((Art. 18 - bis 
 
        Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie 
             delle vittime di gravi infortuni sul lavoro 
 
  1. Il Fondo di sostegno per le  famiglie  delle  vittime  di  gravi
infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato,  per  l'anno  2023,  di  5
milioni di euro. 
  2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. All'attuazione delle  previsioni  di  cui  al  comma  1  e  alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione  del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede,  per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui  all'articolo  1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  75
del 18 maggio 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1187, della  legge  24
          novembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
                «Omissis. 
                1187. Al fine di assicurare un adeguato e  tempestivo
          sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti  sul
          lavoro, anche  per  i  casi  in  cui  le  vittime  medesime
          risultino prive della copertura  assicurativa  obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e'  istituito
          presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
          il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
          infortuni sul lavoro di seguito denominato Fondo. Al  Fondo
          e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definite  le  tipologie  dei  benefici
          concessi,  ivi  comprese  anticipazioni  sulle  prestazioni
          erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le  modalita'  di
          accesso agli stessi. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 186,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019): 
                «Omissis. 
                186. Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai
          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630
          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1  milioni
          di euro per l'anno 2022,  di  169,3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno  2024,  di
          71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di  8,9  milioni  di
          euro  per  l'anno  2026.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate  e  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la  decorrenza  dell'indennita'
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti di cui al comma 180,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 185, e, a parita'  degli  stessi,  in  ragione
          della data di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di
          garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
          al numero programmato in relazione  alle  predette  risorse
          finanziarie. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto del Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18  maggio  2023
          (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime  di  gravi
          infortuni sul lavoro - Determinazione importi anno 2023): 
                «Art. 1. - Ferme restando le procedure, i requisiti e
          le modalita' di accesso ai benefici del Fondo  di  sostegno
          per le  famiglie  delle  vittime  di  gravi  infortuni  sul
          lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali  19  novembre  2008,
          richiamato in premessa, e tenuto conto della  nota  tecnica
          elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1°
          gennaio  2023  e  il  31  dicembre  2023,  l'importo  della
          prestazione di cui all'articolo 1, comma  1,  del  medesimo
          decreto  ministeriale  19  novembre  2008  e'   determinato
          secondo le seguenti tipologie distinte per numerosita'  del
          nucleo familiare: 
    
====================================================================
| Tipologia | N. superstiti | Importo per nucleo superstiti (euro) |
+===========+===============+======================================+
|     A     |        1      |              4.000,00                |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
|     B     |        2      |              7.500,00                |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
|     C     |        3      |             11.000,00                |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
|     D     |    Piu' di 3  |             14.500,00                |
+-----------+---------------+--------------------------------------+
    
              .»