Art. 15
Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
dell'attivita' ispettiva
1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di
evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con
immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e
definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. ((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese
disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione
applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei
controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.))
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, ((del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto)) legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali ((, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE)) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.