Art. 14 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «presente
decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «presente
((decreto legislativo)) e qualora  richiesto  dalla  valutazione  dei
rischi di cui all'((articolo 28))»; 
    ((a-bis) all'articolo 18,  dopo  il  comma  3.2  e'  inserito  il
seguente:  "3.3.  Gli  obblighi   previsti   dal   presente   decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute  alla  fornitura  e
alla manutenzione  degli  edifici  scolastici  statali  si  intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale  sia  seguita  la  programmazione  degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili")); 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»; 
    c) all'articolo 25, comma 1: 
      1) dopo la lettera e) e' inserita  la  seguente:  «((e-bis)  in
occasione della  visita  medica  preventiva  o  della  visita  medica
preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41,  richiede  al
lavoratore di esibire copia della cartella  sanitaria  e  di  rischio
rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di  lavoro  e  ne
valuta il contenuto  ai  fini  della  formulazione  del  giudizio  di
idoneita',  salvo  che   ne   sia   oggettivamente   impossibile   il
reperimento))»; 
      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in  caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»; 
    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei
soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti
destinatari della stessa.»; 
    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di
incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»; 
    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta
la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle
disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per
l'utilizzo.»; 
    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e
sicuro.»; 
    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «((,)) e dell'articolo 73, comma 4-bis»; 
    ((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b),  dopo  le  parole:
«Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre  2000,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero laurea conseguita  in  Tecniche  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai  sensi
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  17
gennaio 1997, n. 58, e  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 18, 21, comma 1, 25,  comma
          1, 37, comma 2, 71, comma 12, 72, comma 2, 73, comma 4, 87,
          comma 2 e 98, comma 1, del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81  «Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»,  come  modificati
          dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                  a)    nominare    il    medico    competente    per
          l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei   casi
          previsti  dal  presente  decreto  legislativo   e   qualora
          richiesto dalla valutazione dei rischi di cui  all'articolo
          28; 
                  b)   designare   preventivamente    i    lavoratori
          incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  luoghi  di
          lavoro  in  caso  di  pericolo  grave   e   immediato,   di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza; 
                  b-bis) individuare il preposto  o  i  preposti  per
          l'effettuazione  delle  attivita'  di  vigilanza   di   cui
          all'articolo 19. I contratti e gli  accordi  collettivi  di
          lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
          per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  precedente
          periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio  alcuno  a
          causa dello svolgimento della propria attivita'; 
                  c) nell'affidare i compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                  d) fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                  e)  prendere  le   misure   appropriate   affinche'
          soltanto  i  lavoratori   che   hanno   ricevuto   adeguate
          istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
          li espongono ad un rischio grave e specifico; 
                  f) richiedere l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                  g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
                  g-bis) nei casi di sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
                  h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                  i) informare il piu' presto possibile i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                  l)  adempiere  agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                  m) astenersi, salvo eccezione debitamente  motivata
          da  esigenze  di  tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato; 
                  n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                  o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r); il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda 
                  p) elaborare il documento di cui  all'articolo  26,
          comma  3  anche  su  supporto  informatico  come   previsto
          dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e  per
          l'espletamento    della    sua    funzione,     consegnarne
          tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori  per
          la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente  in
          azienda; 
                  q) prendere appropriati provvedimenti  per  evitare
          che le misure tecniche adottate possano causare rischi  per
          la  salute  della  popolazione  o  deteriorare   l'ambiente
          esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
          rischio; 
                  r)  comunicare  in  via  telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla  ricezione
          del certificato medico, a fini statistici e informativi,  i
          dati e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro
          che comportino l'assenza dal lavoro di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque  assolto  per  mezzo   della   denuncia   di   cui
          all'articolo 53 del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  s) consultare il rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
                  t) adottare le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                  u) nell'ambito dello svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                  v)  nelle  unita'  produttive  con   piu'   di   15
          lavoratori,  convocare  la  riunione   periodica   di   cui
          all'articolo 35; 
                  z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                  aa)  comunicare  in  via  telematica  all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
                  bb) vigilare affinche' i  lavoratori  per  i  quali
          vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti
          alla mansione  lavorativa  specifica  senza  il  prescritto
          giudizio di idoneita'. 
                1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
                2. Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio  di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                  a) la natura dei rischi; 
                  b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                  c) la descrizione degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                  d) i dati di cui al comma 1, lettera r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                  e)  i  provvedimenti  adottati  dagli   organi   di
          vigilanza. 
                3. Gli obblighi relativi agli interventi  strutturali
          e di manutenzione necessari per assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
                3.1. I dirigenti delle istituzioni  scolastiche  sono
          esentati    da    qualsiasi     responsabilita'     civile,
          amministrativa e  penale  qualora  abbiano  tempestivamente
          richiesto gli interventi strutturali e di  manutenzione  di
          cui al comma 3, necessari per assicurare la  sicurezza  dei
          locali e degli edifici assegnati, adottando  le  misure  di
          carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
          risorse disponibili a legislazione vigente.  In  ogni  caso
          gli interventi relativi all'installazione degli impianti  e
          alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
          di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici  non
          assegnati alle istituzioni scolastiche nonche'  ai  vani  e
          locali tecnici e ai tetti e  sottotetti  delle  sedi  delle
          istituzioni     scolastiche      restano      a      carico
          dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme  o  delle
          convenzioni vigenti, alla loro  fornitura  e  manutenzione.
          Qualora i dirigenti, sulla base  della  valutazione  svolta
          con la diligenza del buon padre di  famiglia,  rilevino  la
          sussistenza di  un  pericolo  grave  e  immediato,  possono
          interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
          degli edifici assegnati, nonche'  ordinarne  l'evacuazione,
          dandone   tempestiva   comunicazione    all'amministrazione
          tenuta, ai sensi delle norme o delle  convenzioni  vigenti,
          alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
          autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
          precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
          codice penale. 
                3.2. Per le sedi delle  istituzioni  scolastiche,  la
          valutazione  dei  rischi  strutturali   degli   edifici   e
          l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli  sono
          di esclusiva  competenza  dell'amministrazione  tenuta,  ai
          sensi delle norme o delle convenzioni  vigenti,  alla  loro
          fornitura e manutenzione. Il documento  di  valutazione  di
          cui al comma 2 e' redatto  dal  dirigente  dell'istituzione
          scolastica congiuntamente  all'amministrazione  tenuta,  ai
          sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,   alla
          fornitura  e  manutenzione  degli  edifici.   Il   Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   stabilisce   le   modalita'   di
          valutazione congiunta  dei  rischi  connessi  agli  edifici
          scolastici. 
                3.3.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto
          legislativo a  carico  delle  amministrazioni  tenute  alla
          fornitura e  alla  manutenzione  degli  edifici  scolastici
          statali si  intendono  assolti  con  l'effettuazione  della
          valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2,  alla
          quale  sia  seguita  la  programmazione  degli   interventi
          necessari nel limite delle risorse disponibili. 
                3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.» 
                «Art.  21  (Disposizioni   relative   ai   componenti
          dell'impresa familiare  di  cui  all'articolo  230-bis  del
          codice civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I  componenti
          dell'impresa familiare  di  cui  all'articolo  230-bis  del
          codice civile, i lavoratori autonomi che compiono  opere  o
          servizi ai sensi dell'articolo 2222 del  codice  civile,  i
          coltivatori  diretti  del  fondo,  i  soci  delle  societa'
          semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani  e  i
          piccoli commercianti devono: 
                  a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'
          alle disposizioni di cui al titolo  III  ,  nonche'  idonee
          opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui
          al titolo IV; 
                  b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
          ed utilizzarli conformemente alle disposizioni  di  cui  al
          titolo III; 
                  c) munirsi di apposita  tessera  di  riconoscimento
          corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
          qualora effettuino la  loro  prestazione  in  un  luogo  di
          lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
          o subappalto.» 
                «Art. 25 (Obblighi del medico competente).  -  1.  Il
          medico competente: 
                  a) collabora con il  datore  di  lavoro  e  con  il
          servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione  dei
          rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
          della sorveglianza sanitaria,  alla  predisposizione  della
          attuazione delle misure per la tutela della salute e  della
          integrita' psico-fisica dei  lavoratori,  all'attivita'  di
          formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
          la parte di competenza, e alla organizzazione del  servizio
          di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
          lavorazione  ed  esposizione  e  le   peculiari   modalita'
          organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
          e valorizzazione  di  programmi  volontari  di  "promozione
          della salute", secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale; 
                  b) programma ed effettua la sorveglianza  sanitaria
          di  cui  all'articolo  41  attraverso  protocolli  sanitari
          definiti in funzione dei  rischi  specifici  e  tenendo  in
          considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati; 
                  c) istituisce,  aggiorna  e  custodisce,  sotto  la
          propria  responsabilita',  una  cartella  sanitaria  e   di
          rischio  per  ogni  lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza
          sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del
          segreto  professionale  e,  salvo  il  tempo   strettamente
          necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria  e
          la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo  di
          custodia concordato al  momento  della  nomina  del  medico
          competente; 
                  d) consegna al datore di  lavoro,  alla  cessazione
          dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con  salvaguardia
          del segreto professionale; 
                  e) consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione  del
          rapporto di lavoro, copia della  cartella  sanitaria  e  di
          rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
          alla  conservazione  della  medesima;   l'originale   della
          cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
          di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, da parte del datore di  lavoro,  per  almeno  dieci
          anni,  salvo  il  diverso   termine   previsto   da   altre
          disposizioni del presente decreto; 
                  e-bis) in occasione della visita medica  preventiva
          o della visita medica preventiva in  fase  preassuntiva  di
          cui all'articolo 41,  richiede  al  lavoratore  di  esibire
          copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla
          risoluzione del precedente rapporto di lavoro e  ne  valuta
          il contenuto ai fini della  formulazione  del  giudizio  di
          idoneita', salvo che ne sia oggettivamente  impossibile  il
          reperimento; 
                  f); 
                  g)  fornisce   informazioni   ai   lavoratori   sul
          significato   della   sorveglianza   sanitaria   cui   sono
          sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
          a  lungo  termine,  sulla  necessita'  di   sottoporsi   ad
          accertamenti   sanitari   anche    dopo    la    cessazione
          dell'attivita' che comporta l'esposizione  a  tali  agenti.
          Fornisce altresi', a richiesta,  informazioni  analoghe  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
                  h)  informa   ogni   lavoratore   interessato   dei
          risultati della sorveglianza sanitaria di cui  all'articolo
          41 e, a richiesta dello stesso, gli  rilascia  copia  della
          documentazione sanitaria; 
                  i)  comunica  per  iscritto,  in  occasione   delle
          riunioni di cui all'articolo 35, al datore  di  lavoro,  al
          responsabile del servizio  di  prevenzione  protezione  dai
          rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza,
          i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
          effettuata e fornisce indicazioni sul significato di  detti
          risultati ai fini della  attuazione  delle  misure  per  la
          tutela della salute e  della  integrita'  psico-fisica  dei
          lavoratori; 
                  l) visita gli ambienti di lavoro almeno  una  volta
          all'anno o a cadenza diversa che stabilisce  in  base  alla
          valutazione dei rischi; 
                  la  indicazione   di   una   periodicita'   diversa
          dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro  ai
          fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
          rischi; 
                  m)  partecipa  alla  programmazione  del  controllo
          dell'esposizione dei lavoratori i cui  risultati  gli  sono
          forniti con tempestivita' ai  fini  della  valutazione  del
          rischio e della sorveglianza sanitaria; 
                  n)  comunica,   mediante   autocertificazione,   il
          possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo  38  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali entro il termine di sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              n-bis) in caso di  impedimento  per  gravi  e  motivate
          ragioni, comunica per  iscritto  al  datore  di  lavoro  il
          nominativo di un sostituto, in possesso  dei  requisiti  di
          cui all'articolo 38, per l'adempimento  degli  obblighi  di
          legge   durante   il    relativo    intervallo    temporale
          specificato.» 
                
                «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti). - Omissis. 
                2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
          2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
          rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del
          presente decreto in  materia  di  formazione,  in  modo  da
          garantire: 
                  a) l'individuazione  della  durata,  dei  contenuti
          minimi e delle modalita' della  formazione  obbligatoria  a
          carico del datore di lavoro; 
                  b) l'individuazione delle modalita' della  verifica
          finale di apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di
          tutti i percorsi formativi e di  aggiornamento  obbligatori
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle
          modalita' delle verifiche  di  efficacia  della  formazione
          durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; 
                  b-bis)  il  monitoraggio  dell'applicazione   degli
          accordi in materia  di  formazione,  nonche'  il  controllo
          sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
          riferimento, sia da  parte  dei  soggetti  che  erogano  la
          formazione, sia da parte  dei  soggetti  destinatari  della
          stessa. 
                Omissis.» 
                «Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro). - Omissis. 
                12.  I  soggetti  privati  abilitati  acquistano   la
          qualifica di incaricati di pubblico servizio  e  rispondono
          direttamente  alla  struttura   pubblica   titolare   della
          funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
          competente. 
                Omissis.» 
                «Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei  concedenti
          in uso). - Omissis. 
                2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature  di
          lavoro senza operatore deve,  al  momento  della  cessione,
          attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
          efficienza a fini di sicurezza. 
              Deve altresi' acquisire e  conservare  agli  atti,  per
          tutta  la  durata  del   noleggio   o   della   concessione
          dell'attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del
          soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso,  o
          del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta  formazione  e
          addestramento  specifico,  effettuati  conformemente   alle
          disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati
          per l'utilizzo. 
                Omissis.» 
                «Art. 73 (Informazione, formazione e  addestramento).
          - Omissis. 
                4.  Il  datore  di  lavoro   provvede   affinche'   i
          lavoratori  incaricati  dell'uso  delle  attrezzature   che
          richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di  cui
          all'articolo  71,  comma  7,   ricevano   una   formazione,
          informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
          consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e
          sicuro, anche in relazione ai  rischi  che  possano  essere
          causati ad altre persone. 
                4-bis.  Il  datore  di  lavoro  che  fa   uso   delle
          attrezzature che richiedono conoscenze particolari  di  cui
          all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria  formazione
          e al proprio addestramento specifico al fine  di  garantire
          l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. 
                Omissis.» 
                «Art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
          dirigente, del noleggiatore e del  concedente  in  uso).  -
          Omissis. 
                2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
          la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da
          2.500 a 6.400 euro per la violazione: 
                  a) dell'articolo 70, comma 1; 
                  b) dell'articolo  70,  comma  2,  limitatamente  ai
          punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1,  5.9.2,  5.13.8  e
          5.13.9 dell'allegato V, parte II; 
                  c) dell'articolo 71, commi  1,  2,  4,  7  e  8,  e
          dell'articolo 73, comma 4-bis); 
                  d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere  a),
          b) e d), e 5; 
                  e) degli articoli 80, comma 1,  82,  comma  1,  83,
          comma 1, e 85, comma 1.» 
                «Art. 98 (Requisiti  professionali  del  coordinatore
          per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione  dei
          lavori). - 1. Il coordinatore per  la  progettazione  e  il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono  essere  in
          possesso di uno dei seguenti requisiti: 
                  a)  laurea  magistrale  conseguita  in  una   delle
          seguenti classi: 
                    LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73,  LM-74,  di
          cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007,
          ovvero  laurea  specialistica  conseguita  nelle   seguenti
          classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S,  di  cui  al
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  in  data  28  novembre   2000,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero  corrispondente
          diploma  di  laurea  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5
          maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
          21 agosto 2004, nonche' attestazione, da parte di datori di
          lavoro  o  committenti,   comprovante   l'espletamento   di
          attivita' lavorativa  nel  settore  delle  costruzioni  per
          almeno un anno; 
                  b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7,  L8,
          L9, L17, L23, di cui al predetto  decreto  ministeriale  in
          data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita  nelle  classi
          8,  9,  10,   4,   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,  ovvero
          laurea   conseguita   in   Tecniche    della    prevenzione
          nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4,
          ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58,  e  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          19 febbraio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          119 del 25 maggio 2009, nonche' attestazione, da  parte  di
          datori di lavoro o committenti, comprovante  l'espletamento
          di attivita' lavorative nel settore delle  costruzioni  per
          almeno due anni; 
                  c) diploma  di  geometra  o  perito  industriale  o
          perito agrario  o  agrotecnico,  nonche'  attestazione,  da
          parte  di  datori  di  lavoro  o  committenti,  comprovante
          l'espletamento di attivita' lavorativa  nel  settore  delle
          costruzioni per almeno tre anni.».