Art. 14
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente
((decreto legislativo)) e qualora richiesto dalla valutazione dei
rischi di cui all'((articolo 28))»;
((a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 e' inserito il
seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e
alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"));
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «((e-bis) in
occasione della visita medica preventiva o della visita medica
preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al
lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio
rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne
valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento))»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti
destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta
la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per
l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «((,)) e dell'articolo 73, comma 4-bis»;
((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole:
«Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le
seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 17
gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»)).
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 18, 21, comma 1, 25, comma
1, 37, comma 2, 71, comma 12, 72, comma 2, 73, comma 4, 87,
comma 2 e 98, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», come modificati
dalla presente legge:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo
28;
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita';
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato
esclusivamente in azienda
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono
esentati da qualsiasi responsabilita' civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di
cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e
alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non
assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta
con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,
alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di
cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione
scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla
fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici
statali si intendono assolti con l'effettuazione della
valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla
quale sia seguita la programmazione degli interventi
necessari nel limite delle risorse disponibili.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.»
«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o
servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'
alle disposizioni di cui al titolo III , nonche' idonee
opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui
al titolo IV;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
o subappalto.»
«Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione
della salute", secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e
la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima; l'originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva
o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di
cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire
copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla
risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta
il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento;
f);
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicita' diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate
ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il
nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale
specificato.»
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - Omissis.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
Omissis.»
«Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro). - Omissis.
12. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
competente.
Omissis.»
«Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso). - Omissis.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di
lavoro senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza.
Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per
tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del
soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o
del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e
addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati
per l'utilizzo.
Omissis.»
«Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento).
- Omissis.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere
causati ad altre persone.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione
e al proprio addestramento specifico al fine di garantire
l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Omissis.»
«Art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso). -
Omissis.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai
punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e
dell'articolo 73, comma 4-bis);
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a),
b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83,
comma 1, e 85, comma 1.»
«Art. 98 (Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori). - 1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di
cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007,
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004, nonche' attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
laurea conseguita in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
119 del 25 maggio 2009, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per
almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o
perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.».