((Art. 18 - bis
Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5
milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75
del 18 maggio 2023.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 1187, della legge 24
novembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Omissis.
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro - Determinazione importi anno 2023):
«Art. 1. - Ferme restando le procedure, i requisiti e
le modalita' di accesso ai benefici del Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008,
richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica
elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1°
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, l'importo della
prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo
decreto ministeriale 19 novembre 2008 e' determinato
secondo le seguenti tipologie distinte per numerosita' del
nucleo familiare:
====================================================================
| Tipologia | N. superstiti | Importo per nucleo superstiti (euro) |
+===========+===============+======================================+
| A | 1 | 4.000,00 |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
| B | 2 | 7.500,00 |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
| C | 3 | 11.000,00 |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
| D | Piu' di 3 | 14.500,00 |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
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