Art. 4
Filiere produttive strategiche
1. Ai fini di cui al presente Titolo, le domande di contratto di
sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di
sviluppo industriale di cui all'art. 5 del decreto 9 dicembre 2014 e
successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle sole
aree del territorio nazionale diverse da quelle individuate quali
"zona a" nell'ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalita'
regionale vigente, concernenti le seguenti filiere produttive
strategiche per lo sviluppo del sistema Paese:
a) aerospazio e aeronautica;
b) design, moda e arredo;
c) metallo ed elettromeccanica;
d) chimico e farmaceutico;
e) gomma e plastica;
f) alimentare, con riferimento alle sole attivita' non rientranti
nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli.
2. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1
possono essere realizzati:
da piu' imprese operanti nella filiera di riferimento, a
condizione che i singoli progetti di investimento risultino
strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al
rafforzamento della filiera medesima;
da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo
presenti forti elementi di integrazione con la filiera di
appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini
di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare
riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di
cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere
fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera
di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva
e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di
sviluppo determinera', in termini economici e produttivi, sulla
complessiva filiera.