Art. 25
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e
per la costituzione di ENIT S.p.A.
1. Il Ministero del turismo e' autorizzato a costituire ((nell'anno
2023)) una societa' per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un
capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto
l'attivita' di supporto e promozione dell'offerta turistica
nazionale, cosi' da potenziarne la attrattivita', anche attraverso
adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione
dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata
vocazione turistica, nonche' tramite la formazione specialistica
degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per
la piu' efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti
in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.
2. ((La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa' in house
ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del
Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo,
il Ministero del turismo:
a) assegna annualmente all'organo amministrativo della societa'
direttive pluriennali in ordine al programma di attivita',
all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di
sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole
iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti
speciali autorizzati;
c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della societa';
d) al fine di esercitare un'influenza determinante, e' titolare
di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti
dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo
per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della
societa'.
3. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno
con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio
sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
4. ((La societa' ENIT S.p.A.)) puo' stipulare convenzioni anche con
le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse
al capitale della societa' tenuto conto del piano industriale della
societa' e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che
comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e
coordinamento della societa'.
5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte dei conti
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. La societa' puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
6. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A.
l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' soppresso e
le relative funzioni sono attribuite ((alla societa' ENIT S.p.A.)) La
costituzione della societa' ENIT S.p.A. e' disposta con decreto del
Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del
turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della societa',
nonche' lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per
cento del fatturato della societa' sia effettuato nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo
quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi
esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili,
nonche' tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono
trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del
turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che,
entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio
dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive
determinazioni, assegna alla societa' ENIT S.p.A. le risorse
strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun
esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il
presidente della societa' ENIT S.p.A., sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla societa' ENIT
S.p.A.;
b) le modalita' di finanziamento statale da accordare alla
societa' ENIT S.p.A.;
c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero del turismo
la conoscenza dei fattori gestionali interni alla societa' ENIT
S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
8. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A., il
personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo ((presso
l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo)) alla data di entrata in
vigore del presente decreto transita nella societa' ENIT S.p.A. in
ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con
mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. ((Ferma restando l'operativita')) del Segretariato generale
per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con
l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la
pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la
verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici
dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative
del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali;
trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto
giuridico per gli affari di competenza delle unita' organizzative
preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e
finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere
professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e
controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti
del responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre
misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali;
gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa
l'integrazione tra programmi regionali e nazionali ((nell'ambito del
turismo)) e di progetti di innovazione, anche attraverso la
partecipazione a programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui competono le
missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture
tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura
delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi
informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi
per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed
economici nonche' coordinamento, in raccordo con le regioni e con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di
interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti
economici e retributivi delle risorse umane».
((9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il
Ministero del turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale del
turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati
con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di
comprovata qualificazione professionale. I componenti
dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere
rinnovati per non piu' di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con
le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la
predisposizione di un sistema informativo unificato a livello
nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo
sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un
compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle
opportune strategie di comunicazione, promozione e
commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno
2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro
per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo.))
10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il
Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore ((del presente decreto,)) provvede all'adozione del
regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
((Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso
decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non
generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al
comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche
nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma,
purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.))
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ((al comma 1)),
pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
((conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
«Art. 16 (Societa' in house)
1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di
contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su
di esse il controllo analogo o da ciascuna delle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di
capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da
norme di legge e che avvenga in forme che non comportino
controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza
determinante sulla societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del
codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis,
primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la
stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti
contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i
relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita'
precedentemente affidate alla societa' controllata devono
essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi
allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more
dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi
continueranno ad essere forniti dalla stessa societa'
controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'articolo 4. A seguito della cessazione degli
affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i
requisiti del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016."
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 21
marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria):
«Art. 12 - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.»
- Il regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611,
recante «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 12 dicembre 1933, n. 286.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo)
1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse
umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, introdotto dal presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La
dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del
1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in
numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Ferma l'operativita' del Segretariato generale per
il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti
con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la
pianificazione e la programmazione strategica, il
monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della
gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le
competenti articolazioni amministrative del Ministero del
turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali;
trattamento giuridico del personale e dei collaboratori;
supporto giuridico per gli affari di competenza delle
unita' organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni
vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti;
formazione e carriere professionali turistiche con i
connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di
beni e servizi e gestione degli adempimenti del
responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle
altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con
gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da
fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi
regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di
innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi
internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui competono
le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo
e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e
delle infrastrutture tecnologiche del Ministero,
definizione e gestione dell'architettura delle banche dati
di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici
del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni
e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati
statistici ed economici nonche' coordinamento, in raccordo
con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica,
delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore
turistico; gestione degli adempimenti economici e
retributivi delle risorse umane.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono trasferite al Ministero del
turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A,
prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alla dotazione organica del personale
non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
trasferimento riguarda il personale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio,
stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle
qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero
della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura
corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture
e delle relative dotazioni organiche del Ministero della
cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la
gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Il
Ministero del turismo puo' avvalersi, nei limiti
strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
del Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del
turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del
turismo si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del
turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo
indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai
ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare
per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31
dicembre 2026, per il conferimento di incarichi
dirigenziali di livello generale presso il Ministero del
turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi
dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati
rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti
incarichi dirigenziali di livello non generale cessano
all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del
personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle
predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la
spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100
annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del
Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato
coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile. (107)
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 7, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori)
1.-6. (Omissis)
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1,
Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita'
del Ministero del turismo e' costituita una direzione
generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale
non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del
Ministero del turismo e' incrementata di una posizione
dirigenziale di livello generale e di due posizioni
dirigenziali di livello non generale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa)
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello
dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale
generale fino al completamento del PNRR, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del
Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).»