Art. 4
Proroga di termini in materia fiscale
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31
ottobre»;
b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera
c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a
partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data,
i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del
cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche continuano a essere trasmessi con le modalita' e secondo i
termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale ((n. 135 dell'11 giugno 1999)).
((2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al
comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «15-quater» e' soppressa;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n.
146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del
2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».))
3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di
cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto
2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione ((del presente decreto))
e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.
((3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma
496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva
dell'indennizzo e' determinata sulla base delle risultanze
istruttorie e dei dati gia' acquisiti dalla Commissione tecnica di
cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in
relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini
dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia' indicato,
l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro
il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalita' telematica
tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2023». A tal fine e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per
l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre
2023.
3-sexies. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita'
fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad
effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono
provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati
entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione
di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse
corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano,
oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli
stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel
medesimo comma 3-sexies.
3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno
2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento
presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi
dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito
complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello
derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti
al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza
tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e
utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo
previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 e'
incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023,
secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15
novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e
delle finanze, relativi, per ciascuna unita' immobiliare oggetto
degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite
proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del
2015 oppure alle rendite definitive, se gia' determinate dall'Agenzia
delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in
catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di
aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione
l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle
finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo
delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria
catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.
3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies,
pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 232, 233,
235, 237, 241 e 243, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
per cento annuo; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Omissis
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita
dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.
Omissis
237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
238. - 240. Omissis
241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.
Omissis
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese
ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente
revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.):
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
30 settembre;
c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti
alla lettera c);
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, nonche'
le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.»
- Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
(Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°(gradi) al
30 settembre;
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'articolo 16.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 63 e 683
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
63. Per il completamento delle attivita' del Fondo
indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre
2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 ottobre
2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro
per l'anno 2022.
Omissis
683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del
medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021,
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune:
«Art. 40 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: "Entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura
di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria pubblica la graduatoria finale" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale della procedura di interpello";
b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. In sede di prima applicazione della presente
legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento".
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:
"3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".
La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi
notificati a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del
numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria"
della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per
la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita'
ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando
gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a
depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria
della Corte di cassazione un elenco delle controversie per
le quali e' stata presentata domanda di definizione, con
l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma
197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al
comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai
sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto
2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui
al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare,
entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte
di cassazione un elenco delle controversie per le quali e'
stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione
dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di
provvedimento di diniego.
4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in
essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso
amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso
ultimabili sino alla scadenza naturale, previa
autorizzazione del relativo organo di auto-governo.
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 31
agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e
di processo tributari):
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1°(gradi) gennaio 2023 qualora abbiano compiuto
settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022,
ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta'
nel corso dell'anno 2023;
b) il 1°(gradi) gennaio 2024 qualora abbiano compiuto
settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero
al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2024;
c) il 1°(gradi) gennaio 2025 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2025;
d) il 1°(gradi) gennaio 2026 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2023.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere
dal 1°(gradi) gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile
spettante al presidente e al presidente di sezione delle
corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per
le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. In sede di prima applicazione della presente legge,
ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non
inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di
euro".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli
interpelli presentati a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale
data.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 496 e 501,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Omissis
496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di
acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei
soggetti istanti legittimati.
Omissis
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli
emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la
corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora
l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della
Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda
di indennizzo, corredata di idonea documentazione
attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata
entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La prestazione di
collaborazione nella presentazione della domanda e le
attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle
prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 7. Omissis
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria
servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la
spesa fino all'importo massimo di 1 milione di euro per
l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione
temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 puo'
essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435
(Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
fisiche, e delle societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 27 (Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). - 1.
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,
per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione
di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal
1°(gradi) gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle
persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita'
d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il
regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche
oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di
inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa
svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei
relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al
comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e
99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non possono beneficiare del regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene
meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate al comma 99
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per
l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione,
valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun
anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del periodo
precedente," sono soppresse.»
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 115 e 116 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma 3
dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e
gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a
formare il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
59.
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 22 e 24,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«Omissis
22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita
catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
Omissis.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23,
i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle
rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1º
gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per
ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro
attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor
gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il
contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017,
sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017,
dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e
delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare,
alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma
22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
Omissis.»