((Art. 6 ter Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche 1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»; b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessita' di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. 2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. 4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2026. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».