Art. 26 Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori 1. Al fine di assicurare ((il potenziamento)) dell'attivita' di prevenzione oncologica unitamente all'attivita' socio-sanitaria e riabilitativa, una quota((,)) pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ((concesso alla)) Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e' destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente e' autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica e' rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 275, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 1.-274. (Omissis) 275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonche' delle connesse attivita' di natura socio-sanitaria e riabilitativa, e' riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. (Omissis).ยป