Art. 26 
 
                  Disposizioni per il funzionamento 
          della Lega italiana per la lotta contro i tumori 
 
  1. Al fine di assicurare  ((il  potenziamento))  dell'attivita'  di
prevenzione oncologica  unitamente  all'attivita'  socio-sanitaria  e
riabilitativa, una quota((,)) pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a
euro 552.483 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
((concesso alla)) Lega italiana per la lotta contro i  tumori  (LILT)
e' destinata al potenziamento  della  struttura  organizzativa  della
LILT medesima. A tal fine, l'ente  e'  autorizzato,  per  il  biennio
2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e  ad  assumere,
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  un
contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico
di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari  e  tre
assistenti,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente.  La  dotazione  organica  e'  rideterminata  in
ventuno posizioni complessive, di cui un medico  di  I  livello,  due
professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e  un
operatore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 275, della
          citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              1.-274. (Omissis) 
              275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita'  di
          prevenzione oncologica della Lega  italiana  per  la  lotta
          contro i tumori (LILT) nonche' delle connesse attivita'  di
          natura socio-sanitaria  e  riabilitativa,  e'  riconosciuto
          alla LILT un contributo pari a 2 milioni di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022. 
              (Omissis).ยป