((Art. 27 bis 
 
             Disposizioni in materia di atti e documenti 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, negli atti e  nei  documenti  delle
pubbliche amministrazioni  il  termine:  «razza»  e'  sostituito  dal
seguente: «nazionalita'».))