Art. 24 
 
                    Riorganizzazione di Formez PA 
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), dopo  il  numero  1),  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la  qualificazione
del  personale  preposto  all'incarico  di  responsabile  unico   del
procedimento (RUP);»  e  dopo  il  ((numero  2)  ))  e'  inserito  il
seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati  al  personale
assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle  misure  del
PNRR;»; 
        1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole:  «,  in  particolare  per  i  comuni  fino  a  5.000
abitanti»; 
      2) al comma 4-bis, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2020  e
fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le  parole:  «sulla
base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete  per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse; 
    b) all'articolo 3: 
      1)  al  comma  2,   le   parole:   «esperti   con   qualificata
professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione
e   dell'organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «tra   soggetti   con    qualificata
professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque
anni nel settore pubblico o privato e con  comprovata  esperienza  in
ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»; 
      2) ((al comma  3,  le  parole)):  «di  cui  tre  designati  dal
Ministro per  la  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui  due  designati  dal  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta  del  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR». 
  2. In relazione alle nuove funzioni  attribuite  ((all'associazione
FORMEZ PA -  Centro  servizi,  assistenza,  studi  e  formazione  per
l'ammodernamento delle PA)) ai sensi  del  comma  1  e  ai  requisiti
professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo  3,  comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A
decorrere dalla predetta  data  e  fino  all'insediamento  dei  nuovi
organi, al  Capo  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  altresi'  attribuita  la
funzione di commissario  straordinario,  da  svolgere((,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica,)) avvalendosi  delle  articolazioni  e
del personale  del  ((predetto  Dipartimento)).  Entro  i  successivi
sessanta giorni il predetto commissario, ((al  fine  di  incrementare
l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita'  dei  servizi
dalla stessa resi)), modifica lo  statuto,  il  regolamento  interno,
nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento
alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore dello statuto e del  regolamento  sono  ricostituiti  i  nuovi
organi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
          «Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),
          a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
          e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 8  febbraio  2010,  n.
          31. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto   legislativo   del   25   gennaio   2010,   n.   6
          (Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),
          a norma dell'articolo 24 della legge  18  giugno  2009,  n.
          69): 
              «Art. 3. 
              1. Sono organi di Formez PA: 
              a) il presidente; 
              b) il direttore generale; 
              c) il consiglio di amministrazione; 
              d) il collegio dei revisori; 
              e) l'assemblea. 
              (Omissis).»