Art. 25 
 
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e
                 per la costituzione di ENIT S.p.A. 
 
  1. Il Ministero del turismo e' autorizzato a costituire ((nell'anno
2023)) una societa'  per  azioni  denominata  «ENIT  S.p.A.»  con  un
capitale sociale iniziale di 7 milioni di  euro,  avente  ad  oggetto
l'attivita'  di  supporto   e   promozione   dell'offerta   turistica
nazionale, cosi' da potenziarne la  attrattivita',  anche  attraverso
adeguate    forme    di    destagionalizzazione,     diversificazione
dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con  spiccata
vocazione turistica,  nonche'  tramite  la  formazione  specialistica
degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale  per
la piu' efficiente e razionale fruizione dei beni e  servizi  offerti
in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista. 
  2. ((La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa' in  house
ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui al)) decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del
Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo  analogo,
il Ministero del turismo: 
    a) assegna annualmente all'organo amministrativo  della  societa'
direttive  pluriennali  in  ordine   al   programma   di   attivita',
all'organizzazione,  alle  politiche  economiche,  finanziarie  e  di
sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio; 
    b) effettua la pianificazione e  il  monitoraggio  delle  singole
iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e  dei  progetti
speciali autorizzati; 
    c)  ha  diritto  ad  avere   dagli   amministratori   notizie   e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della societa'; 
    d) al fine di esercitare un'influenza determinante,  e'  titolare
di  poteri  di  indirizzo,  direttiva  e  controllo   nei   confronti
dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo
per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria  della
societa'. 
  3. La societa' e' amministrata da un consiglio  di  amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente  e  uno
con funzioni di amministratore delegato. Il presidente  del  collegio
sindacale della societa' e' designato dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo. 
  4. ((La societa' ENIT S.p.A.)) puo' stipulare convenzioni anche con
le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse
al capitale della societa' tenuto conto del piano  industriale  della
societa' e previa  autorizzazione  del  Ministero  del  turismo,  che
comunque  conserva  il  controllo  e  i   poteri   di   direzione   e
coordinamento della societa'. 
  5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte  dei  conti
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. La societa' puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi  e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  6. Contestualmente alla costituzione  della  societa'  ENIT  S.p.A.
l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo e'  soppresso  e
le relative funzioni sono attribuite ((alla societa' ENIT S.p.A.)) La
costituzione della societa' ENIT S.p.A. e' disposta con  decreto  del
Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del  Ministro  del
turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della  societa',
nonche' lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80  per
cento del fatturato della societa' sia effettuato  nello  svolgimento
dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.  Fatto  salvo
quanto previsto al  comma  8,  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia
nazionale del turismo, come  risultanti  dalle  scritture  contabili,
nonche' tutte le relative  risorse  finanziarie  e  strumentali  sono
trasferiti al Ministero del turismo. A tale  fine,  il  Ministro  del
turismo nomina con proprio decreto un  commissario  liquidatore  che,
entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT  -  Agenzia
nazionale  del  turismo,  predispone  un  inventario  del  patrimonio
dell'ente  soppresso.  Il  Ministero  del  turismo,  con   successive
determinazioni,  assegna  alla  societa'  ENIT  S.p.A.   le   risorse
strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi. 
  7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale  per  ciascun
esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il
presidente della societa' ENIT S.p.A., sono definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente  attribuiti  alla  societa'  ENIT
S.p.A.; 
    b) le  modalita'  di  finanziamento  statale  da  accordare  alla
societa' ENIT S.p.A.; 
    c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero del turismo
la conoscenza dei  fattori  gestionali  interni  alla  societa'  ENIT
S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. 
  8. Contestualmente alla costituzione della societa' ENIT S.p.A., il
personale a tempo determinato  e  indeterminato,  di  ruolo  ((presso
l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo))  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto transita nella societa'  ENIT  S.p.A.  in
ragione   delle   medesime   funzioni   esercitate   dall'ente,   con
mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. 
  9.  All'articolo  7  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. ((Ferma restando l'operativita')) del  Segretariato  generale
per il coordinamento delle direzioni  generali  e  dei  rapporti  con
l'Unione   europea   e   con   gli   organismi   internazionali,   la
pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio  e  la
verifica  dell'attuazione  e  della  gestione,  mediante  tre  uffici
dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative
del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: 
      a)  politiche  delle  risorse  umane  e  relazioni   sindacali;
trattamento giuridico del personale  e  dei  collaboratori;  supporto
giuridico per gli affari di  competenza  delle  unita'  organizzative
preposte a compiti di gestione; 
      b) controllo su enti,  associazioni  e  fondazioni  vigilati  e
finanziati; assistenza e tutela dei turisti;  formazione  e  carriere
professionali turistiche con i  connessi  poteri  di  accertamento  e
controllo; acquisti di beni e servizi e  gestione  degli  adempimenti
del responsabile unico del procedimento (RUP); 
      c) promozione  turistica,  degli  investimenti  e  delle  altre
misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali;
gestione dei programmi cofinanziati da  fondi  di  coesione,  inclusa
l'integrazione tra programmi regionali e nazionali ((nell'ambito  del
turismo))  e  di  progetti  di  innovazione,  anche   attraverso   la
partecipazione a programmi internazionali; 
      d) in raccordo con  l'unita'  organizzativa  cui  competono  le
missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo  e  gestione
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle  infrastrutture
tecnologiche del Ministero, definizione e gestione  dell'architettura
delle banche dati  di  settore,  cura  della  sicurezza  dei  sistemi
informatici del Ministero, supporto tecnologico  e  informatico  alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e  servizi
per  le  materie  di  pertinenza;  elaborazione  dati  statistici  ed
economici nonche' coordinamento, in raccordo con  le  regioni  e  con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di
interesse  per  il  settore  turistico;  gestione  degli  adempimenti
economici e retributivi delle risorse umane». 
  ((9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione,  un  efficiente  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale,  regionale  e  locale  nel  comparto  turistico,  presso  il
Ministero del  turismo  e'  istituito  l'Osservatorio  nazionale  del
turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati
con decreto del Ministro del turismo  tra  soggetti  in  possesso  di
comprovata     qualificazione     professionale.     I     componenti
dell'Osservatorio  durano  in  carica  tre  anni  e  possono   essere
rinnovati per non piu' di una volta. L'Osservatorio, in raccordo  con
le  regioni  e  le  province  autonome  e  con   l'ISTAT,   cura   la
predisposizione  di  un  sistema  informativo  unificato  a   livello
nazionale  per  l'analisi   e   il   monitoraggio   delle   dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il  profilo  sia  quantitativo
sia qualitativo, connesse al turismo  per  fornire  al  Ministero  un
compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle
opportune    strategie     di     comunicazione,     promozione     e
commercializzazione  dell'offerta  turistica.  Per  l'attuazione  del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000  euro  per  l'anno
2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari  a  400.000  euro
per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo.)) 
  10. In relazione alla modifica  delle  funzioni  degli  uffici,  il
Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  ((del   presente   decreto,))   provvede   all'adozione   del
regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2  dell'articolo  1.
((Gli  incarichi  dirigenziali  generali  e  non  generali  in  corso
decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello  generale  e  non
generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui  al
comma  9  del  presente  articolo,  all'articolo  8,  comma  7,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono  essere  conferiti  anche
nel  caso  in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  avviate   prima
dell'adozione del regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del
turismo da adottare ai sensi del primo periodo  del  presente  comma,
purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del  Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.)) 
  11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ((al comma  1)),
pari  a  euro  7  milioni  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
((conto  capitale))  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: 
              «Art. 16 (Societa' in house) 
              1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di
          contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano  su
          di  esse  il  controllo  analogo  o   da   ciascuna   delle
          amministrazioni che esercitano  su  di  esse  il  controllo
          analogo congiunto solo se  non  vi  sia  partecipazione  di
          capitali privati, ad  eccezione  di  quella  prescritta  da
          norme di legge e che avvenga in forme  che  non  comportino
          controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza
          determinante sulla societa' controllata. 
              2.   Ai   fini   della    realizzazione    dell'assetto
          organizzativo di cui al comma 1: 
              a)  gli  statuti  delle  societa'  per  azioni  possono
          contenere   clausole   in   deroga    delle    disposizioni
          dell'articolo  2380-bis  e  dell'articolo  2409-novies  del
          codice civile; 
              b)  gli  statuti  delle  societa'   a   responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi
          dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; 
              c) in ogni caso,  i  requisiti  del  controllo  analogo
          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di
          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
          superiore a cinque anni, in deroga  all'articolo  2341-bis,
          primo comma, del codice civile. 
              3. Gli  statuti  delle  societa'  di  cui  al  presente
          articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
          loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
          a esse affidati dall'ente pubblico o  dagli  enti  pubblici
          soci. 
              3-bis. La produzione ulteriore rispetto  al  limite  di
          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche
          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri
          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'
          principale della societa'. 
              4. Il mancato rispetto del limite quantitativo  di  cui
          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi
          dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del
          presente decreto. 
              5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'  sanare
          l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla  data  in  cui  la
          stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei  rapporti
          con  soggetti  terzi,  sciogliendo  i   relativi   rapporti
          contrattuali, ovvero rinunci agli  affidamenti  diretti  da
          parte dell'ente o degli enti pubblici soci,  sciogliendo  i
          relativi  rapporti.  In  quest'ultimo  caso  le   attivita'
          precedentemente affidate alla societa'  controllata  devono
          essere riaffidate, dall'ente o dagli  enti  pubblici  soci,
          mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
          materia di contratti pubblici, entro i sei mesi  successivi
          allo scioglimento del  rapporto  contrattuale.  Nelle  more
          dello svolgimento delle procedure di gara i beni o  servizi
          continueranno  ad  essere  forniti  dalla  stessa  societa'
          controllata. 
              6. Nel caso di rinuncia agli  affidamenti  diretti,  di
          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria
          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  4.   A   seguito   della   cessazione   degli
          affidamenti  diretti,   perdono   efficacia   le   clausole
          statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i
          requisiti del controllo analogo. 
              7. Le societa' di cui al presente articolo sono  tenute
          all'acquisto  di  lavori,  beni  e   servizi   secondo   la
          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge  21
          marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
          controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a  cui  lo
          Stato contribuisce in via ordinaria): 
              «Art. 12 - Il controllo previsto  dall'art.  100  della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato   o   un'azienda
          autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio  in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessione  di
          garanzia finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli artt. 5 e 6, da un  magistrato  della  Corte
          dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa,  che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione.» 
              - Il regio  decreto  del  30  ottobre  1933,  n.  1611,
          recante «Approvazione del T.U. delle leggi  e  delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 12 dicembre 1933, n. 286. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7,  del  citato
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: 
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie   concernenti   il
          Ministero del turismo) 
              1. Al Ministero del turismo sono trasferite le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione  dei
          residui, destinate  all'esercizio  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 300, introdotto dal presente decreto. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, la  Direzione  generale  Turismo  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' soppressa e i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Ministero del  turismo.  La
          dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
          resta determinata per le posizioni di livello  generale  ai
          sensi all'articolo 54 del decreto legislativo  n.  300  del
          1999 e quanto alle posizioni di  livello  non  generale  in
          numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  euro
          337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
          dall'anno 2022. 
              3. La dotazione organica del  personale  del  Ministero
          del  turismo  e'  individuata  nella  Tabella  A,   seconda
          colonna,  allegata  al  presente  decreto.   Il   personale
          dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei  rispettivi
          ruoli del personale del Ministero.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero del turismo e'  determinata  per
          le posizioni di livello  generale  ai  sensi  dell'articolo
          54-quater  del  decreto  legislativo  n.  300   del   1999,
          introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
          livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
              4. Ferma l'operativita' del Segretariato  generale  per
          il coordinamento delle direzioni generali  e  dei  rapporti
          con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la
          pianificazione   e   la   programmazione   strategica,   il
          monitoraggio  e  la  verifica   dell'attuazione   e   della
          gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le
          competenti articolazioni amministrative del  Ministero  del
          turismo perseguono le seguenti missioni: 
              a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali;
          trattamento giuridico del personale  e  dei  collaboratori;
          supporto giuridico  per  gli  affari  di  competenza  delle
          unita' organizzative preposte a compiti di gestione; 
              b)  controllo  su  enti,  associazioni   e   fondazioni
          vigilati e finanziati; assistenza  e  tutela  dei  turisti;
          formazione  e  carriere  professionali  turistiche  con   i
          connessi poteri di accertamento e  controllo;  acquisti  di
          beni  e  servizi   e   gestione   degli   adempimenti   del
          responsabile unico del procedimento (RUP); 
              c) promozione turistica,  degli  investimenti  e  delle
          altre misure per il settore; rapporti con le regioni e  con
          gli enti locali; gestione  dei  programmi  cofinanziati  da
          fondi di coesione,  inclusa  l'integrazione  tra  programmi
          regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti  di
          innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi
          internazionali; 
              d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui competono
          le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo
          e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione  e
          delle   infrastrutture    tecnologiche    del    Ministero,
          definizione e gestione dell'architettura delle banche  dati
          di settore, cura della sicurezza  dei  sistemi  informatici
          del Ministero,  supporto  tecnologico  e  informatico  alle
          altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di  beni
          e servizi per le materie di pertinenza;  elaborazione  dati
          statistici ed economici nonche' coordinamento, in  raccordo
          con le regioni e con l'Istituto  nazionale  di  statistica,
          delle rilevazioni statistiche di interesse per  il  settore
          turistico;   gestione   degli   adempimenti   economici   e
          retributivi delle risorse umane. 
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  sono  trasferite  al  Ministero  del
          turismo le risorse umane,  assegnate  presso  la  Direzione
          generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, individuate  nella  Tabella  A,
          prima colonna, allegata al presente  decreto,  in  servizio
          alla data del 13 febbraio 2021,  con  le  connesse  risorse
          strumentali  e  finanziarie.  La  dotazione  organica   del
          Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
          riconducibili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
          misura corrispondente alla dotazione organica del personale
          non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i  beni
          e le attivita' culturali e per il turismo 13  gennaio  2021
          per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
          trasferimento riguarda il personale  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  a  tempo
          indeterminato, ivi compreso il  personale  in  assegnazione
          temporanea  presso  altre   amministrazioni,   nonche'   il
          personale a tempo determinato con incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
          contratti  gia'  stipulati.  La  revoca   dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza del Ministero del turismo. 
              6.  Al  personale  delle  qualifiche  non  dirigenziali
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento   economico,   compreso   quello    accessorio,
          stabilito nell'amministrazione di destinazione  e  continua
          ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad
          personam riassorbibile secondo i  criteri  e  le  modalita'
          gia' previsti dalla normativa vigente. Al  personale  delle
          qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
          amministrazione prevista per  i  dipendenti  del  Ministero
          della cultura. 
              7. Fino alla data di adozione del  decreto  di  cui  al
          comma  8,  terzo  periodo,  il  Ministero   della   cultura
          corrisponde il trattamento economico spettante al personale
          trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
          le risorse finanziarie destinate al  trattamento  economico
          del  personale,  compresa  la  quota  del   Fondo   risorse
          decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli  iscritti
          nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          turismo. Tale importo considera  i  costi  del  trattamento
          economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
          delle voci retributive fisse e continuative, del costo  dei
          buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
          del  trattamento  economico  di  cui   al   Fondo   risorse
          decentrate. 
              8. Fino alla data di adozione del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al presente comma,  il
          Ministero del turismo si avvale, per lo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di turismo, delle competenti  strutture
          e delle relative dotazioni organiche  del  Ministero  della
          cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
          finanziarie relative alla materia del turismo, compresa  la
          gestione dei residui passivi e perenti, e'  esercitata  dal
          Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  provvede,   con   proprio
          decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio
          in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
          previsione  interessati,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
          modifica e la soppressione  di  missioni  e  programmi.  Il
          Ministero  del   turismo   puo'   avvalersi,   nei   limiti
          strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
          del Ministero, delle risorse  strumentali  e  di  personale
          dell'ENIT-Agenzia nazionale  del  turismo,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. A decorrere dalla data di adozione del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  facenti  capo  al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo in materia di turismo, transitano al Ministero  del
          turismo. 
              10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
          degli uffici di diretta collaborazione,  al  Ministero  del
          turismo si applica il regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169. 
              11.  Nelle  more  dell'adozione  del   regolamento   di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di  cui
          al comma 3, il contingente  numerico  del  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministero del  turismo
          e'   stabilito   in   sessanta   unita',   ferma   restando
          l'applicazione dell'articolo 5, comma 4,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169, e, in aggiunta a detto contingente,  il  Ministro  del
          turismo  puo'  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
          responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione.  Ai
          fini di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
          euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
          dei regolamenti di organizzazione degli uffici  di  diretta
          collaborazione  dei  Ministeri   interessati,   l'Organismo
          indipendente di valutazione previsto dall'articolo  11  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   2
          dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
          per il Ministero della cultura. 
              12. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il
          Ministero del turismo e' autorizzato ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  136   unita'   di   personale   non
          dirigenziale, di cui  123  di  area  terza  e  13  di  area
          seconda, e fino a 14 unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non  generale,  mediante  l'indizione  di  apposite
          procedure   concorsuali   pubbliche,   o   l'utilizzo    di
          graduatorie  di  concorsi  pubblici  di   altre   pubbliche
          amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
          di mobilita', ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Nelle  more
          dell'assunzione del personale di cui al primo  periodo,  il
          Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, collocato  in  posizione  di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Presso il Ministero, che  ne  supporta  le  attivita',
          hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
          mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito
          dell'Organizzazione   Mondiale   del    Turismo,    Agenzia
          specializzata  dell'ONU,  e  il  Comitato   permanente   di
          promozione del turismo di cui all'articolo 58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  4.026.367
          per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui si  provvede,  per  l'importo  di  euro
          3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
          annui a decorrere dall'anno 2022, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali trasferite dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
          euro 739.195 per  l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro
          4.519.275  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  ai  sensi
          dell'articolo 11. 
              13. I titolari di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito
          della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per  il  turismo  appartenenti  ai
          ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
          Ministero del turismo ai sensi del comma 5  possono  optare
          per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.  Nelle
          more della conclusione delle procedure concorsuali  per  il
          reclutamento  del  personale  dirigenziale,  fino   al   31
          dicembre   2026,   per   il   conferimento   di   incarichi
          dirigenziali di livello generale presso  il  Ministero  del
          turismo, non si  applicano  i  limiti  percentuali  di  cui
          all'articolo 19, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e, per  il  conferimento  di  incarichi
          dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali
          di cui all'articolo 19,  commi  5-bis  e  6,  sono  elevati
          rispettivamente fino al 50 e al 30 per  cento.  I  predetti
          incarichi dirigenziali  di  livello  non  generale  cessano
          all'atto  dell'assunzione  in  servizio,  nei   ruoli   del
          personale del Ministero del turismo,  dei  vincitori  delle
          predette procedure concorsuali. 
              14.  Le  funzioni  di   controllo   della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, sugli  atti  adottati  dal  Ministero  del
          turismo, nella fase  di  prima  applicazione,  sono  svolte
          dagli uffici competenti in base alla normativa  vigente  in
          materia  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Entro il 30 giugno 2022,  al  fine  di  assicurare
          l'esercizio delle funzioni  di  controllo  sugli  atti  del
          Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito  dello
          stesso  Dipartimento  un  apposito  Ufficio   centrale   di
          bilancio di livello dirigenziale generale. Per le  predette
          finalita' sono, altresi', istituiti due posti  di  funzione
          dirigenziale  di  livello  non  generale  e  il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad  assumere  in
          deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
          dirigenziale non generale e dieci  unita'  di  personale  a
          tempo  indeterminato,  da   inquadrare   nell'area   terza,
          posizione  economica  F1.  Conseguentemente   le   predette
          funzioni di controllo sugli  atti  adottati  dal  Ministero
          della cultura continuano ad  essere  svolte  dall'esistente
          Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 483.000 euro per l'anno 2021  e  di  966.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              15. Per le spese di locazione e' autorizzata  la  spesa
          di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
          a decorrere dall'anno 2022. 
              16. Per le spese di  funzionamento  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 600.000 per l'anno 2021  e  di  euro  456.100
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              17. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia
          nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
          con il nuovo assetto istituzionale  e  con  i  compiti  del
          Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un  adeguato
          coinvolgimento   delle   Regioni    e    delle    autonomie
          territoriali.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. (107) 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  7,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: 
              «Art. 8 (Misure per il  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa delle amministrazioni titolari delle  misure
          PNRR e dei soggetti attuatori) 
              1.-6. (Omissis) 
              7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
          realizzazione degli investimenti di cui  alla  Missione  1,
          Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR,  di  titolarita'
          del Ministero  del  turismo  e'  costituita  una  direzione
          generale, articolata in due uffici di livello  dirigenziale
          non generale. Conseguentemente, la dotazione  organica  del
          Ministero del turismo  e'  incrementata  di  una  posizione
          dirigenziale  di  livello  generale  e  di  due   posizioni
          dirigenziali di livello non generale. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
              «Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa) 
              1.  Ciascuna  amministrazione  centrale   titolare   di
          interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento
          delle relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione  e  controllo.  A  tal  fine,
          nell'ambito   della   propria   autonomia    organizzativa,
          individua, tra quelle esistenti, la  struttura  di  livello
          dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce  una
          apposita  unita'  di  missione  di   livello   dirigenziale
          generale fino al completamento del  PNRR,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
          tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,
          entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione   del   presente   decreto,   il   relativo
          provvedimento di organizzazione interna,  con  decreto  del
          Ministro  di  riferimento,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).»