Art. 9
((Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai)) dispositivi
medici
1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici
di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per
dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale,
considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati ((al
lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA))), i commi 2 e 5
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello
sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende
fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA
determinata scorporando la medesima, secondo le modalita' indicate
dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.
((1-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi
medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento,
computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende
nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le
diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.))
((1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis
del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo
8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo
separato l'importo del costo del bene e quello del costo del
servizio.))
2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento
in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici
emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei
provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
3-bis, lettera a).
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11.
12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una
procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosita'.»
«Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Se
dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo e' computato in
detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro.»
«Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e
numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili
secondo modalita' previamente approvate
dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a
condizione che nei registri previsti da tali articoli siano
indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della
pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati,
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le
fatture elettroniche sono conservate in modalita'
elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico
e quelle cartacee possono essere conservate
elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica
delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti
previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la
reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato assicura, per finalita' di
controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti
i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli
che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di cui all'articolo 21, comma 3,, siano stampabili
e trasferibili su altro supporto informatico.
I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta
tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi
analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a
partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e'
stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo
54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni
o prestazioni. La documentazione e' fornita per via
elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria
e alle autorita' fiscali degli Stati membri dell'Unione
europea nei quali le operazioni si considerano
effettuate.».
- Il testo dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 8.