Art. 27
Fondazione Ugo Bordoni
1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al ((comma 5,)) il primo, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni e'
riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta
formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
imprese e del made in Italy. La Fondazione e' un ente finalizzato
alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di
servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del
made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione
organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere
scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle
amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria
missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche
utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attivita' di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni
di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei
dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente
con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di
competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del
Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di
razionalizzare le attivita' legate ai processi di trasformazione
digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e
massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione,
nella sua missione di promozione dello sviluppo ((tecnologico del
Paese, puo')) instaurare rapporti con le Universita', con enti
pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che
internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di
ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari
sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di
settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia
nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre
Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e
regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le
altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti
sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle
amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla
base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli
incarichi ad essa affidati.»;
b) ((al comma 6, il)) primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al
comma 5 e con la finalita' ((prevalente e specifica)) di ricerca e
assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle
imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche,
nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da
approvare ((con decreto del Ministro)) delle imprese e del made in
Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della
Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di
amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i
relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene,
d'intesa con le universita', l'attivazione di almeno 1 borsa di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.».
2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di
amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi
((trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto)) e si procede al relativo rinnovo.
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione» e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del
Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese
e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
La Fondazione e' un ente finalizzato alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e
coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del
made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella
soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di
carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario,
gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita'
del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il
perseguimento della propria missione la Fondazione
pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e
valorizzando i laboratori del Ministero, attivita' di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di
telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie
emergenti, dell'economia dei dati e del business e
management. La Fondazione collabora attivamente con altri
enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di
competenza ad alta specializzazione e con la rete
territoriale del Ministero delle imprese e del made in
Italy, al fine di razionalizzare le attivita' legate ai
processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse
sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul
tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione
di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese puo'
instaurare rapporti con le Universita', con enti pubblici e
privati, con le imprese, sia a livello nazionale che
internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a
progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea,
organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera,
pubblica su riviste scientifiche di settore i propri
risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali
che internazionali. La Fondazione, su richiesta
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero
di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge
attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di
carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di
collaborazione con il Ministero, con le altre
amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative
indipendenti sono stabilite, nei limiti delle
disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite
convenzioni, predisposte sulla base di atti che
stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al
finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce
mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita',
prevalente e specifica di ricerca e assistenza tecnica di
alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del
made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonche'
delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da
approvare con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa
della Fondazione, ne individua le categorie di
partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici,
le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la
loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di
gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa
con le universita', l'attivazione di almeno 1 borsa di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al
comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in
esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino
ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere
immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al
quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e
modalita' da definire con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con
le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al
personale immesso compete il trattamento economico
spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun
dipendente e' inquadrato, senza tenere conto
dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il
precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente
comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000
euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno
presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della
citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette
attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.»