predetto  visto  non   e'
          richiesto  il  nulla  osta  al  lavoro.  Si  applicano   le
          disposizioni  del  presente  testo  unico  e  del  relativo
          regolamento  di  attuazione  concernenti  il  soggiorno  di
          marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
          da crociera. 
                2. In deroga alle  disposizioni  del  presente  testo
          unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
                3. Rimangono ferme le disposizioni che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
                4. Il regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
                5.  L'ingresso  e   il   soggiorno   dei   lavoratori
          frontalieri  non   appartenenti   all'Unione   europea   e'
          disciplinato dalle disposizioni particolari previste  negli
          accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
                5-bis. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.» 
                «Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per  lavoratori
          altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
          mesi  e'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  agli  stranieri,  di   seguito
          denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,  che
          intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per
          conto o sotto la direzione o il coordinamento  di  un'altra
          persona fisica o giuridica e che sono in possesso: 
                  a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
          autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che
          attesti il  completamento  di  un  percorso  di  istruzione
          superiore di durata almeno triennale  e  di  una  qualifica
          professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e
          3 della classificazione ISTAT delle professioni CP  2011  e
          successive   modificazioni,   attestata   dal   paese    di
          provenienza e riconosciuta in Italia; 
                  b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                  a) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                  b) ai lavoratori stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  1,  regolarmente  soggiornanti  sul   territorio
          nazionale. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea, per  cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   beneficiari   di
          protezione  internazionale  riconosciuta  ai  sensi   della
          direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi'
          come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
          251, e della direttiva  2005/85/CE  del  Consiglio  del  1°
          dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,  ovvero
          hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono
          ancora in attesa di una decisione definitiva; 
                  c) che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'  di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  d) che sono familiari di cittadini dell'Unione  che
          hanno esercitato o esercitano il loro diritto  alla  libera
          circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
          cosi' come recepita  dal  decreto  legislativo  6  febbraio
          2007, n. 30, e successive modificazioni; 
                  e) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti; 
                  g)  che  soggiornano  in  qualita'  di   lavoratori
          stagionali; 
                  h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'  di
          lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          lettere  a),  g)  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                  i) che in virtu' di accordi conclusi tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                  l) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                4.  La  domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  per   i
          lavoratori stranieri altamente  qualificati  e'  presentata
          dal   datore   di   lavoro   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo. La presentazione della domanda ed il  rilascio
          del nulla osta, dei visti di ingresso  e  dei  permessi  di
          soggiorno,  sono  regolati  dalle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 22, fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni
          previste dal presente articolo. 
                5. Il datore di  lavoro,  in  sede  di  presentazione
          della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto  dal
          comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena  di  rigetto
          della domanda: 
                  a) la proposta di contratto di lavoro  o  l'offerta
          di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo
          svolgimento di una attivita'  lavorativa  che  richiede  il
          possesso di una  qualifica  professionale  superiore,  come
          indicata al comma 1, lettera a); 
                  b)  il  titolo  di  istruzione   e   la   qualifica
          professionale superiore, come indicati al comma 1,  lettera
          a), posseduti dallo straniero; 
                  c) l'importo dello stipendio  annuale  lordo,  come
          ricavato  dal  contratto  di  lavoro  ovvero   dall'offerta
          vincolante, che non deve essere  inferiore  al  triplo  del
          livello   minimo    previsto    per    l'esenzione    dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria. 
                6. Lo sportello unico per l'immigrazione  convoca  il
          datore di lavoro e rilascia il nulla  osta  al  lavoro  non
          oltre novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda
          ovvero, entro il medesimo termine, comunica  al  datore  di
          lavoro il rigetto della stessa. Gli  stranieri  di  cui  al
          comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente
          soggiornanti  sul  territorio  nazionale,   accedono   alla
          procedura  di  rilascio  del  nulla  osta   al   lavoro   a
          prescindere   dal   requisito   dell'effettiva    residenza
          all'estero. 
                7.  Il  rilascio  del  nulla  osta   al   lavoro   e'
          subordinato al preventivo  espletamento  degli  adempimenti
          previsti dall'articolo 22, comma 4. 
                8. Il nulla osta  al  lavoro  e'  sostituito  da  una
          comunicazione  del  datore  di  lavoro  della  proposta  di
          contratto di lavoro o dell'offerta  di  lavoro  vincolante,
          formulate  ai  sensi  del  comma  5,  e  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel  caso
          in cui il  datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il
          Ministero dell'interno, sentito il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, un apposito protocollo di  intesa,
          con  cui  il  medesimo  datore  di  lavoro  garantisce   la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  5   e
          dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, il datore di  lavoro
          deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui  al
          comma 10. 
                9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato  ovvero,  nel
          caso sia stato rilasciato, e' revocato se  i  documenti  di
          cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante  frode  o  sono
          stati  falsificati  o  contraffatti   ovvero   qualora   lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che
          il ritardo sia  dipeso  da  cause  di  forza  maggiore.  Le
          revoche del nulla osta sono comunicate al  Ministero  degli
          affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
                10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato  se
          il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; 
                  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
                11. Al  lavoratore  straniero  altamente  qualificato
          autorizzato allo svolgimento  di  attivita'  lavorative  e'
          rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 8, recante la  dicitura  "Carta  blu
          UE", nella rubrica  "tipo  di  permesso".  Il  permesso  di
          soggiorno  e'  rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
          e della comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  con
          durata biennale, nel caso di contratto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
          di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi. 
                12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato  o  il
          suo  rinnovo  e'  rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato
          concesso, e' revocato nei seguenti casi: 
                  a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui lo stesso ha  ottenuto  il  nulla
          osta ai sensi del presente articolo; 
                  c) se lo straniero non ha rispettato le  condizioni
          di cui al comma 13; 
                  d)  qualora  lo   straniero   non   abbia   risorse
          sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso,  i  propri
          familiari, senza ricorrere al regime di assistenza  sociale
          nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. 
                13. Il titolare di Carta  blu  UE,  limitatamente  ai
          primi  due  anni  di  occupazione  legale  sul   territorio
          nazionale,  esercita  esclusivamente  attivita'  lavorative
          conformi alle condizioni di ammissione previste al comma  1
          e limitatamente a quelle per le quali e'  stata  rilasciata
          la Carta blu UE. I cambiamenti  di  datore  di  lavoro  nel
          corso dei primi due anni sono  soggetti  all'autorizzazione
          preliminare   da   parte   delle    competenti    Direzioni
          territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla  ricezione
          della documentazione relativa al nuovo contratto di  lavoro
          o   offerta   vincolante,   il   parere   della   Direzione
          territoriale competente si intende acquisito. 
                14. E' escluso l'accesso al lavoro  se  le  attivita'
          dello  stesso  comportano,   anche   in   via   occasionale
          l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,  ovvero
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
          escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,  conformemente
          alla legge nazionale o comunitaria  vigente,  le  attivita'
          dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
          cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
                15. I titolari di Carta  blu  UE  beneficiano  di  un
          trattamento  uguale  a  quello  riservato   ai   cittadini,
          conformemente  alla   normativa   vigente,   ad   eccezione
          dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come
          previsto al comma 13. 
                16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al
          titolare di Carta blu UE,  indipendentemente  dalla  durata
          del suo permesso di soggiorno, ai sensi e  alle  condizioni
          previste dall'articolo 29. Ai familiari  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per  motivi  di  famiglia,  ai  sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del titolare di Carta blu UE. 
                17. Dopo diciotto mesi  di  soggiorno  legale  in  un
          altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu  UE,
          rilasciata da detto Stato, puo'  fare  ingresso  in  Italia
          senza  necessita'  del  visto,  al   fine   di   esercitare
          un'attivita'  lavorativa,  alle  condizioni  previste   dal
          presente  articolo.  Entro  un   mese   dall'ingresso   nel
          territorio nazionale,  il  datore  di  lavoro  presenta  la
          domanda di nulla osta al lavoro con la  procedura  prevista
          al comma 4 e alle  condizioni  del  presente  articolo.  Il
          nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni.  La
          domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata  dal
          datore di lavoro anche se il titolare della  Carta  blu  UE
          soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.  Al
          lavoratore straniero altamente qualificato  autorizzato  al
          lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore  il
          permesso secondo le modalita' ed alle  condizioni  previste
          dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e'  informato
          lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
          UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
          revocato il nulla osta  al  lavoro  o  il  permesso  ovvero
          questo  ultimo  non  e'  stato   rinnovato,   e'   disposta
          l'espulsione ai sensi dell'articolo 13  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui  la
          Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
          o sia stata revocata. Nei confronti del titolare  di  Carta
          blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 22,  comma
          11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta  blu  UE
          in possesso di un valido  titolo  di  soggiorno  rilasciato
          dallo Stato  membro  di  provenienza  e  del  documento  di
          viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno  per
          motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
          6, previa dimostrazione di aver risieduto  in  qualita'  di
          familiare del titolare di Carta blu UE nel  medesimo  Stato
          membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 29, comma 3. 
                18.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   dal
          presente articolo trovano applicazione le  disposizioni  di
          cui all'articolo 22, in quanto compatibili.». 
              - Il testo dell'articolo 7, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'articolo 12. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   4-ter,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  4-ter  (Proroga  di  termini  in  materia   di
          personale sanitario). -  1.  Al  fine  di  rispondere  alla
          domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie: 
                  a) all'articolo 1, comma  548-bis,  primo  periodo,
          della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  "31
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2025"; 
                  b): 
                    1); 
                    2) (abrogato).»