Art. 16
Disposizioni in materia di ((contrasto degli atti di violenza)) nei
confronti del personale sanitario
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) ((il secondo comma)) e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa
delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di
lesioni personali gravi o ((gravissime si applicano le pene di cui
al)) comma primo.».
((1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di
repressione dei reati nonche' di assicurare l'incolumita' degli
esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di
emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione
del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con
ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della
Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere
normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 583-quater del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali). - Nell'ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa
di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque
anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si
applicano le pene di cui al comma primo.»