Art. 4 
 
                   Filiere produttive strategiche 
 
  1. Ai fini di cui al presente Titolo, le domande  di  contratto  di
sviluppo devono avere ad oggetto la  realizzazione  di  programmi  di
sviluppo industriale di cui all'art. 5 del decreto 9 dicembre 2014  e
successive modificazioni e integrazioni,  da  realizzare  nelle  sole
aree del territorio nazionale diverse  da  quelle  individuate  quali
"zona a" nell'ambito della Carta degli Aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale  vigente,  concernenti  le  seguenti   filiere   produttive
strategiche per lo sviluppo del sistema Paese: 
    a) aerospazio e aeronautica; 
    b) design, moda e arredo; 
    c) metallo ed elettromeccanica; 
    d) chimico e farmaceutico; 
    e) gomma e plastica; 
    f) alimentare, con riferimento alle sole attivita' non rientranti
nell'ambito della trasformazione e  commercializzazione  di  prodotti
agricoli. 
  2. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1
possono essere realizzati: 
    da  piu'  imprese  operanti  nella  filiera  di  riferimento,   a
condizione  che  i  singoli  progetti   di   investimento   risultino
strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo  o  al
rafforzamento della filiera medesima; 
    da una sola impresa, a condizione che il  programma  di  sviluppo
presenti  forti  elementi  di  integrazione   con   la   filiera   di
appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in  termini
di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori  della  filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo,  con  particolare
riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.  Ai  fini  di
cui sopra, nell'ambito  della  proposta  progettuale,  devono  essere
fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della  filiera
di appartenenza, con indicazione dei rapporti  di  natura  produttiva
e/o commerciale in  essere,  e  dei  benefici  che  il  programma  di
sviluppo determinera',  in  termini  economici  e  produttivi,  sulla
complessiva filiera.