Art. 15 bis
((Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di
interesse sanitario))
((1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 15
del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di
operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia
in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento
al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:))
((«4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e
fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute
9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10
settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad
esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro
il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di
massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attivita'
professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con
riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato
svolgimento di un'attivita' professionale per un periodo minimo di
trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30
giugno 2026».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,
n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o
che siano previsti dalla normativa concorsuale del
personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , allo stato giuridico dei dipendenti degli altri
comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e
durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione
dei profili professionali. I criteri e le modalita'
definiti dal decreto di cui al presente comma possono
prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un
esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma
non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato ne' degli enti di cui agli articoli 25 e 27
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui
al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei
titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o
privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base per
i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi
delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei
titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle
professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006,
n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo,
per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a
svolgere le attivita' professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, purche' si
iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali
ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019,
possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento
coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il
31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di
massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attivita'
professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023,
avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del
comprovato svolgimento di un'attivita' professionale per un
periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi,
da completare entro il 30 giugno 2026.»