Art. 27 
 
                       Fondazione Ugo Bordoni 
 
  1. All'articolo  41  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al ((comma 5,)) il primo, il secondo, il  terzo  e  il  quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo  Bordoni  e'
riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con  lo  scopo  di
promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e  l'alta
formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema  produttivo
nazionale, ed  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy. La Fondazione  e'  un  ente  finalizzato
alla ricerca,  all'innovazione  tecnologica  e  alla  prestazione  di
servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy  e  altre  amministrazioni  pubbliche  nella  soluzione
organica  ed  interdisciplinare   di   problematiche   di   carattere
scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio  connesse  alle   attivita'   del   Ministero   e   delle
amministrazioni  pubbliche.  Per  il  perseguimento   della   propria
missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e  valuta,  anche
utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero,  attivita'  di
studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di  telecomunicazioni
di nuova generazione, delle tecnologie emergenti,  dell'economia  dei
dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente
con altri enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  con  i  centri  di
competenza ad alta specializzazione e con la  rete  territoriale  del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in   Italy,   al   fine   di
razionalizzare le attivita'  legate  ai  processi  di  trasformazione
digitale,  canalizzare  le  risorse  sulla  base  della   domanda   e
massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La  Fondazione,
nella sua missione di promozione  dello  sviluppo  ((tecnologico  del
Paese, puo'))  instaurare  rapporti  con  le  Universita',  con  enti
pubblici e privati, con le  imprese,  sia  a  livello  nazionale  che
internazionale. La Fondazione partecipa  attivamente  a  progetti  di
ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza  corsi  e  seminari
sulle tecnologie di frontiera, pubblica su  riviste  scientifiche  di
settore i propri risultati e partecipa a convegni  e  conferenze  sia
nazionali   che   internazionali.   La   Fondazione,   su   richiesta
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  ovvero  di  altre
Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento  su  argomenti  di  carattere  tecnico,  economico  e
regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con  le
altre amministrazioni pubbliche e con  l'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e  altre  Autorita'  amministrative  indipendenti
sono   stabilite,   nei    limiti    delle    disponibilita'    delle
amministrazioni, attraverso apposite convenzioni,  predisposte  sulla
base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche  cui  la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta  ad  attenersi  nell'assolvere  agli
incarichi ad essa affidati.»; 
    b) ((al comma 6, il)) primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza  con  le  attivita'  indicate  al
comma 5 e con la finalita' ((prevalente e specifica))  di  ricerca  e
assistenza tecnica di alto profilo  in  favore  del  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy,  di  altre  amministrazioni  pubbliche,
nonche' delle autorita' amministrative indipendenti. Lo  statuto,  da
approvare ((con decreto del Ministro)) delle imprese e  del  made  in
Italy, disciplina  i  compiti  e  la  struttura  organizzativa  della
Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi  di
amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione  e  i
relativi poteri,  la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
controlli  di  gestione  e  di  risultato.  La  Fondazione  sostiene,
d'intesa con le universita',  l'attivazione  di  almeno  1  borsa  di
dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di cui al comma 5.». 
  2. In conseguenza di quanto disposto al comma  1  il  Consiglio  di
amministrazione  della  Fondazione  Ugo  Bordoni   decade   trascorsi
((trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto)) e si procede al relativo rinnovo. 
  3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
          n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni) 
              1.  Nell'ambito  dell'attivita'  del  Ministero   delle
          comunicazioni nel campo  dello  sviluppo  delle  tecnologie
          delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
          sicurezza delle reti e della  tutela  delle  comunicazioni,
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
          delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di  studio
          e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con  enti
          ed istituti di  ricerca  specializzati  nel  settore  delle
          poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
          normativa tecnica, di certificazione e di  omologazione  di
          apparecchiature e sistemi, di formazione del personale  del
          Ministero e di altre  organizzazioni  pubbliche  e  private
          sulla base dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge 1º dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71.  Presso
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione   opera   la    Scuola    superiore    di
          specializzazione in telecomunicazioni ai  sensi  del  regio
          decreto   19   agosto   1923,   n.   2483,   e   successive
          modificazioni. 
              2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma  1,  all'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione   e'
          attribuita    autonomia     scientifica,     organizzativa,
          amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
          legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
          attivita' di ricerca sono versati all'entrata del  bilancio
          dello Stato per  essere  successivamente  riassegnati,  con
          decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  allo
          stato di previsione del  Ministero  delle  comunicazioni  -
          centro   di   responsabilita'   amministrativa    «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione»  e  destinati   all'espletamento   delle
          attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
          della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,
          della  legge  14  gennaio  1994,  n.   20,   e   successive
          modificazioni, e al potere di  indirizzo  e  vigilanza  del
          Ministero delle comunicazioni. 
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni acquista la  denominazione  di  Consiglio
          superiore delle comunicazioni  ed  assume  tra  le  proprie
          attribuzioni quelle riconosciute in  base  all'articolo  1,
          comma 24, della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  al  Forum
          permanente per le comunicazioni,  che  e'  conseguentemente
          soppresso e nella cui dotazione  finanziaria  il  Consiglio
          succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge,  i  componenti  del  Consiglio
          cessano  dalla  carica.  Il   Consiglio   superiore   delle
          comunicazioni e'  organo  consultivo  del  Ministero  delle
          comunicazioni  con  compiti  di  proposta  nei  settori  di
          competenza del Ministero. Con regolamento da emanare  entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, su proposta del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 
              4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
          propri organi periferici, esercita la vigilanza  sui  tetti
          di radiofrequenze compatibili con la salute umana  anche  a
          supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
          22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le  competenze  del
          Ministero della salute. 
              5.  La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'   riconosciuta
          istituzione di alta cultura  e  ricerca  con  lo  scopo  di
          promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese
          e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo  del
          sistema  produttivo  nazionale,  ed  e'   sottoposta   alla
          vigilanza del Ministero delle imprese e del made in  Italy.
          La  Fondazione  e'  un  ente  finalizzato   alla   ricerca,
          all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e
          coadiuva operativamente il Ministero delle  imprese  e  del
          made in  Italy  e  altre  amministrazioni  pubbliche  nella
          soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di
          carattere  scientifico,  tecnico,  economico,  finanziario,
          gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita'
          del Ministero e delle  amministrazioni  pubbliche.  Per  il
          perseguimento  della   propria   missione   la   Fondazione
          pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando  e
          valorizzando  i  laboratori  del  Ministero,  attivita'  di
          studio  e  ricerca  nel  campo  delle  reti  e  sistemi  di
          telecomunicazioni di nuova  generazione,  delle  tecnologie
          emergenti,  dell'economia  dei  dati  e  del   business   e
          management. La Fondazione collabora attivamente  con  altri
          enti  pubblici  nazionali  di  ricerca,  con  i  centri  di
          competenza  ad  alta  specializzazione  e   con   la   rete
          territoriale del Ministero delle  imprese  e  del  made  in
          Italy, al fine di razionalizzare  le  attivita'  legate  ai
          processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse
          sulla base della domanda e  massimizzare  le  ricadute  sul
          tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua  missione
          di promozione dello sviluppo  tecnologico  del  Paese  puo'
          instaurare rapporti con le Universita', con enti pubblici e
          privati, con  le  imprese,  sia  a  livello  nazionale  che
          internazionale.  La  Fondazione  partecipa  attivamente   a
          progetti  di  ricerca   finanziati   dall'Unione   europea,
          organizza corsi e seminari sulle tecnologie  di  frontiera,
          pubblica  su  riviste  scientifiche  di  settore  i  propri
          risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali
          che   internazionali.   La   Fondazione,    su    richiesta
          dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ovvero
          di  altre  Autorita'  amministrative  indipendenti,  svolge
          attivita' di ricerca ed  approfondimento  su  argomenti  di
          carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di
          collaborazione   con   il   Ministero,   con    le    altre
          amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie
          nelle  comunicazioni  e  altre   Autorita'   amministrative
          indipendenti   sono    stabilite,    nei    limiti    delle
          disponibilita' delle amministrazioni,  attraverso  apposite
          convenzioni,   predisposte   sulla   base   di   atti   che
          stabiliscono  le  condizioni  anche   economiche   cui   la
          Fondazione   Ugo   Bordoni   e'   tenuta    ad    attenersi
          nell'assolvere  agli  incarichi  ad   essa   affidati.   Al
          finanziamento  della  Fondazione  lo   Stato   contribuisce
          mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni  2002,
          2003 e 2004 di 5.165.000 euro  per  spese  di  investimento
          relative alle attivita' di ricerca. Al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni.  Prosegue  senza
          soluzione di continuita', rimanendo confermato,  il  regime
          convenzionale tra il Ministero  delle  comunicazioni  e  la
          Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
          marzo  2001,  recante  la   disciplina   delle   reciproche
          prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e  la
          regolazione  dei   conseguenti   rapporti.   Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la Fondazione Ugo Bordoni  realizza  altresi'  la  rete  di
          monitoraggio  dei  livelli  di  campo  elettromagnetico   a
          livello nazionale, a valere sui fondi di  cui  all'articolo
          112 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  secondo  le
          modalita' stabilite da apposita convenzione. 
              6. Lo statuto,  l'organizzazione  e  i  ruoli  organici
          della Fondazione Ugo Bordoni sono  ridefiniti  in  coerenza
          con le attivita' indicate al comma 5 e  con  la  finalita',
          prevalente e specifica di ricerca e assistenza  tecnica  di
          alto profilo in favore del Ministero delle  imprese  e  del
          made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche,  nonche'
          delle autorita' amministrative indipendenti. Lo statuto, da
          approvare con decreto del Ministro delle imprese e del made
          in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa
          della   Fondazione,   ne   individua   le   categorie    di
          partecipanti, gli organi di amministrazione e  scientifici,
          le modalita' della loro elezione e i  relativi  poteri,  la
          loro durata, gli ambiti  di  attivita'  e  i  controlli  di
          gestione e di risultato. La Fondazione  sostiene,  d'intesa
          con le universita', l'attivazione  di  almeno  1  borsa  di
          dottorato all'anno per ciascuna delle attivita' di  cui  al
          comma  5.  I  dipendenti  della  Fondazione  risultanti  in
          esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque  fino
          ad un massimo di 80  unita',  possono  chiedere  di  essere
          immessi, anche in  soprannumero,  nel  ruolo  dell'Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione e del Ministero delle  comunicazioni,  al
          quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e
          modalita'  da  definire  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, di concerto con il Ministro per la  funzione
          pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con
          le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al
          personale  immesso   compete   il   trattamento   economico
          spettante agli appartenenti alla qualifica in  cui  ciascun
          dipendente    e'    inquadrato,    senza    tenere    conto
          dell'anzianita' giuridica  ed  economica  maturata  con  il
          precedente rapporto. Per le finalita' di  cui  al  presente
          comma, e' autorizzata la spesa annua massima  di  4.648.000
          euro a decorrere dall'anno 2002, cui si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  delle  comunicazioni.  I  dipendenti  che  hanno
          presentato  domanda   di   inquadramento   possono   essere
          mantenuti  in  servizio  presso  la  Fondazione   fino   al
          completamento delle procedure concorsuali. 
              7.  Al  fine   di   incentivare   lo   sviluppo   della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,  in  aggiunta  a  quanto   gia'   previsto   dal
          decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  il
          Ministero  delle  comunicazioni   promuove   attivita'   di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri  e  di  servizi  interattivi,   con   particolare
          riguardo  alle   applicazioni   di   carattere   innovativo
          nell'area dei servizi pubblici  e  dell'interazione  tra  i
          cittadini e le  amministrazioni  dello  Stato,  avvalendosi
          della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma  6,
          lettera d), della  legge  31  luglio  1997,  n.  249.  Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo Bordoni attraverso  convenzioni  da  stipulare  tra  la
          medesima   Fondazione    e    soggetti    abilitati    alla
          sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5  del
          2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66  del
          2001, e della deliberazione n.  435/01/CONS  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni del 15  novembre  2001,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n.  284  del  6  dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto  dall'articolo  29  della
          citata  deliberazione  n.  435/01/CONS,  per  le   predette
          attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su  base  non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili. 
              8. All'articolo 2-bis, comma 10, del  decreto-legge  23
          gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  20  marzo  2001,  n.  66,  dopo  le  parole:   «sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
          le seguenti: «che esercita  la  vigilanza  e  il  controllo
          sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da  quelle
          rilasciate   dall'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni». 
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito locale che alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge   risultino   debitrici   per   canoni   di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione  debitoria,  senza  applicazione  di   interessi,
          mediante pagamento di quanto dovuto, da  effettuarsi  entro
          novanta giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate  da
          parte  del  Ministero  delle  comunicazioni,  in   un'unica
          soluzione se l'importo e' inferiore ad euro  5.000,  ovvero
          in un numero massimo di cinque rate  mensili  di  ammontare
          non inferiore ad euro 2.000, con  scadenza  a  partire  dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione, se l'importo e' pari  o  superiore  ad  euro
          5.000.»