Art. 17
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli
studenti ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni
ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i
percorsi di istruzione e formazione professionale e le Universita',
deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1°
gennaio 2018, durante le attivita' formative, e' istituito, presso il
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), un Fondo con una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , ((del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto)) del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano
triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e ((avvalendosi
delle risorse disponibili a legislazione vigente)), il docente
coordinatore di progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio
qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento((, nonche' ogni altro segno distintivo utile a
identificare gli studenti)). L'integrazione al documento di
valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e'
allegata alla Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza
maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e ((all'eventuale)) partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze
trasversali e per ((l'orientamento»));
b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento.»
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 85, terzo comma, del decreto
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 85. - Omissis.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi,
ai fratelli e sorelle, [aventi rispettivamente i requisiti
di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]. Qualora non
esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a
chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione
della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo
previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 784, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Omissis
784. I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono
ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019,
sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale
del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e
nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti
tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno dei licei.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 41, della legge 13
luglio 2015, n.107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), come modificato dalla
presente legge:
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e'
istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura il registro nazionale per
l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e' istituito
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico,
e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in
cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per
ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero
massimo degli studenti ammissibili nonche' i periodi
dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di
alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono
essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro;
tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative all'anagrafica, all'attivita' svolta,
ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli
altri operatori della filiera delle imprese che attivano
percorsi di alternanza, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche'
all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e l'eventuale
partecipazione a forme di raccordo organizzativo con
associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
Omissis.»