Art. 18
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore
1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela
assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per
l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del testo unico
di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di
insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo
4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto)) del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle
seguenti categorie)):
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di
docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche'
ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (( (IFTS), dei)) percorsi
di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti
delle universita' e delle ((istituzioni dell'alta formazione))
artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi
verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita'
didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti
nell'ambito delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta
formativa e nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre
Istituzioni gia' indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a 17,3 milioni di euro ((per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro
per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025,)) si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva
spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, terzo comma, e l'articolo 4,
primo comma, n. 5), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
«Art. 1. - Omissis.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando
non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere
o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario,
per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per
la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o
deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il
diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a
lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione,
di approvvigionamento, di distribuzione del gas,
dell'acqua, dell'energia, elettrica, compresi quelli
relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche,
telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di
costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee
e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di
parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di
merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui
all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n.
2207, concernente norme per la navigazione aerea,
convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con
galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o
prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali
bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline,
compresi il trattamento e la lavorazione delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del
gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di
navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o
del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato Il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese
le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve
di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia
degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e
negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali 28)
per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche
nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Omissis.»
«Art. 4. - Omissis.
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
Omissis.».