Art. 6 
 
              Valutazione delle domande di agevolazione 
 
  1. L'Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione  delle
domande di agevolazione, avvia le attivita' di  verifica  di  propria
competenza, secondo quanto  previsto  al  comma  6,  sulla  base  del
punteggio attribuito ai singoli programmi di sviluppo in applicazione
dei criteri di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse  finanziarie
disponibili di cui all'art. 3. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, tenuto conto delle informazioni e dei
dati resi  dal  soggetto  proponente  nell'ambito  della  domanda  di
agevolazione, ai programmi di sviluppo  e'  attribuito  un  punteggio
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) positivo impatto sull'occupazione: il punteggio  e'  dato  dal
rapporto tra il numero di nuove  risorse  occupate  a  seguito  della
realizzazione del programma di  investimenti  nell'unita'  produttiva
interessata  dal  programma   di   sviluppo   e   l'ammontare   delle
agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate
sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in  termini  di
unita' lavorative annue, previsto a seguito della realizzazione degli
investimenti e il  numero  di  occupati  riscontrabile  nei  12  mesi
antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione. 
  Ai fini della determinazione  del  punteggio,  alle  nuove  risorse
qualificate, ossia le risorse in possesso di una  laurea  (laurea  di
primo livello o titolo di diploma di laurea di  vecchio  ordinamento,
ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito
tecnico o scientifico, e' attribuito un peso pari a 1,5. 
  Non concorrono alla determinazione del  punteggio  in  argomento  i
nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell'ambito del  complessivo
programma di sviluppo. 
    b) innovativita' del programma di sviluppo: il punteggio e'  dato
dal  rapporto  tra  le  spese  relative  a  beni  strumentali  nuovi,
materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste  per  la  realizzazione  dei
programmi di  cui  al  titolo  II  del  decreto  9  dicembre  2014  e
l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo; 
    c) coinvolgimento di piccole e medie  imprese  nel  programma  di
sviluppo: il punteggio e' dato dal rapporto tra il numero di  imprese
qualificabili come piccole e medie imprese partecipanti al  programma
di  sviluppo  e  il  numero  totale  delle  imprese  partecipanti  al
programma medesimo. 
  3. Qualora il programma di sviluppo sia composto da  piu'  progetti
di investimento, il punteggio relativo ai criteri di cui al comma  2,
lettere a) e b), e'  determinato  sulla  base  della  sommatoria  dei
valori di riferimento propri di ciascun progetto. 
  4. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio e' calcolato
tramite interpolazione lineare al fine di assegnare  al  valore  piu'
basso il valore 0 e a quello piu' alto il valore 1. 
  5.  Il  punteggio  complessivo  da  attribuire  alla   domanda   di
agevolazione e' determinato dalla somma dei valori  attribuibili  per
ciascuno dei criteri di  cui  al  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),
ponderata secondo i seguenti pesi: 35% per il criterio  di  cui  alla
lettera a), 50% per il criterio di cui alla lettera b),  15%  per  il
criterio  di  cui  alla  lettera  c).  Il  punteggio  complessivo  e'
aumentato: 
    a) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente  o,  nel
caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' soggetti, almeno  la
meta' delle  imprese  partecipanti  al  programma  di  sviluppo,  sia
inserita, alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso,
nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre
2012, n. 24075 (rating di legalita'); e 
    b) del 5% (cinque percento) qualora l'impresa proponente  o,  nel
caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' soggetti, almeno  la
meta' delle imprese partecipanti al programma di sviluppo,  siano  in
possesso, alla data di presentazione della  domanda  di  accesso,  di
almeno una delle seguenti certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001,
ISO 50001. 
  6. Per le domande  di  agevolazione  in  relazione  alle  quali,  a
seguito della formazione dell'ordine di valutazione  sulla  base  dei
criteri di cui al presente articolo, risultino  disponibili  adeguate
risorse finanziarie  per  la  copertura  degli  oneri  connessi  alle
agevolazioni richieste, l'Agenzia avvia le attivita'  istruttorie  di
competenza valutando la sussistenza dei requisiti e delle  condizioni
di ammissibilita' previsti  dal  decreto  9  dicembre  2014,  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto. 
  7. In caso di esito positivo delle verifiche di  cui  al  comma  6,
l'Agenzia procede all'approvazione del programma di sviluppo  e  alla
concessione delle agevolazioni che deve intervenire,  in  ogni  caso,
entro  il  31  dicembre  2023.  Qualora  nell'ambito  delle  predette
verifiche l'Agenzia  riscontri  elementi  che  incidono  sui  criteri
stabiliti per la determinazione del punteggio attribuito alla domanda
di agevolazione ai fini della formazione dell'ordine di  valutazione,
l'esito positivo e' comunque condizionato alla determinazione  di  un
punteggio uguale o superiore a quello attribuito  all'ultima  domanda
di agevolazione ammessa all'istruttoria. 
  8. L'efficacia della concessione di cui  al  comma  7  e'  comunque
subordinata  al  completo  svolgimento,  con  esito  positivo,  delle
attivita' istruttorie disciplinate dal decreto 9  dicembre  2014,  di
cui all'art. 9 del medesimo, in esito alle quali l'Agenzia procede  a
determinare,  tra  l'altro,  l'esatto  ammontare  delle  agevolazioni
concedibili. 
  9. Le domande di  agevolazione  che,  a  seguito  della  formazione
dell'ordine di valutazione di cui al  comma  6,  risultino  prive  di
copertura finanziaria si intendono decadute e, a tal fine,  l'Agenzia
provvede a trasmettere al soggetto proponente  idonea  comunicazione;
analoga comunicazione e' trasmessa per  le  domande  di  agevolazione
ricadenti nell'ambito della fattispecie di  cui  al  comma  7.  Resta
ferma la possibile ripresentazione delle predette domande,  entro  30
giorni  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al
precedente  periodo,  nell'ambito  dello  sportello  ordinario  dello
strumento agevolativo fatta salva, ai fini della verifica  dell'avvio
degli investimenti, la data di presentazione dell'originaria  domanda
presentata ai sensi del presente titolo e nei limiti  dei  regimi  di
aiuto previsti dal decreto 9 dicembre 2014. L'avvio  delle  attivita'
di verifica relative alla domanda di agevolazione  per  la  quale  le
risorse  disponibili  non  consentono   l'integrale   copertura   del
fabbisogno richiesto e' condizionato ad una specifica accettazione da
parte del soggetto proponente e alla verifica, da parte dell'Agenzia,
della capacita' di assicurare comunque la sostenibilita' economica  e
finanziaria dell'iniziativa.