((Art. 6 ter 
 
Modifica  di  termini  riguardanti  la  disciplina  in   materia   di
  approvvigionamento di materie prime critiche 
  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  le  parole:  «venti  giorni  prima  dell'avvio
dell'operazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sessanta  giorni
prima della data di esportazione»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21  (Misure  urgenti  per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
          maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di
          materie prime critiche). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
          sviluppo economico e del Ministero degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,   sulla   base   della
          rilevanza per l'interesse nazionale e del  pregiudizio  che
          deriverebbe  dall'operazione,  anche  in   relazione   alla
          necessita'  di  approvvigionamento  di  filiere  produttive
          strategiche, sono individuate le  materie  prime  critiche,
          per le quali le operazioni  di  esportazione  al  di  fuori
          dell'Unione  europea  sono  soggette  alla   procedura   di
          notifica di cui al comma 2. I rottami  ferrosi,  anche  non
          originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
          e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di  notifica
          di cui al comma 2, qualora la quantita' di rottami  ferrosi
          sia superiore a 250 tonnellate,  ovvero  qualora  la  somma
          della quantita' di rottami ferrosi oggetto delle operazioni
          effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a
          500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco  di
          ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare
          entro i termini previsti dal  comma  2,  si  da'  atto  del
          superamento del  limite  in  conseguenza  delle  precedenti
          esportazioni. 
              2. I soggetti che intendono  esportare  dal  territorio
          nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
          europea le materie prime critiche individuate ai sensi  del
          comma 1 o i rottami ferrosi di  cui  al  medesimo  comma  1
          hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima
          della data di esportazione,  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale   una   informativa   completa
          dell'operazione. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  non
          osservi l'obbligo di cui al  comma  2  e'  soggetto  a  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
          valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore  a  euro
          30.000 per ogni singola operazione. 
              4. Le misure di cui al presente articolo  si  applicano
          fino al 31 dicembre 2026. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni provvedono alle  attivita'  di
          controllo previste dal presente articolo avvalendosi  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.».