Art. 15 ter
((Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per
dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista
odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonche'
di attivita' di medicina estetica))
((1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della
professione di odontoiatra, e' abolito il requisito della
specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni
di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario
nazionale.))
((2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del
regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono
abrogati.))
((3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non e'
richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».))
((4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:))
((a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e possono esercitare le attivita' di medicina
estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e
terzo inferiore del viso»;))
((b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
(Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo
livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di
ammissione). - 1. I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
nonche' laurea in medicina per i laureati in medicina e
chirurgia legittimati all'esercizio della professione di
odontoiatra;
b) (abrogata);
c) iscrizione secondo le modalita' indicate dalla
legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
2. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione
delle prestazioni assistenziali). - 1. - 1. h-bis).
Omissis.
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca
d'interesse. Il requisito della specializzazione non e'
richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista
odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione
sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
delle Comunita' europee), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i
medicamenti necessari all'esercizio della loro professione
e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non
invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e
terzo inferiore del viso.»
«Art. 4.
Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito
un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro
che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale
conseguita a seguito di superamento di apposito esame di
Stato.
A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti
indicati al successivo articolo 20.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.»