Art. 6
Valutazione delle domande di agevolazione
1. L'Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione delle
domande di agevolazione, avvia le attivita' di verifica di propria
competenza, secondo quanto previsto al comma 6, sulla base del
punteggio attribuito ai singoli programmi di sviluppo in applicazione
dei criteri di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili di cui all'art. 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, tenuto conto delle informazioni e dei
dati resi dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di
agevolazione, ai programmi di sviluppo e' attribuito un punteggio
sulla base dei seguenti criteri:
a) positivo impatto sull'occupazione: il punteggio e' dato dal
rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della
realizzazione del programma di investimenti nell'unita' produttiva
interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle
agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate
sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di
unita' lavorative annue, previsto a seguito della realizzazione degli
investimenti e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi
antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.
Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse
qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di
primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento,
ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito
tecnico o scientifico, e' attribuito un peso pari a 1,5.
Non concorrono alla determinazione del punteggio in argomento i
nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell'ambito del complessivo
programma di sviluppo.
b) innovativita' del programma di sviluppo: il punteggio e' dato
dal rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste per la realizzazione dei
programmi di cui al titolo II del decreto 9 dicembre 2014 e
l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo;
c) coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di
sviluppo: il punteggio e' dato dal rapporto tra il numero di imprese
qualificabili come piccole e medie imprese partecipanti al programma
di sviluppo e il numero totale delle imprese partecipanti al
programma medesimo.
3. Qualora il programma di sviluppo sia composto da piu' progetti
di investimento, il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 2,
lettere a) e b), e' determinato sulla base della sommatoria dei
valori di riferimento propri di ciascun progetto.
4. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio e' calcolato
tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore piu'
basso il valore 0 e a quello piu' alto il valore 1.
5. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di
agevolazione e' determinato dalla somma dei valori attribuibili per
ciascuno dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
ponderata secondo i seguenti pesi: 35% per il criterio di cui alla
lettera a), 50% per il criterio di cui alla lettera b), 15% per il
criterio di cui alla lettera c). Il punteggio complessivo e'
aumentato:
a) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel
caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' soggetti, almeno la
meta' delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, sia
inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso,
nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre
2012, n. 24075 (rating di legalita'); e
b) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente o, nel
caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' soggetti, almeno la
meta' delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, siano in
possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso, di
almeno una delle seguenti certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001,
ISO 50001.
6. Per le domande di agevolazione in relazione alle quali, a
seguito della formazione dell'ordine di valutazione sulla base dei
criteri di cui al presente articolo, risultino disponibili adeguate
risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle
agevolazioni richieste, l'Agenzia avvia le attivita' istruttorie di
competenza valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
di ammissibilita' previsti dal decreto 9 dicembre 2014, di cui
all'art. 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto.
7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6,
l'Agenzia procede all'approvazione del programma di sviluppo e alla
concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso,
entro il 31 dicembre 2023. Qualora nell'ambito delle predette
verifiche l'Agenzia riscontri elementi che incidono sui criteri
stabiliti per la determinazione del punteggio attribuito alla domanda
di agevolazione ai fini della formazione dell'ordine di valutazione,
l'esito positivo e' comunque condizionato alla determinazione di un
punteggio uguale o superiore a quello attribuito all'ultima domanda
di agevolazione ammessa all'istruttoria.
8. L'efficacia della concessione di cui al comma 7 e' comunque
subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle
attivita' istruttorie disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014, di
cui all'art. 9 del medesimo, in esito alle quali l'Agenzia procede a
determinare, tra l'altro, l'esatto ammontare delle agevolazioni
concedibili.
9. Le domande di agevolazione che, a seguito della formazione
dell'ordine di valutazione di cui al comma 6, risultino prive di
copertura finanziaria si intendono decadute e, a tal fine, l'Agenzia
provvede a trasmettere al soggetto proponente idonea comunicazione;
analoga comunicazione e' trasmessa per le domande di agevolazione
ricadenti nell'ambito della fattispecie di cui al comma 7. Resta
ferma la possibile ripresentazione delle predette domande, entro 30
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al
precedente periodo, nell'ambito dello sportello ordinario dello
strumento agevolativo fatta salva, ai fini della verifica dell'avvio
degli investimenti, la data di presentazione dell'originaria domanda
presentata ai sensi del presente titolo e nei limiti dei regimi di
aiuto previsti dal decreto 9 dicembre 2014. L'avvio delle attivita'
di verifica relative alla domanda di agevolazione per la quale le
risorse disponibili non consentono l'integrale copertura del
fabbisogno richiesto e' condizionato ad una specifica accettazione da
parte del soggetto proponente e alla verifica, da parte dell'Agenzia,
della capacita' di assicurare comunque la sostenibilita' economica e
finanziaria dell'iniziativa.