Art. 26
Disposizioni per il funzionamento
della Lega italiana per la lotta contro i tumori
1. Al fine di assicurare ((il potenziamento)) dell'attivita' di
prevenzione oncologica unitamente all'attivita' socio-sanitaria e
riabilitativa, una quota((,)) pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a
euro 552.483 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, del contributo di
cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
((concesso alla)) Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)
e' destinata al potenziamento della struttura organizzativa della
LILT medesima. A tal fine, l'ente e' autorizzato, per il biennio
2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente complessivo di nove unita' di personale, di cui un medico
di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre
assistenti, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente. La dotazione organica e' rideterminata in
ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due
professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un
operatore.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 275, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
1.-274. (Omissis)
275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di
prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta
contro i tumori (LILT) nonche' delle connesse attivita' di
natura socio-sanitaria e riabilitativa, e' riconosciuto
alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
(Omissis).ยป